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Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Nel documento BANCA POPOLARE DI FONDI (pagine 24-28)

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straor-dinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riservi esclusivamente all’Assemblea.

Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una deter-minata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazio-ne deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società della operazione.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all’esclu-siva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell’assetto complessivo di governo e l’ap-provazione dell’assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva pro-mozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o ina-deguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;

- l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci;

- l’indirizzo generale nonché la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;

- la valutazione del generale andamento della gestione;

- la indicazione di quali Amministratori, oltre a quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;

-la determinazione dei criteri per il coordinamento e la di-rezione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l’esecuzione delle istruzioni della Banca d’Italia e delle altre Autorità di vigilanza;

- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli in-terni e dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrati-vo e contabile;

- la nomina, la revoca, il licenziamento, i gradi e le relative attribuzioni e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale, previo parere del Collegio Sindacale;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di re-visione interna, di conformità e Antiriciclaggio, di controllo dei ri-schi, previo parere del Collegio Sindacale;

- l’eventuale nomina del Comitato Esecutivo e le relative competenze;

- l’acquisto, l’alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;

- l’assunzione e la cessione di partecipazioni;

- l’approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);

- l’istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell’articolazione della facoltà di firma, di sedi secondarie, succursali e rappresen-tanze nonché il loro trasferimento e soppressione;

- l’approvazione e la modifica dei principali regolamenti in-terni;

- l’eventuale costituzione di comitati e commissioni con fun-zioni consultive, determinandone i compiti e approvandone il re-golamento.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la com-petenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l’ade-guamento dello Statuto a disposizioni normative.

Articolo 37 Comitato Esecutivo

Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di Statuto, il Con-siglio d’Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da tre Ammi-nistratori designati annualmente, nella prima riunione successiva all’Assemblea ordinaria dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri un presidente, se non nominato dal Consiglio.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si riunisce di regola ogni settimana. Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può parteci-pare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato esecutivo.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Direttore Generale o da chi lo sostituisce o ne ricopre le funzioni.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del membro più anzia-no di età. I Sindaci assistoanzia-no alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall’art. 35.

Gli organi delegati devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior ri-lievo effettuate dalla Società.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo, se nomi-nato, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Articolo 38 Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati, oltre che al Comitato Esecutivo, se nominato, anche al Direttore Generale, a dirigenti e funzionari - singolarmente o riuniti in Comitati - nonché ai pre-posti alle dipendenze, entro contenuti limiti di importo, predeter-minati in base all’importanza delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe andranno, singolar-mente, portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, se nominato, e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 39 Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre ad eser-citare le funzioni ed i poteri previsti dalle norme dello Statuto, sorveglia l’andamento della Società e può assumere, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza e su proposta vincolante degli organi esecutivi, le decisioni ed i provvedimenti che spetterebbe-ro al Consiglio di Amministrazione, informando lo stesso nella prima adunanza successiva. In materia di erogazione del credito, il Presidente adotta le proprie decisioni, sempre nei casi di asso-luta e improrogabile urgenza, su proposta vincolante degli organi esecutivi.

Nei casi di assenza o impedimento, le funzioni e i poteri del Presidente sono rispettivamente svolte ed esercitati da chi lo so-stituisce secondo le norme dell’art. 31 del presente Statuto.

L’esistenza delle condizioni per l’esercizio dei poteri previsti nei precedenti commi e l’osservanza dell’obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione in ordine alle decisioni e ai provve-dimenti adottati non sono sindacabili da parte di terzi.

Articolo 40 Collegio Sindacale

L’Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, pro-fessionalità e indipendenza, e designa il Presidente del Collegio Sindacale; fissa inoltre l’emolumento del Collegio.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l’essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o società finanziarie, salvo si tratti di organismi di Categoria.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di ammi-nistrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa.

Oltre all’emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle loro funzioni.

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, vie-ne convocato dal Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a mag-gioranza dei presenti.

Articolo 41

Nel documento BANCA POPOLARE DI FONDI (pagine 24-28)

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