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IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NEL SETTORE ASSICURATIVO

3.2. Basilea II e Solvency

Basilea II

Il settore assicurativo sta seguendo quello che accade in un altro ambito di business, in particolare quello bancario, per la determinazione dei margini minimi di solvibilità. Lo scopo finale è quello di assegnare degli incentivi per ridurre quelli che sono i rischi e quindi all’investimento di energie supplementari nel sistema di controllo interno, il quale contribuisce alla riduzione in modo sostanziale di numerosi rischi, in particolar modo quelli operativi .Tali incentivi sono la diminuzione del capitale indispensabile per lo sviluppo dell’attività.

Con il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria si è giunti ad un accordo per la regolamentazione del capitale (meglio noto come Basilea 2) in modo

anticipato rispetto a quanto accaduto in ambito assicurativo. Questo accordo, a cui tutte le autorità di vigilanza nazionali hanno dovuto conformarsi, aveva l’obiettivo di migliorare lo schema di adeguatezza patrimoniale per ricavare rilevanti benefici lungo due direttrici fondamentali. La prima, volta a

determinare una regolamentazione del capitale che riguardasse non soltanto i requisiti minimi ma anche la disciplina di mercato ed il sistema di controllo; la seconda, tesa ad accrescere la sensibilità a rischio di coefficienti patrimoniali minimi.

Basilea II è costituita da tre pilastri: requisiti patrimoniali minimi, controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale, requisito di trasparenza delle

informazioni e. Per quanto riguarda il terzo fattore, è necessario constatare che l’ accordo anteriore copriva in modo evidente solo due categorie di rischio, quello di mercato e quello di credito, supponendo che le altre categorie fossero in maniera implicita ricomprese nel trattamento delle sopradescritte tipologie principali. Con Basilea 2 si ha lo scopo di:

rilevante fattore di rischio per gli istituti bancari e quindi meritevole che le possibili perdite conseguenti siano colmate da un’adeguata

dotazione di capitale.

• Generare importanti rinnovamenti all’impatto per quanto riguarda la patrimonializzazione per il rischio di credito. A fronte di approcci standardizzati come la suddivisione delle esposizioni creditizie in categorie prudenziali basate sulle caratteristiche degli impieghi, con conseguenti ponderazione fisse, Basilea 2 propone dei cosiddetti modelli interni, vale a dire a fungere da input per il computo del patrimonio sono le valutazioni interne frutto del portafoglio e della storicità della banca;

Il secondo pilastro dell’accordo delle banche riguarda il controllo prudenziale, costituita da quattro principi basilari49:

• Lo scopo50 delle autorità di vigilanza dovrebbe essere quello di osservare e analizzare il processo interno di definizione e costante verifica

dell’adeguatezza patrimoniale, utilizzando idonee misure prudenziali nei casi in cui non siano soddisfatte di tale processo;

• Le banche si dovrebbero impegnare a predisporre di un processo per la determinazione dell’adeguatezza patrimoniale in rapporto al proprio livello di rischio e di una strategia per mantenere i requisiti patrimoniali a livelli adeguati: per questo motivo, assume fondamentale rilevanza

l’esistenza di un sistema di controllo interno;

• Le autorità dovrebbero attuare interventi nelle fasi precoci di crisi per evitare che il patrimonio di una specifica banca diminuisca sotto dei livelli compatibili con il proprio profilo di rischio;

                                                                                                               

49  Principi fondamentali per 1’efficace vigilanza bancaria, comitato di Basilea

per la vigilanza bancaria (sett.1997).  

50  Metodologia dei principi fondamentali per un efficace vigilanza bancaria,

• Le banche dovrebbero svolgere la propria attività con una dotazione patrimoniale maggiore rispetto ai coefficienti minimi obbligatori;

Il terzo ed ultimo pilastro disciplinato dal comitato, è identificato come

l’informativa da diffondere al pubblico, al fine di completare quelli che sono i requisiti patrimoniali minimi (Primo pilastro) e il procedimento di controllo prudenziale (secondo pilastro). In base al principio generale di trasparenza delle informazioni, Basilea considera che gli istituti bancari debbano attuare una formale strategia di informazione al pubblico, acconsentita dal consiglio di amministrazione, nella quale venga chiarito l’orientamento intrapreso

dall’azienda nella definizione delle informazioni da diffondere ai soggetti esterni e dei controlli interni da realizzare nell’intero processo informativo.

Con Basilea 2 è stata inoltre evidenziata la propensione da parte degli istituti bancari, in particolar modo quelli più importanti, ad articolare un sistema di controllo interno suddiviso in tre livelli costituiti da51:

• I controlli di linea, volti all’ accertamento della corretta esecuzione delle operazioni;

• I controlli sulla gestione dei rischi, i quali contribuiscono ad accertare l’adempienza di quelli che sono i limiti, al profilo rischio/ rendimento stabiliti a livello strategico ed alle metodologie di misurazione dei rischi; • L’attività di revisione interna, avente lo scopo di verificare la funzionalità

e la correttezza del complessivo sistema di controlli.

L’effetto di tali nuovi principi introdotti dalla normativa è considerevole per tutti i settori economici, non soltanto per l’ambito bancario. L’accordo di Basilea 2 porta infatti alla creazione di un legame più diretto tra la qualità del credito e il costo e la reale rischiosità delle imprese che hanno bisogno di finanziamento da

                                                                                                               

51  Gabbi G. Marsella M. Massacesi M. Il rischio operativo nelle banche- aspetti

parte degli istituti bancari52 ;la più grande correlazione tra pricing e rischio di credito si pensa possa allargare quello che è il ventaglio dei tassi, ottimizzando le classi di rating medio alte e aumentando il costo del credito per quelle più

basse53.

Solvency II

Tutte le nozioni che sono state delineate nel paragrafo precedente si sono

successivamente realizzati anche nel settore assicurativo. Il progetto Solvency II, ovvero il programma europeo di riforma del sistema di vigilanza prudenziale per le imprese di assicurazione, è entrato in vigore il 1 gennaio 2016, e tutt’oggi, vista la sua importanza, resta al centro dell’attenzione dell’autorità di vigilanza italiana e delle compagnie. Il sistema di vigilanza prudenziale è formato

anch’esso da tre pilastri, parecchio affini ai pilastri descritti per il sistema bancario.

                                                                                                               

52  E.Parretta Assicurazioni e Controllo interno p.88  

53  Bellotti F. (2004) Basilea 2 un’opportunità di crescita per le imprese Il sole

Il primo pilastro

Il primo pilastro della struttura di Solvency 2 racchiude le disposizioni aventi per oggetto i requisiti quantitativi che le imprese di assicurazioni dovrebbero

prefiggersi all’interno delle proprie attività. Nello specifico, vengono definiti i criteri prudenziali per54 :

• La definizione dei fondi propri e per la loro ammissibilità per la copertura dei requisiti patrimoniali

• Il calcolo del Solvency Capital Requirement (SCR)

• Il calcolo dei requisiti patrimoniali per i gruppi di impresa.

• Il calcolo del Minimun Capital Requirement (MCR)

• La valutazione dell’attività e delle passività

• Gli investimenti a copertura delle riserve tecniche e del SCR

Questione cruciale per il primo pilastro è, tuttavia, la definizione di due livelli per i requisiti di capitale, determinati attraverso la valutazione delle attività e passività a quelli che sono valori di mercato:

1. Solvency Capital Requirement (SCR): il suo scopo è quello di permettere all’impresa di assicurazione di poter sostenere anche ingenti perdite inattese e dimostrare in tal modo un’ adeguata sicurezza agli assicurati.

                                                                                                               

Tale requisito può essere ritenuto anche come quel capitale essenziale per far fronte agli incarichi esistenti su un dato periodo temporale. Il SCR deve tenere in considerazione la totalità dei rischi quantitativi e può essere quantificato sia mediante una formula standard, sia mediante modelli interni che certamente potrebbero fornire dei requisiti patrimoniali in linea a quello che è il reale profilo di rischio dell’impresa, nonostante

richiedano ingenti costi di risorse umane e di sviluppo;

2. Minimum Capital Requirement (MCR): definisce un livello limite di capitale al di sotto del quale il rischio per l’assicurato sarebbe altissimo e l’operatività dell’impresa assicurativa sarebbe messa in serio pericolo, con la conseguenza che risulterebbero indispensabili azioni più drastiche da parte dell’Autorità di Vigilanza. Per la determinazione del MCR sarà necessario un modello semplice, ma contemporaneamente solido e verificabile55 ,presentando una soglia minima e una soglia massima. Calcolato con una formula standard, il Minimum Capital Requirement risulterà incluso tra il 25% e il 45 % del Solvency Capital Requirement e non potrà risultare minore di 2.200.000 euro per le imprese ramo danni, 3.200.000 per le imprese ramo vita ed esercenti attività riassicurativa, 5.400.000 per le assicurazioni che svolgono la propria attività sia nei rami vita che non vita.

Solvency 2 stabilisce, sugli investimenti fatti dalle imprese, l’osservanza di principi generali di liquidità, redditività, diversificazione e sicurezza del proprio portafoglio, escludendo l’imposizione di specifici livelli quantitativi agli attivi presenti in portafoglio. Le imprese che svolgono attività assicurativa e

riassicurativa hanno l’obbligo di stimare il requisito patrimoniale di solvibilità perlomeno una volta l’anno e di comunicarlo all’Autorità di Vigilanza.

                                                                                                               

Il secondo pilastro

Il secondo pilastro è formato, da una parte, da norme riguardanti quella che è il risk management, il controllo interno dell’impresa e la governance aziendale e, dall’altra, dalla definizione di quelle che sono le attività, gli strumenti e le capacità della vigilanza. Riguardo al primo elemento è fondamentale che

all’interno del proprio sistema di risk management, l’impresa assicurativa esegui costantemente un’ opportuna stima dei rischi e del proprio livello di solvibilità ( definita dal legislatore comunitario come: Own Risck and Solvency Assessment (ORSA)), in merito al secondo aspetto, attraverso “l’innovativa” prospettiva di tipo Principle Based, molto distante da quella precedente Rule Based che caratterizzava le normative precedenti, vengono chiariti quelli che sono i nuovi principi ispiratori del sistema di vigilanza. Per quanto riguarda la vigilanza si sostiene che il principale obiettivo di quest’ultima deve essere la salvaguardia dei beneficiari e dei contraenti, senza tralasciare il continuo perseguimento della stabilità, specialmente nelle situazioni di emergenza che sarebbero in grado di portare a fenomeni di prociclicità nei suoi interventi.

I principi generali alla base del nuovo sistema di vigilanza sono:

• La vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

comprende, nello specifico, un’adeguata combinazione ispezioni in loco e attività cartolari;

• La vigilanza è basata su metodo prospettico e sul rischio che comprende il controllo continuo del regolare esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e del rispetto delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese aventi come oggetto l’attività assicurativa e di riassicurativa;

• Gli Stati membri stabiliscono che i requisiti sanciti nella direttiva siano adottabili in maniera adeguata a quella che è la portata, la complessità e la natura dei rischi attinenti all’attività di un impresa assicurativa o

riassicurativa;

• La commissione si impegna affinché le misure di attuazione prendano in esame il principio di proporzionalità, sostenendo così la realizzazione proporzionale della direttiva, in modo particolare alle imprese assicurative di contenute dimensioni.

Viene per di più precisato che la vigilanza del settore assicurativo è compresa nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine e tra i compiti affidati è compreso il dovere di assicurare che le imprese provvedano a fornire le

informazioni richieste in termini ,ad esempio, di costituzione di riserve tecniche all’Autorità di Vigilanza preposte e che quest’ ultima possa appurare queste informazioni anche attraverso ispezioni in loco, in conformità a quelle che sono le norme o prassi stabilite dallo Stato membro stesso. Tra i vari doveri, gli Stati membri devono assicurare che le Autorità di Vigilanza siano provviste del potere di attuare misure preventive e correttive al fine di garantire che le imprese di assicurazione e di rassicurazioni rispettino si uniformino alle disposizioni legislative amministrative e regolamentari. Un efficiente funzione di risk management e un’appropriata governance sono i principi fondamentali per un valido sistema di solvibilità e per la sopravvivenza dell’assicuratore a lungo termine. La direttiva Solvency 2 ,mediante la nuova ottica Principle Based, ha contribuito ad assegnare sempre importanza maggiore agli organi amministrativi delle imprese assicurative ed in modo particolare al consiglio di

amministrazione, a cui vengono attribuite responsabilità riguardanti56:

• Strategia operativa e Risk Appetite;

                                                                                                               

• Organizzazione del sistema di Risk Management;

• Divulgazione della cultura di Risk Management all’interno dell’azienda;

• Implementazione della normativa;

• Attuazione di modelli interni

• Reportistica verso l’esterno e verso l’interno

Riassumendo quanto detto, le imprese assicurative devono essere dotate di un sistema efficiente e efficace di governance, adeguato alla natura ,alla complessità e alla dimensione dell’azienda, affinchè sia possibile permettere una prudente e solida gestione dell’attività. Questo sistema deve essere dotato di struttura organizzativa adeguata e corretta, con un’evidente distribuzione e un’adeguata separazione delle responsabilità, tendendo al proprio interno un efficiente e efficace processo per la comunicazione delle informazioni.

Il terzo pilastro

Il terzo pilastro che compone l’architettura di Solvency 2 stabilisce disposizioni riguardo le modalità ed contenuti dell’informativa ai fini della vigilanza e nei confronti del mercato. La finalità di tale parte della normativa è il

raggiungimento di una costante crescita del livello di trasparenza informativa delle imprese assicurative, che favorisca la vigilanza nell’ attuazione delle proprie attività. Grazie al nuovo regime previsto, tutte le imprese devono provvedere a fornire ai soggetti esterni un volume di informazioni molto

maggiore in confronto al passato.

Dall’altro lato, per il mercato risulterà molto più agevole esaminare un’impresa, comparare due o più imprese assicurative e determinare un benchmark sul settore assicurativo. Una delle funzioni di Solvency 2, è infatti, quella di garantire una crescente coerenza tra il reporting regolamentare e le informazioni diffuse al pubblico a livello europeo, e questo comporterà anche una trasformazione del tipo di informazioni richieste dall’autorità. In aggiunta al supervisor, anche altri soggetti come: le agenzie di rating, gli analisti, i clienti e gli investitori potranno ottenere informazioni pubbliche sul profilo di rischio, sul capital management, sul grado di patrimonializzazione e sulla governance delle imprese.

Le imprese potranno avvalersi dell’informativa per dare prova della propria stabilità patrimoniale, dell’efficacia della propria governance o delle funzioni di controllo, assicurando un maggiore livello di conforto alla totalità degli

stakeholder. Nello specifico, nei confronti dei clienti, le imprese potranno crearsi un’immagine sulla base della loro solidità, capacità e trasparenza di gestione dei rischi riguardanti l’attività assicurativa. Questo potrebbe sollecitare nuovi

investitori, in precedenza non particolarmente propensi ad investire nel settore assicurativo, a riconsiderare le proprie strategie di investimento. Viene pretesa, a completamento delle principali informazioni finanziarie, una spiegazione

qualitativa di quello che è il proprio business, del sistema di governance, delle performance finanziarie, e dei specifici rischi trattati all’interno della propria attività, determinando, per ciascuna tipologia di rischio, il livello di esposizione, concentrazione, mitigazione e di sensibilità verso lo stesso.