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– ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche purché inserite nel contratto formativo approvato dal Consiglio di Classe e finalizzate alla crescita culturale, civile e morale della comunità scolastica.

Articolo 57 – Viaggi di istruzione o connessi alle attività sportive

Tutte le attività parascolastiche e/o extrascolastiche che si concretizzino in viaggi di istruzione o viaggi connessi alle attività sportive faranno riferimento alla normativa vigente in materia.

La competenza in merito ai viaggi di istruzioni o connessi con le attività sportive è del Consiglio di Classe, che ne delibera la meta, le motivazioni e le finalità didattico-culturali e formative, inserendoli nella propria programmazione generale.

Articolo 58 – Procedure per lo svolgimento dei viaggi di istruzione o per quelli connessi alle attività sportive

Le procedure per lo svolgimento dei viaggi di istruzione o per quelli connessi con le attività sportive sono definite dall’apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell’Istituzione scolastica, sentito il Collegio dei Docenti.

PARTE SECONDA - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

SEZIONE 1 – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTI GL ORGANI - omissis -

Articolo 60 – Norme e procedure generali di convocazione degli organi collegiali La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta dal Presidente dell’Organo con un congruo preavviso - di massima non inferiore a cinque giorni – rispetto alla data fissata per la seduta.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli componenti dell’organo collegiale e/o mediante affissione all’albo della scuola di apposito avviso Nel caso in cui l’Organo Collegiale preveda la partecipazione di più componenti, l’avviso sarà affisso all’Albo istituito per ciascuna componente.

In ogni caso l’affissione dell’avviso all’Albo dell’Istituto, per quelle componenti che vi abbiano sede (Docenti, personale ATA, alunni) è adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione dell’Organo collegiale.

La lettera e l’avviso di convocazione devono contenere, pena la nullità della stessa, la data, l’ora, l’ordine del giorno e in allegato i materiali su cui è chiamato a deliberare.

Almeno cinque giorni prima di ciascuna seduta, presso l’Ufficio Organi collegiali, debbono essere depositati, a disposizione dei membri dell’Organo collegiale interessato, tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni. I membri dell’Organo collegiale per il quale è convocata la seduta, a richiesta, possono ottenere copia di tale documentazione.

Articolo 61 – Norme per la verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali Di ogni seduta degli Organi collegiali viene redatto, su apposito registro a pagine numerate, processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da lui designato e approvato seduta stante o al massimo all’inizio della seduta successiva dai componenti l’organo collegiale.

È ammessa la elaborazione informatizzata dei verbali, purché la relativa stampa sia resa solidale al registro a pagine numerate in modo tale da non poter essere in alcun modo alterabile.

Del registro dei verbali risponde il Presidente dell’Organo collegiale.

Articolo 62 – Programmazione delle attività degli Organi collegiali

Ciascun Organo collegiale, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle proprie attività, elabora una programmazione di massima, raggruppando a date stabilite gli argomenti su cui prevedibilmente bisognerà prendere decisioni, formulare proposte, fornire pareri.

Articolo 63 – Svolgimento coordinato delle attività degli Organi collegiali Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi collegiali.

Ai fini del precedente comma si considerano anche le competenze di un determinato Organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro Organo collegiale.

Articolo 64 – Ordine di trattazione degli argomenti

L’ordine di trattazione degli argomenti può essere invertito su richiesta di uno o più membri dell’Organo collegiale e dietro approvazione della maggioranza.

Articolo 65 – Norme generali relative alle deliberazioni

Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all’ordine del giorno.

Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell’Organo collegiale e previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione dopo l’esaurimento degli argomenti previsti all’ordine del giorno.

Articolo 66 – Accesso agli atti e ai documenti amministrativi e scolastici È fatto salvo il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli alunni e dei candidati ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/90 e successive disposizioni.

Articolo 67 – Elezioni contemporanee di Organi di durata annuale

Le elezioni, per gli Organi di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.

Articolo 68 – Pubblicizzazione degli atti degli Organi collegiali

La pubblicità degli Organi collegiali deve avvenire mediante l’affissione nell’apposito Albo dell’istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dall’Organo collegiale stesso, sottoscritta e autenticata dal Segretario dell’Organo collegiale.

L’affissione avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta dell’Organo collegiale. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. Il dirigente dell’istituzione scolastica dispone l’immediata

affissone della copia delle deliberazioni che gli viene consegnata dal Segretario dell’Organo collegiale, apponendovi in calce la data iniziale di affissione.

I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nella Segreteria dell’Istituto, Ufficio Organi collegiali e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

Copia dei verbali e delle deliberazioni degli Organi collegiali viene pubblicizzata anche mediante apposite pagine nel sito dell’istituto.

Gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone non sono soggetti a pubblicazione, salvo contraria richiesta dell’interessato.

- omissis -

SEZIONE 4 – CONSIGLIO D’ISTITUTO - omissis -

Articolo 83 – Pubblicità delle sedute del Consiglio dell’istituzione

Le sedute del Consiglio dell’istituzione sono pubbliche. Ad esse possono assistervi gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri dei Consigli circoscrizionali di cui alla Legge n. 142/90.

Articolo 84 – Partecipazione alle sedute del Consiglio dell’istituzione

Possono partecipare alle sedute del Consiglio dell’istituzione, con funzione consultiva, su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.

- omissis -

PARTE TERZA – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

SEZIONE 1 – NORME COMUNI

Articolo 103 – Diritto di espressione del proprio pensiero

Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:

a La diffusione di materiali e l’utilizzazione della bacheca per l’affissione di volantini, giornali murali e altro sono consentite a condizione che i documenti esposti o fatti circolare per l’Istituto riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde;

b Che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all’interno della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alle elezioni degli organi collegiali;

c Che la diffusione non avvenga durante le ore di lezione.

Articolo 104 – Diritto di utilizzazione di spazi e attrezzature

Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 del T.U. e delle seguenti modalità:

a La richiesta di convocazione unitamente all’ordine del giorno sia presentata al Dirigente dell’istituzione scolastica entro i termini indicati, per ciascuna tipologia di assemblea, nei successivi articoli;

b Sia fatto conoscere a tutti l’ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via ordinaria, di almeno 48 ore;

c Venga rispettato il diritto di dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell’assemblea. Chi non intende partecipare all’assemblea fra gli studenti ha diritto di svolgere le normali attività didattiche;

d Sia riconosciuto ai docenti dell’Istituto il diritto di parola su richiesta degli interessati.

Articolo 105 – Tipologia delle assemblee Le assemblee degli studenti e dei genitori possono essere di:

a Classe;

b Istituto.

Queste ultime, in relazione alla pertinenza dell’ordine del giorno, alla capienza dei locali e alla partecipazione, possono articolarsi in assemblee:

 Di sezione;

 Per classi parallele;

 Delle classi del biennio e/o del triennio.

Articolo 106 – Modalità di convocazione delle assemblee

La richiesta di autorizzazione dell’Assemblea, rivolta al Dirigente scolastico, deve riportare:

a Data, orario, luogo;

b Ordine del giorno;

c Indicazione del Presidente dell’Assemblea;

d Indicazione di eventuale documentazione da utilizzare o da produrre al termine dell’Assemblea;

e Tempi previsti per lo svolgimento dell’Assemblea;

f Strumenti o attrezzature che si intendono utilizzare;

g La firma dei richiedenti.

SEZIONE 2 – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Articolo 107 – Periodo in cui si possono tenere assemblee degli studenti Non possono aver luogo assemblee studentesche, di classe o di istituto, nei trenta giorni che precedono la fine dell’anno scolastico.

Articolo 108 – Modalità di convocazione delle assemblee di classe

Le assemblee di classe degli studenti possono tenersi, dentro l’orario delle lezioni, una volta al mese, nel limite di due ore di lezione e in giorni diversi durante l’anno scolastico. L’autorizzazione va chiesta al Dirigente dell’Istituzione scolastica da parte dei rappresentanti di classe, almeno tre giorni prima della data stabilita. Gli studenti hanno diritto di chiedere assemblee di classe, al di fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Articolo 109 – Modalità di convocazione delle assemblee di istituto

Le assemblee di istituto degli studenti possono tenersi, dentro l’orario delle lezioni, una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata e in giorni diversi durante l’anno scolastico. L’autorizzazione va richiesta al Dirigente dell’Istituzione scolastica da parte dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell’Istituzione, oppure da parte di almeno il 10% (dieci per cento) degli studenti, o, se costituito, da 1/3 (un terzo) dei membri del Comitato studentesco, almeno cinque giorni prima della data stabilita. Gli

studenti hanno diritto di chiedere assemblee di Istituto, al di fuori dell’orario delle lezioni,, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Articolo 110 – Obbligo di partecipazione da parte degli studenti all’assemblea di Istituto

L’assemblea è uno dei momenti in cui si articola l’attività scolastica, e pertanto gli studenti sono tenuti a parteciparvi e a rimanervi fino allo scioglimento della stessa.

All’assemblea possono assistere oltre al Dirigente dell’Istituzione scolastica o al suo Delegato, i docenti dell’Istituto che hanno compiti di sorveglianza o quelli che lo desiderano e il personale A.T.A. preposto al servizio di sorveglianza.

Articolo 111 – Alunni che non intendono partecipare all’assemblea studentesca Gli alunni che non intendono partecipare all’assemblea studentesca non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono rimanere in aula. Se il loro numero è inferiore a sei possono essere aggregati ad altre classi. Gli alunni aggregati, fino ad un numero massimo di trenta, saranno assistiti dal docente con maggior numero di alunni.

Articolo 112 – Partecipazione di esperti esterni all’Assemblea di Istituto All’Assemblea di Istituto, svolta durante l’orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. La partecipazione di tali esperti viene autorizzata dal Consiglio dell’Istituzione, previa domanda da parte degli studenti richiedenti l’Assemblea. Sulla domanda di autorizzazione deve essere indicato, oltre al nome e al cognome dell’esperto o degli esperti, l’argomento inserito all’ordine del giorno, da loro trattato.

SEZIONE 3 – ASSEMBLEE DEI GENITORI

Articolo 113 – Luoghi e orario di svolgimento delle Assemblee

Le assemblee dei genitori possono svolgersi in locali interni o esterni ad esso. Nel primo caso, la data e l’orario di svolgimento devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente dell’istituzione. Il Dirigente dell’istituzione, sentita la Giunta esecutiva, ne autorizza la convocazione e i genitori promotori ne daranno comunicazione, mediante affissione di apposito avviso e relativo ordine del giorno all’albo della scuola.

Tutte le assemblee dei genitori si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.

Articolo 114 – Modalità di convocazione delle assemblee di classe

Le assemblee di classe dei genitori sono convocate su richiesta dei Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe, oppure da 1/3 (un terzo) dei genitori degli alunni della classe. Le assemblee di classe si tengono, fuori dall’orario delle lezioni.

L’autorizzazione va richiesta al Dirigente dell’istituzione almeno cinque giorni prima della data stabilita.

Articolo 115 – Modalità di convocazione delle assemblee di istituto Le assemblee di istituto dei genitori sono convocate su richiesta:

 Dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell’istituzione scolastica, oppure da 1/3 (un terzo) dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, nel caso esse siano assemblee dei genitori degli alunni di tutto l’Istituto, anche se articolate in assemblee dei genitori del biennio e del triennio;

 Dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell’Istituzione scolastica, oppure da 1/3 (un terzo) dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe del biennio o del triennio, nel caso esse siano assemblee del solo biennio oppure del solo triennio;

 Dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell’Istituzione scolastica, oppure da 1/3 (un terzo) dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe coinvolti, nel caso esse siano assemblee dei genitori di sezione, anche articolate in biennio e/o triennio, oppure assemblee dei genitori di classi parallele.

PARTE QUARTA – COMITATI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

SEZIONE 1 – COMITATO DEGLI STUDENTI Articolo 116 – Composizione

Il Comitato degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio dell’Istituzione scolastica.

Articolo 117 – Procedura per l’elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Comitato degli studenti

La procedura per l’elezione del Presidente del Comitato degli Studenti è la seguente:

a L’elezione ha luogo a scrutinio segreto;

b Sono candidati tutti i membri del Comitato;

c Viene eletto lo studente che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, rapportata al numero dei componenti del Comitato;

d Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti del Comitato;

e A parità di voti è eletto il più anziano di età;

L’eventuale Vice-Presidente viene eletto con le stesse modalità previste per il Presidente..

Articolo 118 – Segretario del Comitato degli studenti

Le funzioni di Segretario del Comitato degli studenti sono affidate dal Presidente ad un membro del Comitato stesso.

Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità del successivo articolo 115 e di sottoscrivere assieme al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Comitato, oltre al processo verbale.

Articolo 119 – Processo verbale e pubblicazione degli atti

Di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario, un processo verbale, che deve contenere l’oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l’esito di eventuali votazioni.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere redatto entro cinque giorni dalla seduta. Ciascun membro del Comitato ha diritto di prenderne visione.

Articolo 120 – Competenze

Il Comitato degli Studenti è consultato periodicamente dal Dirigente dell’Istituzione scolastica e, di propria iniziativa, formula proposte, fornisce pareri e indicazioni per migliorare l’attività e il funzionamento della scuola.

SEZIONE 2 – COMITATO DEI GENITORI Articolo 121 – Composizione

Il Comitato dei genitori è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio dell’Istituzione scolastica.

Articolo 122 – Procedura per l’elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Comitato degli studenti

La procedura per l’elezione del Presidente del Comitato dei Genitori è la seguente:

a L’elezione ha luogo a scrutinio segreto;

b Sono candidati tutti i membri del Comitato;

c Viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, rapportata al numero dei componenti del Comitato;

d Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti del Comitato;

e A parità di voti è eletto il più anziano di età;

L’eventuale Vice-Presidente viene eletto con le stesse modalità previste per il Presidente..

Articolo 123 – Segretario del Comitato dei genitori

Le funzioni di Segretario del Comitato dei genitori sono affidate dal Presidente ad un membro del Comitato stesso.

Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità del successivo articolo 124 e di sottoscrivere assieme al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Comitato, oltre al processo verbale.

Articolo 124 – Processo verbale e pubblicazione degli atti

Di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario, un processo verbale, che deve contenere l’oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l’esito di eventuali votazioni.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere redatto entro cinque giorni dalla seduta. Ciascun membro del Comitato ha diritto di prenderne visione.

Articolo 125 – Competenze

Il Comitato dei Genitori è consultato periodicamente dal Dirigente dell’Istituzione scolastica e, di propria iniziativa, formula proposte, fornisce pareri e indicazioni per migliorare l’attività e il funzionamento della scuola.

PARTE QUINTA – FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SPECIALI

SEZIONE 1 – NORME GENERALI SULL’USO DEGLI SPAZI

Articolo 126 – Funzionamento della Biblioteca

Il Funzionamento della Biblioteca è disciplinato da proprio Regolamento approvato dal Consiglio dell’Istituzione scolastica, sentito il Collegio dei Docenti in modo da assicurare:

1. L’accesso alla Biblioteca da parte dei docenti, del personale A.T.A., degli studenti, dei genitori e degli studiosi, anche, nei limiti del possibile, in ore pomeridiane;

2. Modalità agevoli e controllate di accesso al prestito ed alla consultazione;

La partecipazione, in via consultiva, degli studenti alle dotazioni librarie da acquisire.

Articolo 127 – Funzionamento dei Gabinetti scientifici e dei Laboratori Il Funzionamento dei Gabinetti scientifici e dei Laboratori è regolato da propri Regolamenti approvati dal Consiglio della Istituzione scolastica, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da facilitarne l’uso da parte degli studenti anche in spazi temporali extrascolastici, per studi e ricerche, con l’assistenza di almeno un docente o un Assistente Tecnico.

Articolo 128 – Osservanza delle norme in materia di sicurezza

Saranno osservate tutte le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e le procedure prestabilite per ciascun laboratorio dal Responsabile della Sicurezza e della Protezione Civile.

Articolo 129 – Affidamento delle funzioni di Direttori delle strutture speciali Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, può affidare le funzioni di Direttore della Biblioteca, dei Gabinetti Scientifici e dei Laboratori, a docenti, tenendo conto dei loro impegni connessi alla partecipazione agli Organi Collegiali della scuola.

Articolo 130 – Funzionamento della Palestra e delle attrezzature sportive all’aperto

Il funzionamento della Palestra e delle attrezzature sportive all’aperto, è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell’Istituzione, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare la disponibilità a rotazione a tutte le classi della scuola e l’utilizzo, in accordo con l’Ente proprietario, in ore extracurricolari da parte di tutte le componenti scolastiche.

Articolo 131 – Uso ordinario degli spazi interni ed esterni

Sia gli spazi interni che quelli esterni dell’Istituto sono fruibili da tutti secondo orari stabiliti e costituiscono un patrimonio che va rispettato.

Articolo 132 – Uso degli spazi interni ed esterni, da parte delle componenti della scuola, fuori dall’orario delle attività didattiche

L’uso degli spazi interni ed esterni della scuola e l’accesso fuori dall’orario delle attività didattiche, sono consentiti dal Dirigente dell’Istituzione scolastica a tutte le componenti della scuola, previa richiesta scritta e motivata e specifica autorizzazione.

Articolo 133 – Uso degli spazi interni ed esterni, da parte di persone esterne alla scuola

L’uso degli spazi interni ed esterni da parte di persone esterne alla scuola può essere consentito dal Consiglio dell’Istituzione scolastica, al di fuori dell’orario scolastico e previa richiesta scritta e motivata.

Articolo 134 – Utilizzo dei laboratori e delle aule speciali, della biblioteca, della palestra e degli spazi esterni per l’attività sportiva

I laboratori, le aule speciali, la biblioteca, la palestra e gli spazi esterni per l’attività sportiva sono utilizzati secondo quanto previsto dagli orari per le attività didattiche.

L’accesso agli stessi per svolgere particolari attività deve essere prenotato con almeno tre giorni di anticipo dai docenti interessati.

Articolo 135 – Regolamenti di funzionamento dei laboratori, delle aule speciali, della biblioteca, della palestra e degli spazi esterni per l’attività sportiva Tutti i laboratori, le aule speciali, la biblioteca, la palestra e gli spazi esterni per l’attività sportiva saranno dotati di un regolamento per il loro funzionamento contenente:

 Orario delle attività didattiche curricolari;

 Modalità di accesso e di uso;

 Uso di materiali e di apparecchiature;

 Norme di comportamento;

 Gestione delle risorse;

 Nome del responsabile.

Articolo 136 – Utilizzo delle fotocopiatrici e delle altre attrezzature per la stampa e la fascicolatura

Le fotocopiatrici e delle altre attrezzature per la stampa e la fascicolatura possono

Le fotocopiatrici e delle altre attrezzature per la stampa e la fascicolatura possono

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