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Attuazione reg (CEE) 2079/92 Dall’analisi dei dati sull’esecuzione

finanziaria del bilancio comunitario relativo al reg. (CEE) 2079/92, emer - ge che su soli tre paesi (Francia, Irlanda e Grecia) è concentrato oltre il 90% delle spese sostenute dal FEAOG - Garanzia nel periodo 1994-97; per tutti gli altri Stati membri, Italia com - p resa, il regolamento 2079 è risultato praticamente inapplicato.

Le cause di tale limitata applicazione possono essere imputate, per il nostro paese, essenzialmente a due fattori: • d i fficoltà da parte del rilevatario di

d i m o s t r a re una superficie minima

Esecuzione finanziaria del bilancio comunitario per il reg. (CEE) 2078/92, periodo 1994-97 (mio. ECU)

1994 1995 1996 1997 TOTALE v.a. % Belgio 0,0 0,0 1,5 1,3 2,8 0,1 Danimarca 1,5 3,0 5,8 5,7 16 0,4 Germania 122,6 223,4 231,7 263,0 840,7 23,2 Grecia 0,0 0,0 1,5 8,5 10 0,3 Spagna 13,8 15,7 32,8 39,4 101,7 2,8 Francia 73,1 106,2 118,9 147,9 446,1 12,3 Irlanda 0,0 19,0 43,4 97,6 160 4,4 Italia 0,0 54,4 41,5 368,5 464,4 12,8 Lussemburgo 0,0 0,0 0 4,2 4,2 0,1 Olanda 0,8 4,2 7,6 12,2 24,8 0,7 Austria 0,0 0,0 541 259,5 800,5 22,1 Portogallo 12,0 38,6 40 49,1 139,7 3,9 Finlandia 0,0 0,0 256,6 134,7 391,3 10,8 Svezia 0,0 0,0 43,4 82,7 126,1 3,5 Regno Unito 7,2 20,1 25,5 37,0 89,8 2,5 TOTALE 231,0 484,6 1.391,2 1.511,3 3.618,1 100,0 Fonte: elaborazioni MiPA su dati UE.

p re-posseduta (a causa della immo - bilità del mercato fondiario e della scarsa dotazione di capitali dei gio - vani impre n d i t o r i ) ;

• divieto del cumulo del premio per il p repensionamento con le varie f o rme di indennità pensionistica p e rcepite a livello nazionale dalla figura dell’impre n d i t o re cedente. Al di là dei limiti applicativi riscontra - ti a livello nazionale, la non uniform e applicazione del regolamento a livello comunitario pone forti interro g a t i v i sulla opportunità di mantenere nel f u t u ro politiche di sostegno al ricam - bio generazionale, almeno nella form a p roposta attraverso questo interv e n t o .

Attuazione reg. (CEE) 2080/92

I dati sull’attuazione del reg. (CEE) 2080/92 mostrano che oltre il 56% delle risorse comunitarie messe a disposizione dal FEAOG - Garanzia

Esecuzione finanziaria del bilancio comunitario per il reg. (CEE) 2079/92, periodo 1994 -97 (mio. ECU)

1994 1995 1996 1997 TOTALE v.a % Belgio 0,0 0,0 2,1 5,0 7,1 1,2 Danimarca 0,0 1,4 1,7 1,6 4,7 0,8 Germania 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,3 Grecia 0,0 0,2 34,9 21,8 56,9 9,8 Spagna 1,4 4,1 7,8 11,8 25,1 4,3 Francia 87,9 97,4 86,4 80,3 352,0 60,8 Irlanda 1,2 21,4 37,8 53,8 114,2 19,7 Italia 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,1 Lussemburgo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Olanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Austria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Portogallo 0,0 0,0 1,0 4,7 5,7 1,0 Finlandia 0,0 0,3 3,6 7,1 11,0 1,9 Svezia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regno Unito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTALE 90,5 124,8 176,9 186,4 578,6 100,0 Fonte: elaborazioni MiPA su dati UE.

nel periodo di pro g r a m m a z i o n e 1994-97 sono state utilizzate da soli due paesi: la Spagna con il 40,3% e l’Irlanda con il 16%. Di part i c o l a re rilievo appare il risultato raggiunto da quest’ultima, soprattutto se valu - tato in relazione alla sua superf i c i e totale; infatti, attraverso il sostegno comunitario l’Irlanda conta di rad - d o p p i a re la propria superficie fore - stale, portando l’attuale incidenza sul totale della superficie dall’8 al 15%, obiettivo da raggiungere nel corso di 30 anni.

Per quanto concerne il dato italiano, pur non disprezzabile in ambito comunitario, deve essere sottolineata la scarsa applicazione del re g o l a m e n - to, soprattutto se valutata in re l a z i o - ne alle domande presentate ed alle aspettative riposte in tale stru m e n t o da parte di molti beneficiari. Il limi - tato livello di attuazione raggiunto alla fine del periodo di pro g r a m m a -

Esecuzione finanziaria del bilancio comunitario per il reg. (CEE) 2080/92, periodo 1994 - 97 (mio. ECU)

1994 1995 1996 1997 TOTALE v.a. % Belgio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Danimarca 2,4 2,0 2,1 3,1 9,6 1,2 Germania 19,8 15,7 18,0 13,3 66,8 8,4 Grecia 5,8 8,6 11,3 14,0 39,7 5,0 Spagna 14,8 60,8 88,9 157,5 322,0 40,3 Francia 0,2 1,3 2,5 3,4 7,4 0,9 Irlanda 29,9 31,0 33,3 33,9 128,1 16,0 Italia 0,0 9,8 25,9 35,2 70,9 8,9 Lussemburgo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Olanda 0,4 2,7 2,8 1,6 7,5 0,9 Austria 0,0 2,1 3,7 4,1 9,9 1,2 Portogallo 2,1 12,4 26,1 31,5 72,1 9,0 Finlandia 0,0 0,0 5,4 6,0 11,4 1,4 Svezia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regno Unito 15,1 3,0 21,1 14,9 54,1 6,8 TOTALE 90,5 149,4 241,1 318,5 799,5 100,0 Fonte elaborazioni MiPA su dati UE.

zione 1994-97 è da imputare, in mas - sima parte, alla difficoltà di sincro - n i z z a re le pro c e d u re di attuazione del p rogramma con le rigide regole del bilancio comunitario del FEAOG - Garanzia, basate unicamente sul principio del rimborso.

Le regioni, responsabili della gestione dei programmi, hanno assunto impegni di spesa nei limiti degli importi dei finanziamenti a ciascuna di esse assegnati, mentre le spese effettive sono state sostenu - te solo dopo aver collaudato gli

impianti realizzati, vale a dire in media due anni dopo l’assunzione d e l l ’ i m p e g n o .

Questa mancanza di sincro n i s m o tra impegno e spesa ha creato note - voli problemi all’attuazione del re g o l a m e n t o .

I fondi strutturali rappresentano lo

strumento privilegiato della politica di coesione economica e sociale dell’Unione Europea.

Il 20 luglio 1993 sono stati approva - ti i sei regolamenti che disciplinano i fondi strutturali per il periodo 1994 - 1999, assegnando una dotazione finanziaria di 141 miliardi di ECU (circa 1/3 del bilancio comunitario). I sei regolamenti sono :

• Regolamento CEE n. 2080/93d e l Consiglio, disposizioni d’applicamen - to del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo Stru m e n t o finanziario della pesca (SFOP). • R e g o l a m e n t o - q u a d ro n. 2081/93,

modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento

dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimen - ti (BEI) e degli altri stru m e n t i finanziari esistenti.

• Regolamento CEE n. 2082/93, modifica il regolamento CEE n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli inve - stimenti e degli altri stru m e n t i finanziari esistenti, dall’altro. • Regolamento CEE n. 2083/93,

modifica il regolamento CEE n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo re g i o n a - le (FESR).

• Regolamento CEE n. 2084/93, modifica il regolamento CEE n. 4255/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (FSE). • Regolamento CEE n.2 0 8 5 / 9 3,

modifica il regolamento CEE n. 4256/88 recante disposizioni d’applicazione del re g o l a m e n t o CEE n. 2052/88 per quanto r i g u a rda il Fondo europeo agrico - lo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Orientamento. Rispetto al precedente periodo di p rogrammazione, oltre a conferm a - re i grandi principi adottati con la prima riforma (concentrazione, p a rtnership, pro g r a m m a z i o n e , addizionalità), sono state prese in considerazione nuove regioni, più adeguate pro c e d u re di pro g r a m m a -

Fondi Strutturali per l’Agricoltura

zione e nuove azioni.

L’obiettivo fondamentale della Comunità rimane sempre quello di r i n s a l d a re la propria coesione eco - nomica e sociale, contribuendo al riequilibrio regionale comunitario. Nei regolamenti di riforma dei fondi, sono anche determinati i cri - teri di individuazione degli obiettivi da finanziarie e di erogazione dei finanziamenti disponibili; viene, i n o l t re, previsto l’intervento inte - grato e combinato dei vari fondi e della BEI su di uno stesso obiettivo. I fondi possono interv e n i re garan - tendo il cofinanziamento di inter - venti operativi presentati dai vari Stati membri nella forma di P rogramma Operativo (PO), Documento Unico di Pro g r a m - mazione (DOCUP), sovvenzione glo - bale, grande progetto, regime di aiuto o patto territoriale.

AGRICOLTURA

2081/93 missioni dei fondi a finalità strutturale, loro efficacia e coordinamento dei loro interven - ti, di quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti

2085/93 regolamento di coordinamento del FEAOG sezione Orientamento

950/97 (1) miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie

951/97 (2) miglioramento delle condizioni di tra- sformazione e commercializzazione dei pro- dotti agricoli

952/97 (3) sostegno alle associazioni dei produtto- ri e relative unioni

2200/96 (4) riforma dell’organizzazione comune di mercato nel settore ortofrutticolo 867/90 miglioramento delle condizioni di trasfor-

mazione e commercializzazione dei prodot- ti della selvicoltura

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA PAC (INTERVENTI A CARATTERESTRUTTURALE COFINANZIATI DAL

FEAOG SEZ. GARANZIA)

2078/92 misure agroambientali 2079/92 prepensionamento in agricoltura 2080/92 interventi forestali su terreni agricoli ritirati

dalla produzione

PESCA E ACQUACOLTURA

2080/93 strumento finanziario di orientamento della pesca - SFOP

PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA PIC

LEADER II interventi integrati di sviluppo rurale PESCA sostegno di azioni di ristrutturazione nel set-

tore della pesca

(1) Di codifica del reg. (CEE) 2328/91 (e successive modifiche) e della dir. 268/75/CEE.

(2) Di codifica del reg. (CEE) 866/90 e successive modifiche. (3) Di codifica del reg. (CEE) 1360/78 e successive modifiche. (4) Di modifica del reg. (CEE) 1035/72.

I fondi strutturali sono:

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

Si prefigge di ridurre le disparità di

sviluppo tra le regioni della Comunità.

FSE (Fondo Sociale Europeo)

Si prefigge il miglioramento delle

possibilità di occupazione nella Comunità.

FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia)

Contribuisce al cofinanziamento dei regimi di aiuto nazionali in agricol - tura ed allo sviluppo delle zone rura - li comunitarie.

SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento per la Pesca)

Gli Obiettivi di interesse agricolo per il nostro Paese (quelli in cui interv i e - ne il FEAOG - Orientamento) sono r a p p resentati dall’Obiettivo 1, dall’Obiettivo 5a) e dall’Obiettivo 5b).

Obiettivo 1 - È rappresentato dall’in -

t e ro territorio di regioni in ritardo di sviluppo (con PIL/pro capite al di sotto della soglia del 75% della media comunitaria); su tali aree è concen -

Obiettivi Fondi utilizzati

Obiettivo 1 FESR FSE FEAOG/Orientamento Promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in cui lo sviluppo è in ritardo

Obiettivo 2 FESR FSE

Riconvertire le regioni o parti di esse gravemente colpite dal declino industriale

Obiettivo 3 FSE

Lottare contro la disoccupazione di lunga durata, facilitare l’inserimento dei giovani e l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone minacciate di emarginazione sociale

Obiettivo 4 FSE

Agevolare l’adeguamento dei lavoratori ai mutamenti industriali e all’evoluzione dei sistemi di produzione

Obiettivo 5 a-FEAOG/Orientamento SFOP b-FEAOG/Orientamento FSE, FESR Promuovere lo sviluppo rurale

a - accelerando l’adeguamento strutturale nell’ambito della riforma della PAC b - agevolando l’adeguamento strutturale delle zone rurali

Obiettivo 6 FESR FSE SFOP FEAOG/Orientamento Promuovere lo sviluppo delle zone a bassa densità di popolazione

trato il 70% dei finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea nel periodo di programmazione 1994 - 99. Le regioni del nostro paese inte - ressate dagli interventi di detto obiet - tivo sono: Abruzzo (fino al 31.12.96), Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e S a rdegna. Le otto regioni in questio - ne hanno predisposto interventi ope - rativi nella forma di Pro g r a m m i Operativi (PO), che, per il settore agricolo, prevedono azioni destinate alla diversificazione e alla valorizza - zione delle risorse agricole e allo svi - luppo rurale. I PO predisposti dalle regioni sono stati tutti appro v a t i dalla Commissione europea entro il 1995 e rappresentano praticamente l’unica forma di intervento attraverso la quale l’Unione Europea punta ad o t t e n e re il riequilibrio economico e sociale del territorio comunitario in tali re g i o n i .

Obiettivo 5a - Opera su tutto il ter -

ritorio delle regioni situate al di fuori dell’Obiettivo 1 ed è finalizzato ad a c c e l e r a re l’adeguamento delle s t ru t t u re agrarie nelle pro s p e t t i v e della riforma della politica agricola comune. Gli interventi realizzabili attraverso tale Obiettivo si distin - guono in "azioni indirette" (regg. CE 950/97, 952/97, 2200/96 e dir. 159/72/CEE) rivolte nei confro n t i d e l l ’ i m p resa agricola, ed "azioni dirette" (regg. CE 951/97 e 867/90), rivolte alla trasformazione e com - mercializzazione dei prodotti agrico - li e della selvicoltura.

Obiettivo 5b - Opera solo in aree

ben definite di regioni situate al di fuori dell’Obiettivo 1; tali aree sono state individuate prendendo a riferi - mento unità amministrative (Comuni e Comunità montane) caratterizzate da basso livello di sviluppo socio

economico, verificabile attraverso i seguenti tre parametri principali, di cui almeno due devono essere soddi - sfatti:

1) tasso elevato di occupazione agri - cola;

2) basso livello di reddito agricolo; 3) bassa densità di popolazione e/o

considerevole tendenza allo spo - polamento.

Tra i criteri secondari di scelta vi sono l’estensione delle zone, la peri - fericità, la sensibilità alla riforma della PAC, etc.

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