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L’attuale formulazione dell’articolo 182 ter della legge fallimentare in

3. Legge di bilancio 2017 – la falcidia dell’IVA e la natura obbligatoria

3.6 L’attuale formulazione dell’articolo 182 ter della legge fallimentare in

Il “doppio binario alternativo” rimase in vigore fino all’entrata del “nuovo” articolo 182 ter della legge fallimentare, avvenuta il primo gennaio 2017, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017184, che finalmente dispose in modo definitivo la falcidia dell’imposta sul valore aggiunto, senza più distinzione tra proposta di concordato preventivo con o senza presenza dell’istituto della transazione fiscale185, garantendo il versamento della quota destinata al bilancio

comunitario.

183 Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 27 dicembre 2016, n. 26988. 184 Il primo gennaio 2017 entra in vigore la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, meglio

conosciuta come Legge di Bilancio 2017.

185 Si riporta nuovamente l’articolo 182 ter, comma primo, della legge fallimentare: “con

il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli

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Poiché la Legge di Bilancio non include alcuna previsione in ordine all’entrata in vigore del vigente articolo, si ritiene che per tutte le domande di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti antecedenti tale data, continui a valere la normativa previgente186. Ciò, in conformità al principio previsto dall’articolo 11, comma primo, delle disposizioni preliminari al Codice Civile, in base al quale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto

retroattivo”187.

La Legge di Bilancio 2017, introdusse importanti novità all’articolo 182 ter della legge fallimentare188, a partire dalla denominazione della norma che da

“Transazione fiscale” è stata rinominata “Trattamento dei crediti tributari e

contributivi”.

Una delle principali novità, come già detto, è stata la falcidia dell’Iva e delle ritenute operate e non versate189, pertanto, sia nel concordato preventivo sia nell’ambito di un accordo di ristrutturazione del debito, è ora possibile proporre all’Agenzia delle Entrate Agente della Riscossione un pagamento parziale o dilazionato dei “tributi e degli accessori amministrati dalle agenzie fiscali e dei

contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e relativi accessori di cui all’articolo 182 ter”190.

delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe”.

186 Pertanto, la decisione delle Sezioni Unite potrà essere fatta valere da tutti i debitori che

hanno già presentato domanda di concordato o accordo senza transazione fiscale, precedentemente al 1° gennaio 2017, con previsione di pagare solo parzialmente il debito Iva e per tutte le proposte non ancora omologate o rigettate.

187 Tale principio poteva essere derogato solamente se la domanda veniva modificata in

linea con il nuovo articolo (questo esclusivamente se c’erano i presupposti temporali).

188 Parte di queste novità sono già state analizzate nel precedente capitolo.

189 Risolvendo anche la questione processuale relativa all’obbligatorietà di tale istituto. 190 Si veda, Fabio Gallio, Transazione tributaria in ambito concordatario: il contratto

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L’istituto non costituisce più solamente un sub procedimento, ma diviene un elemento essenziale del procedimento stesso quando entrano in gioco crediti tributari191.

L’artefice di questa modifica è stata la Commissione Rordorf192, Commissione

ministeriale istituita dal Ministero della Giustizia con decreto del 28 gennaio 2015193, la quale è stata incaricata dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, attraverso il documento “Il contributo del

CNDCEC alla riforma della crisi d’impresa - Profili tributari”194, di creare un

disegno di legge delega sulla riforma strutturale in materia di fallimento e della crisi di impresa. Nel ridisegnare la norma la Commissione ha analizzato tutti i casi che si sono verificati nei tribunali nazionali ed europei con riferimento alla transazione fiscale.

Il CNDCEC ha proposto un innovativo metodo di calcolo della base imponibile dell’IVA, individuato come sommatoria tra il riscosso e il non riscosso, su cui poi va applicata l’aliquota per determinare la percentuale effettiva destinata all’Unione europea. Detto ciò, ogni possibile riduzione compiuta dal singolo Stato membro a seguito di transazione fiscale non avrebbe alcuna rilevanza.

“Tale modifica consentirebbe di agevolare la composizione delle crisi di impresa,

massimizzando, allo stesso tempo, le entrate erariali da esso derivanti”195.

Alla luce del nuovo scenario, “la ristrutturazione del debito tributario e

previdenziale può avere luogo solamente mediante un’istanza apposita e può prevedere il pagamento, anche parziale del debito, a condizione, che si preveda la

191 Sul punto, Antonio Damascelli, Restyling per la transazione fiscale, in Corriere

Tributario, fascicolo 23, anno 2017, pag. 1841.

192 Nota come Commissione Rordorf dal nome del presidente, Renato Rordorf,

Consigliere di Corte di Cassazione.

193 Giampaolo Provaggi e Paola Rossi, Transazione fiscale: le proposte dei

commercialisti “in linea” con la Corte di Giustizia UE, in Corriere Tributario, fascicolo 12, anno 2016, pag. 889.

194 Documento datato dicembre 2015, nel quale sono state raccolte diverse proposte di

modifica legislativa, tra cui: l’istituto della transazione fiscale, la razionalizzazione della disciplina dell’insinuazione nel passivo dei crediti erariali e il sistema dei privilegi tributari.

195 Stefano Morri, Stefano Guarino, La fine del “dogma” dell’infalcidiabilità del credito

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soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo anche al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un attestatore qualificato”196.