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relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validita' della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C . Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticita' e la successiva archiviazione.)) Art. 332 (Art. 121 Cod. Str.)

(Competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in materia di esami di idoneita')

1. Gli esami di idoneita' di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice sono effettuati dai dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1 che fa parte integrante del presente regolamento. ((Fermo restando il citato quadro di riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993.))

2. Nell'eventualita' che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) , con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi.

3. Nell'eventualita' di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.

Art. 333 (Art. 121 Cod. Str.)

( ((Esami con veicoli muniti di doppi comandi.)) Modalita' e termini per il rilascio della patente)

((1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice.

2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario

casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3.

2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta SCUOLA GUIDA, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.4, IV.5.

Art. 335 (Art. 123 Cod. Str.)

(Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole)

1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore e' rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del codice, cosi' come specificato nel presente regolamento.

2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano piu' soci amministratori di societa' non aventi personalita' giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

3. Nel caso di delega da parte di societa' o enti, di cui all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della societa' o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalita' del delegato, anche quelle del rappresentante legale della societa' o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di societa' o ente, e' consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attivita' dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non piu' di sei mesi.

5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

6. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata in favore di una societa' o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorita' che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della societa' o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a societa' semplice, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a societa',

avente o meno personalita' giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in:

a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie ((A, B, C e D)), ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);

b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprieta' dell'autoscuola.

12. Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potra' essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprieta' del consorzio.

13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali e' ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprieta' di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.

14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), possono altresi' preparare candidati agli esami di idoneita' per istruttore o insegnante di autoscuola.

15. Le autoscuole devono altresi' effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni ((emanate dal)) Ministro dei trasporti.

((16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonche' per ogni incombenza connessa all'attivita'.)) Art. 336 (Art. 123 Cod. Str.)

(Vigilanza tecnica sulle autoscuole)

1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attivita' ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.

Sono, in particolare, soggette a controllo:

a) la capacita' didattica del personale;

b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;

c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;

d) l'idoneita' dei locali;

e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;

f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;

g) la regolare esecuzione dei corsi;

h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice.

2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza viene redatto un verbale in cui si

evidenziano le irregolarita' riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarita' entro un termine che, in ogni caso, non potra' essere inferiore a quindici giorni.

4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

provvede ad informare l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, affinche' adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 e' fatta salva la facolta' del direttore dell'ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute piu' idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

Art. 337 (Art. 123 Cod. Str.) (Attivita' di consulenza

da parte degli enti pubblici non economici)

((1. L'attivita' di consulenza degli enti pubblici non economici e' disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, cosi' come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa e' svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.))

§ 3 - ALTRE DISPOSIZIONI (Artt. 127-139 Codice della Strada)

Art. 338.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 104)) Art. 339 (Artt. 132 e 133 Cod. Str.)

(Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano)

1. Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del gia' fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocita'.

2. La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia e' costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore

di 115 mm.

3. La sigla di cui al comma 2 puo' essere dipinta direttamente sul veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovra' essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel secondo caso la targhetta dovra' essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo.

Art. 340 (Art. 134 Cod. Str.)

(Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri)

1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice e' consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprieta' di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione puo' avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione.

2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, ((salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b),)) e' la seguente:

a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;

b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. E' consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonche' la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverra' definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);

c) dichiarazione di conformita' o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalita' all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C.

3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.

indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b), e la carta di circolazione, secondo le pro- cedure dettate al riguardo dal Ministero dei Trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 341 (Art. 139 Cod. Str.)

(Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale)

1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.

2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti.

3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una

pratica ed il voto di ciascuna prova e' espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneita' e' indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove.

4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da:

a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente;

b) un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro;

c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.

5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al Prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio.

6. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice puo' esprimere il parere di non ammissibilita' alla ripetizione delle prove.

7. La patente di servizio e' valida per 5 anni. La validita' puo' essere confermata per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare e' tuttora idoneo alla guida ed e' munito della patente ordinaria in corso di validita'.

8. La patente di servizio puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata dal Prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sara' custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.

Titolo V