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I beni patrimoniali

6 IL CAPITALE E IL PATRIMONIO NELLA PUBBLICA

6.1.2.2 I beni patrimoniali

A fianco ai beni demaniali il codice civile all'articolo 828 disciplina i cosiddetti beni patrimoniali e cioè i beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni per i quali dispone l'assoggettamento i alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, a quelle del codice. A sua volta distingue al loro interno tra beni patrimoniali disponibili ed indisponibili

I beni patrimoniali immobili e mobili indisponibili (beni pubblici) non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge. Per espressa disposizione di legge, sono sempre inalienabili, le miniere e le foreste, gli atti e documenti di enti pubblici, i beni di interesse storico ed artistico.

Sono soggetti all’usucapione di un diritto reale a condizione che ciò non pregiudichi la destinazione dei beni stessi a pubblico servizio. La proprietà dei beni mobili non può acquistarsi col possesso a meno che non siano stati sottratti alla loro destinazione nei modi stabiliti dalla legge. Essi sono inespropriabili per esecuzione forzata ma non per pubblica utilità.

Una ulteriore categoria è quella dei beni patrimoniali disponibili la cui caratteristica è quella di essere beni da reddito, essi non assumono alcuna rilevanza pubblica e di cui l’ente ne è “dominus” come un qualunque privato (patrimonio edilizio, fondiario e mobiliare). .

La gestione patrimoniale non può, pertanto, non aver ad oggetto, in primo luogo, proprio la gestione del patrimonio disponibile.

I beni privati di rilevanza pubblica sono invece quei beni di proprietà privata che rivestono un interesse per la collettività. Per essi la facoltà di godimento e/o di disposizione di colui che ne risulta titolare sono sottoposte a limitazioni (ad es. raccolta di archivi privati).

Appartengono al patrimonio indisponibile (residuale) regionale i seguenti beni:

- foreste, cave e torbiere (solo a seguito di avocazione in caso di mancato o insufficiente sfruttamento da parte del proprietario del suolo);

- acque minerali e termali;

- edifici destinati a sedi di uffici pubblici e loro arredi;

- i beni delle UU.SS.LL. Essi, già di proprietà dei comuni territorialmente competenti, fanno parte, oggi, del patrimonio delle AA.SS.LL.

- Appartengono al demanio accidentale (art. 11 legge 281/70) di province e comuni i seguenti beni:

- strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi; - acquedotti;

- fognature, come costruzioni accessorie alle strade di cui occupano il sottosuolo; - immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico;

- raccolte (universalità di beni mobili) dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

- vie interne dell’abitato; - piazze o giardini;

- ville e passeggiate pubbliche;

- altri beni che sono assoggettati dalla legge al regime proprio dei beni demaniali; - cimiteri e mercati (eccezione perché patrimonio comunale specifico);

- servitù demaniali o prediali pubbliche cioè i diritti reali su beni altrui costituiti per utilità o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi. così, ad esempio, oltre alle servitù di via alzaia o di marciapiede, gli obblighi: - di permettere lo scolo, attraverso il fondo, delle acque provenienti dalle strade demaniali; - di permettere l’installazione di opere di presa e condotte delle acque pubbliche;

- di permettere l’uso di sorgenti di acque private; - di permettere l’uso di strade vicinali;

- di osservare e mantenere zone di rispetto (distanze) nei confronti di strade e cimiteri. Gli acquedotti possono essere:

- regionali se trasferiti dallo stato alla regione perché interessano il territorio della sola regione; - provinciali;

- comunali quando interessano il territorio di un solo comune.

A tale regime giuridico sono assoggettati i canali, le fontane in cui essi sfociano, i laghi artificiali che essi creano, i pozzi e le cisterne ad essi collegati ed in genere tutte le loro pertinenze in quanto assolvono funzioni di soddisfacimento dei bisogni della collettività locale.

Appartengono al patrimonio indisponibile (residuale) di province e comuni i seguenti beni:

- edifici destinati a sedi di uffici pubblici e loro arredi (universalità di beni mobili indisponibili, ad esempio, sono i banchi e gli arredi delle scuole o degli uffici);

- altri beni destinati a pubblico servizio (gli impianti, i materiali, i magazzini ed ogni altro bene immobile occorrente per il funzionamento di servizi quali, la nettezza urbana, l’illuminazione pubblica, ecc., nonché i beni che fanno parte dei pubblici servizi municipalizzati (es. trasporti urbani).

6.1.3 LA VALUTAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.

La classificazione degli elementi del patrimonio pubblico, assume notevole rilevanza nell’applicazione di principi prettamente ragionieristici per la gestione del patrimonio. Si tratta, pertanto, di gestire il patrimonio pubblico alla luce delle particolari caratteristiche di quest’ultimo e delle atipiche modalità di circolazione. La classificazione del patrimonio pubblico assume, altresì, rilevanza ai fini dei criteri e delle modalità di valutazione degli elementi del patrimonio.

Il tema della definizione delle modalità di valutazione delle componenti del patrimonio ha assunto maggior rilievo con l’affermarsi di sistemi di rilevazione degli accadimenti e dei fatti della gestione economica e della sistematica determinazione degli effetti prodotti da questi ultimi sulla consistenza del capitale di funzionamento.

I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dal Codice Civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali e internazionali a ciò deputati.

In particolare:

- i beni demaniali sono valutati in base al costo;

- i terreni e i fabbricati sono valutati al costo di acquisizione o di realizzazione;

- i beni mobili: la complessità, la differenziazione e la numerosità dei beni mobili determina problemi di non poco conto per la messa a punto di soluzioni organizzative per la valutazione del patrimonio mobiliare dell’ente. In linea generale il criterio è quello del costo e fa riferimento al prezzo/costo con cui l’ente ha acquisito il bene da terze economie;

- i crediti sono valutati al valore nominale; - i debiti sono valutati secondo il valore residuo;

- i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;

- le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile.

Per ogni elemento del patrimonio viene rilevato un valore contabile che viene movimentato mediante le scritture di contabilità economica.

Per ogni elemento del patrimonio o per ogni gruppo omogeneo di beni, viene individuato un responsabile nell’ambito dell’organizzazione dell’ente; i debiti e i crediti, salvo diverse disposizioni del Regolamento di contabilità, sono collegati al responsabile dell’U.P.B. che li ha generati.

I beni demaniali, immobili e mobili vengono inoltre registrati in appositi inventari aggiornati annualmente, collegati alla rilevazione economico-patrimoniale.

Ancorché ammortizzati, i beni rimangono elencati nell’inventario fino a quando permangono nella disponibilità dell’ente.

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