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Il GAL raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all’Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell’aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

-domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);

-domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazioni progettuali.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante al progetto approvato, nel solo caso in cui risulti necessario variare il Comune Capofila del PIL.

La modifica del Comune Capofila è consentita solo laddove il Comune subentrante si impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni previsti nel par. 7.6 del presente bando.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate esclusivamente tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è obbligatoria la comunicazione della variante prima della sua realizzazione. Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione. Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano complessivo approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l’intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento UE n. 809/2014 e n. 1306/2013).

7.1.2 Documentazione da allegare

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- Relazione, nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alla modifica del Comune Capofila, come previsto dal sistema SIAR;

- Protocollo di Intesa tra i Comuni, sottoscritto dai legali rappresentanti dei Comuni aderenti al PIL nel quale gli stessi individuano il nuovo Capofila del PIL e gli conferiscono il mandato a presentare le domande di Variante, SAL o Saldo, sia per il presente bando che per il bando di selezione dei PIL;

- Atti degli Organi deliberativi dei Comuni aderenti al PIL, con cui è stato approvato il predetto Accordo tra i Comuni.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L’istruttoria si svolge nell’arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura, in riferimento alla seguente condizione:

- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate, tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all’ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L’istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l’inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale o totale inammissibilità, la comunicazione dell’esito istruttorio contiene le motivazioni ed indica il termine perentorio entro il quale devono pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del GAL.

L’esito delle richieste di variante è approvato con Deliberazione del CdA del GAL.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL adotta il provvedimento con il quale si determina l’esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

In linea generale, non sono considerate varianti le modifiche al progetto approvato coerenti con gli obiettivi del bando e rappresentate dall’introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche. Si tratta quindi di modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell’operazione, quali le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative.

Sono da considerarsi adeguamenti tecnici i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l’iniziativa, vale a dire: la sostituzione del Facilitatore del PIL. Tale sostituzione è ammissibile solo per ragioni oggettive ed adeguatamente motivate, fermo restando che il sostituto dovrà essere individuato nel rispetto di quanto previsto nel par. 5.3.1 del presente Bando.

Le modifiche progettuali non sostanziali sono le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, adottate nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa, nonché della finalità per cui l’investimento è stato approvato.

Per gli adeguamenti tecnici e per le modifiche non sostanziali, non sussiste l’obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell’accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell’anticipo Non è prevista l’erogazione di anticipi.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL) Il Capofila del PIL potrà rendicontare le spese con cadenza annuale.

La richiesta di pagamento di acconto su SAL non necessita di presentazione di polizza fidejussoria.

7.4.1 Presentazione delle domande di acconto

La domanda di pagamento di acconto deve essere obbligatoriamente presentata sul sistema informativo regionale SIAR all’indirizzo: http://siar.regione.marche.it .

Alla richiesta di SAL deve essere allegata tramite SIAR la seguente documentazione:

Relativamente al costo del facilitatore del PIL:

- documentazione relativa alla procedura tramite la quale il facilitatore del PIL è stato selezionato;

- contratto/incarico al Facilitatore che deve riportare il riferimento al Progetto Integrato Locale, nonché alle attività da svolgere, alle modalità di esecuzione e alla relativa durata ed al compenso previsto;

- fatture o altro documento contabile avente forza probante equivalente, per le attività realizzate. Le fatture devono riportare il riferimento all’ID domanda e alla sottomisura di riferimento

,

unitamente al dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all’azione informativa. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della fatture per le attività realizzate.

- idonea documentazione attestante il pagamento del compenso, dell’IVA e della ritenuta d’acconto (atto di liquidazione, mandato di pagamento quietanzato dalla Banca, F24 quietanzato con cui è stata pagata la ritenuta d'acconto e l’IVA del professionista, con dichiarazione del responsabile del servizio Finanziario, nel caso in cui con il medesimo F24 sono state pagate più ritenute d’acconto, che con l'F24 del.... codice tributo ....sono state pagate le ritenute d'acconto di cui alle seguenti fatture ...o, in alternativa, l’elenco dei pagamenti effettuati con l'F24 in questione).

- relazione sull’attività svolta dal facilitatore del PIL corredata da eventuale documentazione giustificativa (ad esempio: foglio delle firme dei presenti alle riunioni, verbali delle riunioni, inviti, locandine, manifesti, spot, materiale fotografico, ecc).

Sono considerati validi i contratti sottoscritti nel periodo di eleggibilità delle spese.

Relativamente ai costi di comunicazione e divulgazione:

- determinazione di impegno di spesa;

- fatture o altro documento contabile avente forza probante equivalente; tali fatture o documenti contabili dovranno riportare il riferimento all’ID domanda e alla sottomisura di riferimento, unitamente alla descrizione della spesa (bene e/o servizio). In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa;

- idonea documentazione attestante il pagamento dell’imponibile e dell’IVA (atto di liquidazione, mandato di pagamento quietanzato dalla Banca, F24 quietanzato con cui è stata pagata la ritenuta l’IVA, con dichiarazione del responsabile del servizio Finanziario, nel caso in cui con il medesimo F24 sono state pagate le IVA di più fatture, che con l'F24 del.... codice tributo .... sono state pagate le IVA di cui alle seguenti fatture ....o, in alternativa, l’elenco dei pagamenti effettuati con l'F24 in questione);

- copia del materiale prodotto e per il quale si chiede la rendicontazione della spesa ed in generale tutta la documentazione che si ritiene opportuna atta a comprovare le attività svolte.

Inoltre, ai fini del controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture , dovranno essere allegate le Check list AGEA di autovalutazione (pre e post aggiudicazione) della domanda di pagamento contenente le indicazioni delle modalità seguite per la gestione delle gare e degli affidamenti, sottoscritta dal RUP (scaricabili dal sito del GAL Montefeltro Sviluppo

https://www.montefeltro-leader.it/).

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell’arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l’adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti;

- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa applicabile all’operazione considerata.

7.5 Domanda di pagamento di saldo 7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento deve essere obbligatoriamente presentata sul sistema informativo regionale SIAR all’indirizzo: http://siar.regione.marche.it entro e non oltre il termine di conclusione del PIL previsto nel

“cronoprogramma delle attività” presentato in relazione al bando di selezione dei PIL e specificamente approvato dalla Commissione di Valutazione

.

Relativamente alla documentazione da allegare alla richiesta di saldo si rimanda a quanto già previsto nel paragrafo 7.4.1 “Presentazione delle domande di acconto”.

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

a) la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto;

b) l’effettuazione di controlli tesi a verificare:

- l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti, ammessi a contributo e rendicontati;

- la compilazione della check list di controllo della procedura di affidamento di beni e servizi espletata dagli enti pubblici soggetti alla normativa sui contratti pubblici, predisposta secondo il modello fornito dal GAL (scaricabile dal sito del GAL Montefeltro Sviluppo (https://www.montefeltro-leader.it/);

- la regolare esecuzione delle attività previste nel progetto;

- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/14 (cfr. par. 7.6.1).

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.5.3 Termine per l’ultimazione dei lavori

Il termine per l’ultimazione delle attività e per la relativa rendicontazione è il 30-06-2023.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

- impegnare il facilitatore del PIL esclusivamente per le attività inerenti il PIL finanziato;

- selezionare il facilitatore esclusivamente tra gli iscritti all’elenco regionale dei facilitatori dello sviluppo locale (All.1);

- presentare la domanda relativa al bando della Misura 19.2.16.7 SUB A) “Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD – Selezione dei PIL”;

- osservare le disposizioni di cui DGR n. 217 del 13.3.2017 (come modificata con DGR 534/2017): “Reg. UE 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche Misura 16.7 - Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD approvazione linee guida”;

- mantenere il materiale di informazione e pubblicità (con specifico riferimento al materiale acquistato/prodotto per le attività di comunicazione) per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale;

- comunicare l’eventuale sostituzione, in itinere, del Facilitatore del PIL entro 15gg dal nuovo incarico;

- inviare al GAL Montefeltro, con congruo anticipo rispetto alla realizzazione, la comunicazione delle azioni informative (convegni, seminari, incontri, ecc.) con indicazione del luogo di svolgimento;

- presentare la rendicontazione entro e non oltre il termine di conclusione del PIL previsto nel

“cronoprogramma delle attività” presentato in relazione al bando di selezione dei PIL (Bando Misura 19.2.16.7 sub A) e specificamente approvato dalla Commissione di Valutazione;

- realizzare l’intervento in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e coerente con il progetto approvato;

- conservare a disposizione degli uffici del GAL, della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo e la documentazione dimostrativa delle attività svolte, per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;

- consentire l'accesso negli uffici comunali e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;

- restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;

- dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14. (cfr paragrafo 7.6.1).

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa, devono fare riferimento al sostegno del FEASR riportando:

a) l’emblema dell’Unione, l’emblema nazionale, l’emblema regionale, il Logo del GAL “Montefeltro Sviluppo”;

b) il riferimento al sostegno da parte del PSR.

Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo, inoltre, i beneficiari che dispongono di un sito web, debbono fornire sul sito una breve descrizione del progetto informativo, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.

Al seguente indirizzo internet http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380_Linee-guida potranno essere scaricati tutte le indicazioni nonché i loghi e il materiale necessario per realizzare targhe, cartelli, ecc.

7.7 Controlli e sanzioni

Fatta salva l’applicazione dell’art. 635 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla DGR 1068 del 16/09/2019 e DDS 451 del 17/10/2019 ss.mm.ii.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare alla Commissione di Revisione memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione (che decorrono dalla data di “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC in capo al GAL, che corrisponde alla data di consegna della PEC nella casella di destinazione);

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione (che decorrono dalla data di “ricevuta di avvenuta consegna” della pec in capo al GAL, che corrisponde alla data di consegna della PEC nella casella di destinazione).

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte del GAL

“Montefeltro Sviluppo” Soc Cons. a r.l. o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento è il Presidente/legale rappresentante del predetto GAL in qualità di soggetto responsabile dell’attuazione del PSL “Montefeltro Sviluppo” presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1306/2013 art. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio) il GAL pubblica sul proprio sito internet l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Urbania, 22/06/2020

5 Articolo 63 Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative.

1.I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all’articolo 48.

L’autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l’importo 12 D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese riportate nelle domande di pagamento.

Se l’importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10

%, si applica una sanzione amministrativa all’importo stabilito ai sensi della lettera b). L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

2.La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all’articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l’operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

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