Art. 34 – Vigilanza.
1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima, disciplinate dal Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, con personale dell'ufficio e/o della Polizia Municipale
2. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessioni sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le norme del presente regolamento ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
Art. 35 – Sanzioni e Provvedimenti
1. I contravventori al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e fatte salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con il presente Regolamento in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell’articolo 1164 comma 1 del Codice della Navigazione.
3. Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con il presente Regolamento in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione, e le sanzioni previste dal presente Regolamento e meglio specificate ai successivi commi 4 e 6.
4. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i seguenti provvedimenti:
a) n. 2 violazioni nell’arco di una stagione si provvede alla sospensione della Concessione/autorizzazione per un periodo di 15 gg.;
b) n. 2 sospensioni nell’arco di due stagioni consecutive si provvede alla decadenza della concessione demaniale marittima o dell’autorizzazione; In caso di una sospensione dovuta da una diversa gravità della violazione, la sospensione verrà valutata come se fosse stata generata dalla violazione di due infrazioni gravi e concorrerà per la decadenza.
5. In caso di comportamento illecito da parte dei titolari di Concessione/Autorizzazione, di cui agli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del presente Regolamento, l’Amministrazione Comunale applicherà le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.
6. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Comandante della Polizia Municipale.
8. Sanzione per violazione di cui all’art. 16 R.D.
punto a; violazione di cui al punto 2 comporta la sanzione amministrativa da €. 1.032,00 a €.
3.098,00 (art. 1164 del C.D.N, mod. art.10, 3° comma, D.Lgs 30/12/1999 n°507).
25 9. Sanzione per violazione di cui all’art. 17 R.D.
punto a; violazione di cui al punto 1 comporta la sanzione amministrativa da €. 1.032,00 a €.
3.098,00 (art. 1164 del C.D.N, mod. art.10, 3° comma, D.Lgs 30/12/1999 n°507).
10. Sanzione per violazione di cui all’art. 23 R.D.
punto a; violazione di cui al punto 2-3-4-5-6-7-9-11-12-13-14 comporta la sanzione amministrativa da €. 1.032,00 a €. 3.098,00 (art. 1164 del C.D.N, mod. art.10, 3° comma, D.Lgs 30/12/1999 n°507).
punto b; la violazione di cui al punto 6-7-9-11-12-13 comporta la decadenza della concessione e/o autorizzazione di cui all’art. 47 del C.D.N.
Nel caso di impianto e di esercizio abusivo di deposito o stabilimento senza la relativa concessione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.
1.559,00 a €. 9.296,00 ai sensi dell’art. 1163 comma 1 del C.D.N.
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l’autorizzazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 52 e nel terzo comma dell’articolo 59 del C.D.N, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00, ai sensi dell’art. 1163 comma 2 del C.D.N.
11. Sanzione per violazione di cui all’art. 24 R.D.
punto a; violazione di cui al punto 6 comporta la sanzione penale per abusiva occupazione di spazio demaniale ai sensi dell’art. 1161 comma 1 del C.D.N. (punito con arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino a €. 516,00, sempre che il fatto non costituisca un piu grave reato).
12. Sanzione per violazione di cui all’art. 25 R.D.
punto a; violazione di cui al punto 2-3-4-6-8-9-10-11-12-14-15-16-22 comporta la sanzione amministrativa da €. 1.032,00 a €. 3.098,00 (art. 1164 del C.D.N, mod. art.10, 3° comma, D.Lgs 30/12/1999 n°507).
punto b; la violazione di cui al punto 6 -8-14 comporta la decadenza della concessione e/o autorizzazione di cui all’art. 47 del C.D.N
13. Sanzione per violazione di cui all’art. 26 R.D.
punto a; violazione di cui al punto 2-3-4-5-6 comporta la sanzione amministrativa da €.
1.032,00 a €. 3.098,00 (art. 1164 del C.D.N, mod. art.10, 3° comma, D.Lgs 30/12/1999 n°507).
punto b; la violazione di cui al punto 3-6 comporta la decadenza della concessione e/o autorizzazione di cui all’art. 47 del C.D.N.
14. Sanzione per violazione di cui all’art. 27 R.D.
punto a; violazione di cui al punto 2-3-4 comporta la sanzione amministrativa da €. 1.032,00 a €. 3.098,00 (art. 1164 del C.D.N, mod. art.10, 3° comma, D.Lgs 30/12/1999 n°507).
punto b; la violazione di cui al punto 2-3-4 comporta la decadenza della concessione e/o autorizzazione di cui all’art. 47 del C.D.N
Nel caso in cui fosse accertato l’impianto o l’esercizio improprio del noleggio, tale da potersi configurare quale “deposito o stabilimento” senza la relativa concessione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.559,00 a €. 9.296,00 ai sensi dell’art. 1163 del C.D.N.
26 15. Sanzione per violazione di cui all’art. 27 bis R.D.
punto a; violazione di cui al punto 2-3-4 comporta la sanzione amministrativa da €. 1.032,00 a €. 3.098,00 (art. 1164 del C.D.N, mod. art.10, 3° comma, D.Lgs 30/12/1999 n°507).
punto b; la violazione di cui al punto 2-3-4 comporta la decadenza della concessione e/o autorizzazione di cui all’art. 47 del C.D.N
16. Sanzione per violazione di cui all’art. 29 R.D.
punto a; violazione di cui al punto 1-2 comporta la sanzione amministrativa da €. 1.032,00 a
€. 3.098,00 (art. 1164 del C.D.N, mod. art.10, 3° comma, D.Lgs 30/12/1999 n°507).
17. Sanzione per violazione di cui all’art. 30 R.D.
punto a; violazione di cui al punto 1-2 comporta la sanzione amministrativa da €. 1.032,00 a
€. 3.098,00 (art. 1164 del C.D.N, mod. art.10, 3° comma, D.Lgs 30/12/1999 n°507).
18. Sanzione per violazione di cui all’art. 31 R.D.
punto a; violazione di cui al punto 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 comporta la sanzione amministrativa da €. 1.032,00 a €. 3.098,00 (art. 1164 del C.D.N, mod. art.10, 3°
comma, D.Lgs 30/12/1999 n°507).
Punto b; violazione di cui al punto 13 – “Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l’autorizzazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 52 e nel terzo comma dell’articolo 59 del C.D.N, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00, ai sensi dell’art. 1163 comma 2 del C.D.N”
19. Sanzione per violazione di cui all’art. 32 R.D.
punto a; violazione di cui al punto 1-2-4-5 comporta la sanzione amministrativa da €.
1.549,00 a €. 9.296,00 (art. 1162 del C.D.N, mod. art.10, 3° comma, D.Lgs 30/12/1999 n°507).
Punto b; violazione di cui al punto 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1549,00 a €. 9.296,00 ai sensi dell’art. 1162 del C.D.N
Art. 36 – Rinvii
Per gli aspetti procedurali e normativi non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
27 Art. 37 – Elaborati Grafici
A maggior chiarimento dell’art. 9, punto 10; art. 23 punto 4;
28 A maggior chiarimento dell’art. 23 punto 5 e punto 6:
29 A maggior chiarimento dell’art. 24 punto 4:
30 A maggior chiarimento dell’art. 25 punto 4 e 26 punto 6:
31