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In Europa nel 2014 vi è un importante svolta; inizia un radicale processo di riforma degli Appalti Pubblici, condiviso dall’Unione Europea. Vede infatti la luce la Direttiva appalti (D 2014/24/UE), che introduce l’uso del BIM (art.22, comma 4) negli stati membri:

“Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi.”

14) Direttiva Appalti (D 2014/24/UE), fonte https://infobuild.it

In Italia l’adozione del BIM è stata, fino a tempi recenti, demandata ad iniziative private e volontarie.

Solo nel 2016 con il Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016), si è introdotto l’uso del mezzo informatico negli appalti pubblici.

D.Lgs 50/2016 - Codice dei contratti pubblici

art.23, comma 1 “«La progettazione in materia di lavori pubblici (…) è intesa ad assicurare la razio-nalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”.

Il comma 13 dello stesso articolo specifica:” Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori com-plessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari [IFC], al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appal-tanti dotate di personale adeguatamente formato”.

DM 560/2017- (Decreto Baratono)

Il Decreto Ministeriale n.560 del 2017 (Decreto Baratono o BIM) sancisce l’introduzione e l’obbliga-torietà del BIM nel settore degli appalti pubblici.

Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e stru-menti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche”.

15) Obbligatorietà BIM, fonte: Prof. Angelo Ciribini (Università degli Studi di Brescia)

L’art.6 inserisce l’uso obbligatorio, da parte delle stazioni appaltanti, del BIM, ovvero “dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:

• 1° gennaio 2019: per i lavori complessi di importo pari o superiore a 100 milioni di euro;

• 1 ° gennaio 2020: per i lavori complessi di importo pari o superiore a 50 milioni di euro;

• 1° gennaio 2021: per i lavori complessi di importo pari o superiore a 15 milioni di euro;

• 1 ° gennaio 2022: per le opere di importo pari o superiore alla soglia (art. 35 del codice dei

• contratti pubblici);

• 1° gennaio 2023: per le opere di importo pari o superiore a 1 milione di euro;

• 1° gennaio 2025: per le opere di importo inferiore a 1 milione di euro.

UNI 11337:2017- processo informativo delle costruzioni

La norma nazionale UNI 11337 esamina la gestione digitale dei processi informativi del settore delle costruzioni. La prima parte della norma UNI 11337 propone una struttura informativa del processo delle costruzioni.

L’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione è un’associazione privata senza scopo di lucro, e re-golamenta la gestione informativa BIM. Al tavolo tecnico della UNI 11337 ha partecipato un gruppo formato da ottanta componenti; stakeholder pubblici e privati, rappresentanti di tutta la filiera (pro-gettisti, imprese, produttori, stazioni appaltanti, giuristi, istituti di ricerca, università, case software, ecc.), che chiedono di entrare e partecipare attivamente ai lavori del gruppo. La norma è composta da dieci parti indicate nello schema della seguente figura.

16) Struttura della Norma, fonte: https://store.uni.com/catalogo

UNI ISO 19650:2018

Nell’ambito della progettazione BIM, il recepimento italiano delle ISO fa riferimento alle norme:

BS EN ISO 19650-1 - Parte 1 BS EN ISO 19650-2 - Parte 2

È importante fare chiarezza sulle tipologie di norme nel mondo:

Le norme internazionali sono elaborate e pubblicate dall’ISO (International Organization for Stan-dardization), possono essere adottate a livello nazionale da ogni stato membro in modo volontario.

In Italia sono riconoscibili dagli acronimi UNI ISO;

Le norme europee, che sono elaborate dal CEN (European Committee for Standardization) nelle tre lingue riconosciute, inglese, francese e tedesco. Ogni stato membro è obbligato a recepirle e ritirare le norme in vigore, tipicamente nazionali, ad esse in contrasto. Ad esempio, si riconoscono come UNI EN;

Le norme nazionali sono elaborate dall’ente nazionale riconosciuto. In Italia sono deputati a scrivere norme l’UNI, ed i relativi Enti Federati, e il CEI. Esse hanno valore sul territorio nazionale e sono scritte nella lingua madre di ogni paese.

La ISO 19650 [19] è strutturata in due parti: la parte 1 riguarda i “Concetti e principi”, mentre la parte 2 si occupa della “Fase di consegna dei cespiti immobili”.

La UNI-EN-ISO 19650 parte 1 è attuabile durante tutte le fasi del ciclo di vita di un cespite immobi-le: la pianificazione strategica, la progettazione iniziale, l’affidamento e la costruzione, il funziona-mento operativo quotidiano, la manutenzione, la ristrutturazione, la riparazione e la demolizione. La norma può essere adattata a cespiti immobili o a commesse di qualsiasi dimensione e complessità.

La parte 2 della ISO 19650 illustra le indicazioni inerenti al processo di gestione delle informazioni, contenente le attività attraverso le quali i gruppi di consegna possono produrre informazioni in modo collaborativo riducendo al minimo le attività dispendiose. La normativa è destinata principalmente all’utilizzo da parte di soggetti coinvolti nella gestione o produzione di informazioni durante la fase di consegna dei cespiti immobili. È diretta nello specifico ai soggetti coinvolti nella definizione e nell’affidamento delle commesse: attori coinvolti nella definizione degli incarichi, nella progettazio-ne, costruzioprogettazio-ne, funzionamento, manutenzione e demolizione dei cespiti immobili. La norma mo-stra anche indicazioni relative alle possibili relazioni che intercorrono tra soggetti e gruppi in termini di gestione delle informazioni, al fine di identificare i soggetti responsabili per ogni attività e le relati-ve attività affidate per ciascun membro coinvolto nel processo di gestione delle informazioni.

17) Schema applicativo degli Standard nel mondo, fonte: https://ingenio-web

PARTE II

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