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BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO

Nel documento Intervento (pagine 35-37)

La sensazione che ho io è che le disposizioni della riforma più criticate sono quelle che nascono dai compromessi politici fatti durante l’iter parlamentare, quindi in questa sede a X giorni da una possibile approvazione finale, noi li possiamo criticar tanto, ma sapendo che sono frutto del compromesso. Il ricorso preventivo delle minoranze, l’aumento dei poteri del Senato nell’art. 70 primo comma, una serie di formule come la presunta eliminazione della concorrente sono criticabilissime ma forse anche quelle più difficilmente modificabili, perché mi sembra difficile tornare su alcune cose che sono state frutto del compromesso nell’iter parlamentare.

Io sono molto d’accordo sul fatto che le materie di camera e senato decidono paritariamente. L’elenco è stato oltremodo allungato con una cosa che a me personalmente preoccupa molto, che è quella del divieto di utilizzo della corsia preferenziale in tutte le materie di 70 primo comma, e questo significa che non puoi usare la corsia preferenziale per l’attuazione del programma di governo, che è una delle cose più sacrosante di questa riforma, anche se so che questa cosa viene discussa etc, non puoi utilizzarla che so io sulle funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane, non puoi utilizzarla sui termini della partecipazione dell’Italia al processo di attuazione normativa comunitaria, cioè sul rapporto con l’Unione Europea che deve essere cruciale. Il rapporto con l’UE se lo gioca il governo quando va alle riunioni del Consiglio dei Ministri, e noi non possiamo utilizzare la corsia preferenziale. A me preoccupa molto il 70 primo comma, ma mi preoccupa ancora di più il divieto di utilizzo della corsia preferenziale, mi pare art 72, che è stato modificato nell’ultima lettura, lo so perché è stato frutto delle pressioni che sono state effettuate perché visto come uno strumento di distorsione della democrazia. E’ uno strumento di democratura, anzi, per usare un termine in voga.

No al procedimento conciliativo, sono d’accordo con gli amici che mi hanno preceduto. C’è quella formula che è troppo ambigua, e allora tanto vale scioglierla quella formula per cui i presidenti delle due camere esaminano le questioni di competenza.

Devo dire che a me convince molto poco la permanenza delle commissioni deliberanti in questo meccanismo decisionale, perché ciò significa la possibilità che 20 persone di una commissione della camera decidano. Mi lascia molto perplesso.

Testo non rivisto dall’autore

Non so se per simpatia con Marco Olivetti e con Giorgis, ma anche a me, dopo che la Corte si è inventata quella sentenza, perché mai il legislatore costituzionale non dovrebbe normarlo esplicitamente? Con lo schema che ha fatto la Corte, anche il giorno dopo le elezioni o al limite anche il giorno prima, in quella sede sollevi la questione di costituzionalità. Dopo la 1 del 2014 io non mi stupisco proprio per nulla del ricorso preventivo. Anzi, direi che è una risposta necessaria della politica perché sennò non sai quando ti risolvono la questione di costituzionalità. Non mi stupisco nemmeno a livello comparato, perché esiste anche in altri paesi. Certo, si poteva introdurre il ricorso preventivo su molte altre cose, ma questo è stato fatto e va bene.

Maggioranza del Presidente. Io trovo equilibrato lo schema. So, come diceva Grisolia, che si era parlato del ballottaggio. Il ballottaggio contraddice lo schema che il Presidente non debba essere espressione della maggioranza, perché poi al ballottaggio ci vanno due soggetti espressione presumibilmente di una maggioranza e di una minoranza, e vince chi è espressione della maggioranza. Questa formula ci richiede di trovare un accordo.

Titolo V. Se io mi guardo il 117 secondo comma, devo dire che tutte le cose che sono state riportate su sono cose che negli ultimi dieci anni ci siamo tutti detti che andavano riportate su. Per questo motivo dire che ciò che abbiamo detto per 10 anni è centralismo va bene, diciamolo, ma se io vado a rileggermi le pagine di quasi tutti noi su riparto di competenze e vado a vedere cosa è stato portato su, è fondamentalmente ciò che ci siamo detti. Segnalo che manca la circolazione stradale, su cui c’erano state alcune segnalazioni della corte che dicevano che era competenza statale e non residuale. Quindi forse se c’è uno spazio per un intervento, mi chiedo se non possa essere quello della modifica sulla circolazione stradale.

La clausola di supremazia a me convince, mi sembra difficile andare sotto quel minimo di garanzia della deliberazione a maggioranza assoluta da parte della Camera sulle materie 117 quarto comma, che è un equivoco. Io pensavo al quarto comma di potestà residuale, ma quello è diventato terzo. Quindi è giusta la formula, a me pare equilibrata.

Vi segnalo un problema poi. Riflessione sulle Regioni a Statuto speciale. Stamattina a un’audizione alla Commissione bicamerale ho criticato molto duramente il regionalismo speciale. È mancata una riflessione, e vi segnalo un problema, in particolare a Peppino. Il nuovo testo fa salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale. Io mi ricordo e ricordo a tutti noi che la disposizione transitoria della riforma del titolo V prevedeva che alle regioni a statuto speciale si

degli stati membri, direttamente o tramite assemblee che li rappresentano, è una caratteristica degli Stati federali. Ed anche in Francia il Senato non ha un potere di blocco assoluto delle leggi applicassero le disposizioni più favorevoli contenute nel titolo V. Adesso che il 117 è tornato indietro, tornano indietro anche le speciali o quelle competenze rimangono pietrificate? Qui forse se c’è uno spazietto di intervento io chiarirei, perché altrimenti le regioni a Statuto speciale rimangono appiccicate al vecchio 117.

Nel documento Intervento (pagine 35-37)