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Commissione Edilizia e Urbanistica Art. 6.

Soppressione Commissione Edilizia Comunale e Urbanistica

Le Commissioni Edilizie ed i pareri ad esse connessi da qualsiasi norma, sono cessati di esistere, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, e art. 11 comma 17 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 (“norma di natura interpretativa e di efficacia conseguentemente retroattiva”, come chiarito nella circolare n. 4/DRU/2012 prot. n. 13058 del 12 giugno 2012, del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente).

TITOLO III - ATTI DOVUTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE CAPO I

Definizione degli interventi Art. 7.

Definizione degli interventi edilizi (Art. 1 L.R. 16/2016 – Recepimento dinamico art. 3 DPR 380/2001)

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso;

c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni

elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

Ai fini degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricomprese le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza (art. 19 L.R. 16/16 - Ristrutturazione edilizia ed opere di recupero volumetrico).

e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ((ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore));

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

g) mutamento d’uso urbanisticamente rilevante (Art. 23-ter, recepito dinamicamente con l’art. 1 della L.R. n. 16/2016):

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

Art. 8.

Interventi edilizi con piano di lottizzazione, perequazione e compensazione urbanistica:

1) Deve considerarsi lottizzazione di terreno a scopo edilizio, qualsiasi iniziativa edilizia che ponga in essere la costruzione di edifici e la predisposizione di opere di urbanizzazione ed attrezzature e servizi, in una zona che ne sia priva, al fine di creare un nuovo aggregato funzionalmente autonomo, almeno per le esigenze primarie, ma integrato morfologicamente, socialmente e funzionalmente ai tessuti urbani limitrofi (se esistenti), e al paesaggio naturale circostante.

La lottizzazione di un area non è da intendersi come mero frazionamento, bensì come intervento edilizio-urbanistico sui terreni interessati, per i quali dovrà risolversi sia il problema degli insediamenti che quello delle urbanizzazioni primarie e secondarie.

Il piano di lottizzazione ha natura di strumento urbanistico di attuazione del P.R.G.

Sono pertanto da evitare gli interventi lottizzatori che interessino superfici di limitata estensione (per la dimensione minima delle aree da lottizzare vedi N.T.A.).

La caratteristica delle lottizzazioni a scopo edilizio non discende dall’esecuzione contemporanea di tutti i manufatti che dovranno sorgere sul suolo in questione ma, principalmente dal disegno complessivo dell’insediamento, del quale dovranno costituire parte integrante sia gli edifici residenziali che gli impianti e le attrezzature di interesse collettivo e pubblico, al fine di creare un insieme armonico al suo interno e nel rapporto con il tessuto urbano circostante.

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs, 42/2004 e ss.mm. e ii. e le disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposte a vincoli di altra natura, l’esecuzione delle lottizzazioni, laddove consentita e/o prescritta dal P.R.G., è soggetta alla presentazione del progetto al Capo Settore Responsabile ed è approvata con delibera del Consiglio Comunale previo parere dell’Ufficio Tecnico nonché della Soprintendenza BB. CC. AA. e del Genio Civile se dovuti. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla congruità delle opere al progetto di lottizzazione presentato e sulla rispondenza, delle opere eseguite, al Regolamento Edilizio, alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., e alla legislazione vigente nonché sulla consistenza delle opere eseguite. Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni alla normativa o difformità delle opere eseguite rispetto quelle autorizzate, il Capo Settore Responsabile diffida dall’iniziare o continuare i lavori rimanendo impregiudicati gli ulteriori adempimenti ai sensi di legge. (In merito alle procedure e gli elaborati vedi articolo 46 del presente regolamento).

Il PRG include tra gli interventi indiretti quelli discendenti da criteri innovativi meglio conosciuti come

"perequazione" e "compensazione".

Il sistema perequativo trova fondamento nella “… potestà conformativa del territorio di cui l’amministrazione è titolare nell’esercizio della propria attività di pianificazione e nella possibilità di ricorre a modelli privatistici e consensuali nel conseguimento di finalità di pubblico interesse”.

(Sent. N. 4545 dell’08/06/2010 Consiglio di Stato).

Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto di rinvenire la copertura "normativa" dell'istituto della perequazione nel combinato disposto degli artt. 1, comma 1 bis, e 11 della Legge 241/90, ossia nella possibilità di ricorrere agli strumenti convenzionali per il perseguimento delle finalità perequative.

L’assenza di una normativa nazionale e regionale specifica non è ostativa all’introduzione nel PRG di norme perequative.

Infatti, l'art.5, comma 3, del D.L. 70/2011 (c.d. D.L. Sviluppo), per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, ha inserito, all'art. 2643, I comma, cod. civ., dopo il n. 2), il n. 2 bis il quale prevede la trascrizione de "i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative".

Il problema della legittimità del ricorso da parte di singoli Comuni a modelli e metodi perequativi in assenza di una legge regionale che li contempli, pertanto, può considerarsi risolto con il riferimento contenuto nel D.L. Sviluppo ai diritti edificatori comunque denominati negli strumenti di

pianificazione territoriale.

La commercializzazione dei diritti edificatori, generati dalla perequazione urbanistica e dalle compensazione urbanistica, necessita l’istituzione di un <<registro comunale>> per il rilascio dei certificati attestanti attribuzione dei diritti edificatori; tale disciplina è stata introdotta nelle nuove norme tecniche di attuazione.

Il PRG adotta i criteri della "perquazione" e "compensazione" secondo il modello di seguito specificato.

2) Deve considerarsi perequazione urbanistica di un terreno destinato a zona F2 del Prg, fermo restando che in caso di pubblica utilità il Comune può sempre avviare il procedimento espropriativo, la facoltà del proprietario o dei proprietari di potere cedere gratuitamente il 60%

dell'area interessata dal servizio e ottenere in cambio a titolo risarcitorio un diritto edificatorio da spendere in sito nella rimanente parte del 40%, ovvero da trasferire su altra area di proprietà in cui i parametri edilizi con esclusione del solo indice di edificabilità ne consentano l'edificazione o ancora da spendere nel mercato immobiliare.

Il piano di perequazione, per esercitare in sito il diritto edificatorio, ha natura di strumento urbanistico di attuazione del Prg .

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs, 42/2004 e ss.mm. e ii., e le disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposte a vincoli di altra natura, l’esecuzione della perequazione in sito, laddove consentita dal P.R.G., è soggetta alla presentazione del progetto al Capo Settore Responsabile ed è approvata con delibera del Consiglio Comunale previo parere dell’Ufficio Tecnico nonché della Soprintendenza BB. CC. AA. e del Genio Civile se dovuti.

Nel caso di trasferimento di tale diritto su altra area di proprietà l'attuazione è consentita per intervento diretto nelle zone B e nelle zone C se già assistite da strumento attuativo.

3) Deve considerarsi compensazione urbanistica di un terreno destinato a zona F2 del Prg, fermo restando che in caso di pubblica utilità il Comune può sempre avviare il procedimento espropriativo, la facoltà del proprietario o dei proprietari di potere cedere gratuitamente l'intera area interessata dal servizio e ottenere in cambio a titolo risarcitorio un diritto edificatorio da spendere in un comparto definito dal Prg, ovvero da trasferire su altra area di proprietà in cui i parametri edilizi con esclusione del solo indice di edificabilità ne consentano l'edificazione o ancora da spendere nel mercato immobiliare.

Il piano di compensazione nel caso di utilizzazione del titolo edificatorio all'interno del comparto specifico ha natura di strumento urbanistico di attuazione del Prg .

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs, 42/2004 e ss.mm. e ii., e le disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposte a vincoli di altra natura, l’esecuzione della compensazione, laddove prescritta dal P.R.G., è soggetta alla presentazione del progetto al Capo Settore Responsabile ed è approvata con delibera del Consiglio Comunale previo parere dell’Ufficio Tecnico nonché della Soprintendenza BB. CC. AA. e del Genio Civile se dovuti.

Nel caso di trasferimento di tale diritto su altra area di proprietà l'attuazione è consentita per intervento diretto nelle zone B e nelle zone C se già assistite da strumento attuativo.

CAPO II

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