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L’attuazione della decisione quadro nell’ordinamento giuridico italiano

La decisione quadro che istituisce l’istituto del mandato d’arresto europeo come procedura da adottare fra i singoli Stati membri dell’Unione stessa prevede l’obbligo a carico di ogni Stato di conformare, o riformare se ciò fosse risultato necessario, il proprio ordinamento giuridico interno per renderlo adeguato alla decisione quadro e stabilisce un termine massimo entro il quale gli Stati avrebbero dovuto compiere queste operazioni: esso era il 31 dicembre 200394 ma numerosi Stati membri non hanno rispettato suddetto termine. Metà degli Stati, precisamente Belgio, Danimarca, Spagna, Irlanda, Cipro, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito, rispettò il termine dato dall’Unione mentre Germania e Repubblica Ceca lo fecero con un ritardo di otto mesi. Al 1° novembre 2004 solo la Repubblica italiana non aveva recepito la decisione quadro a causa dei lavori parlamentari ancora in corso95.

L’Italia ha recepito la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo con la legge del 22 aprile 2005 n. 69.

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Art. 34, paragrafo primo, Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) (G.U.C.E., 18 luglio 2002, L 190)

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Relazione della Commissione Europea del 23/02/2005 n. 63 definitivo, p 2, in materia di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI fra gli Stati membri dell’Unione europea.

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La nuova normativa verrà applicata nei rapporti fra Stati membri dell’Unione a partire dal 1° gennaio 2004 mentre nelle richieste antecedenti a questa data, la Repubblica italiana, ha deciso di continuare a trattare tali richieste in conformità alla normativa rinvenibile nel codice di procedura penale – artt. Da 696 a 722 – in materia di estradizione96.

La Corte di Giustizia delle Comunità europee, in una pronuncia del 200597, ha chiarito come il giudice nazionale che applica il diritto interno del proprio Stato «è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all’art. 34, paragrafo 2, lett. B), TUE98» ma, la Corte precisa, l’obbligo di interpretazione conforme ha come limiti i principi generali del diritto e, nello specifico, del diritto penale stesso con riferimento al principio della certezza del diritto e alla non retroattività delle leggi penali.

Da questi principi si ricava come sia impossibile spingere l’obbligo di interpretazione conforme fino alla determinazione o all’aggravamento della responsabilità penale di colui che viola le disposizioni della decisione quadro

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Vedi capitolo III, pag. 175, per una breve panoramica sull’istituto dell’estradizione nel codice di procedura penale italiano.

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande sezione, 16 giugno 2005, C-105/03

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Il testo della norma dice: «adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta».

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indipendentemente dalla normativa statale che la ha attuata all’interno del proprio ordinamento giuridico99.

Quindi, il rispetto del principio-obbligo di interpretazione conforme è correlato con quello di conformazione dell’ordinamento statale alla decisione quadro e agli obiettivi che essa pone. Il raggiungimento degli stessi è monitorato della Commissione europea attraverso la valutazione che è chiamata a compiere secondo l’art. 34, paragrafo terzo.

La prima valutazione operata dalla Commissione si è svolta nel 2005, nella quale si legge alle Conclusioni: «Nonostante un innegabile ritardo, il mandato d’arresto europeo è ormai operativo nella maggior parte dei casi previsti. Il suo impatto appare positivo e gli indicatori disponibili sono orientati favorevolmente, per quanto riguarda il carattere giudiziario della procedura, l’efficacia e la rapidità, il tutto nel rispetto dei diritti fondamentali. Questo successo complessivo non deve far perdere di vista gli sforzi ancora da compere, sia da parte dell’Italia o di certi Stati membri per conformarsi pienamente alla decisione quadro (in particolare CZ, DK, EE, IE, LU, MT, NL, SI, UK), che da parte dell’Unione per colmare alcune lacune del dispositivo100».

Nel testo della dichiarazione data nel 2007 della Commissione Europea si evince come l’Unione stessa rimproveri all’Italia di aver ripristinato quello che definisce un

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A. Chelo, Il mandato d’arresto europeo, CEDAM 2010, pp 6 e 7. Ripreso a sua volta da G. Armone, La Corte di giustizia e il terzo pilastro

dell’Unione europea. Quale futuro, in Foro.it, 2006, f. 11, c. 5877 e ss.

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Relazione della Commissione Europea del 23/02/2005 n. 63 definitivo, p 7, in materia di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI fra gli Stati membri dell’Unione europea.

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«controllo della doppia incriminazione con riferimento all'intero elenco delle 32 categorie di reato101»: l’Unione, basandosi sul testo dell’art. 8, comma primo, della legge italiana, ha ritenuto ciò da parte della nostra Repubblica. Questa è una chiara violazione dei principi ispiratori e insiti nella decisione quadro che, all’art. 2, paragrafo secondo, prevede una lista di reati per i quali non è prevista l’applicazione del principio della doppia incriminazione.

Proseguendo con la lettura della relazione la Commissione sottolinea come anche lo Stato italiano ha inserito, all’interno della legge del 22 aprile 2005 n. 69, l’«esigenza di condizioni supplementari (art. 5-1 / MT, UK ; art. 5-3 / NL; IT) o di indicazioni o riscontri non previsti dal modulo (art. 8-1 / CZ, IT, MT)» e l’«assenza di un termine massimo per la decisione delle giurisdizioni superiori (art. 17 /CZ, MT, PT, SK, UK) o tempo complessivo massimo che supera di 60 giorni la norma (BE), o il limite massimo di 90 giorni previsto in caso di ricorso in cassazione (FR, IT) 102».

La Commissione, termina la sua relazione sullo stato di adeguamento delle normative dei vari Stati membri alla decisione quadro in esame rilevando come «l'elenco degli Stati membri che dovranno impegnarsi maggiormente per mettersi pienamente in conformità con la decisione quadro (in

101

Relazione della Commissione Europea del 11/07/2007 n. 407 definitivo, p 8, in materia di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI fra gli Stati membri dell’Unione europea.

102

Relazione della Commissione Europea del 11/07/2007 n. 407 definitivo, p 9, in materia di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI fra gli Stati membri dell’Unione europea.

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particolare CZ, DK, EE, IE, IT, CY, LU, MT, NL, PL, SE, UK) resta alquanto lungo103».

E nelle conclusioni, ad essa, vediamo come fra questi Stati che devono impegnarsi maggiormente per migliorare l’adeguamento figuri anche la Repubblica italiana e le molte discordanze fra la sua legge di recepimento e la decisione