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Biometano utilizzato nei trasporti

6. Incentivazione per la promozione dell’utilizzo del biometano

6.1 Modalità di incentivazione per il biometano in Italia

6.1.2 Biometano utilizzato nei trasporti

L’articolo 4 del Decreto stabilisce gli incentivi per il biometano utilizzato nel settore dei trasporti. La tipologia di incentivo prevista è molto simile a quella dei Certificati Verdi dedicati agli impianti a fonte energetica rinnovabile di maggior dimensione. Sono infatti rilasciati dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) come definiti dalla normativa sui biocarburanti emanata tramite il Dm Politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, recante “Criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti, ai sensi della legge Finanziaria 2007”.

Norme comunitarie e nazionali, tra cui le Direttive 2003/30/CE, 2009/28/CE, 2009/30/CE e i Decreti Legislativi 128 del 30 maggio 2005, 28 del 3 marzo 2011 e la Legge 81 dell’11 marzo 2006, hanno stabilito degli obblighi di parziale sostituzione dei carburanti di origine fossile con altri di tipo biologico. La quota iniziale, del 2006, era dell’1% dell’immesso al consumo. Per il 2015 è prevista invece una percentuale del 5%, a salire nel corso degli anni (Tabella 6.1: obblighi di immissione al consumo di biocombustibili Tabella 6.1).

Il CIC attesta quindi l’immissione al consumo di carburanti rinnovabili di origine biologica. Ne viene rilasciato uno per ogni 10 GCal di biocarburante. Un CIC corrisponde a circa 11,62 MWh e quindi a circa 1.231 Smc di biometano. Il Decreto Legislativo 28/2011 introduce inoltre delle facilitazione per i biocarburanti prodotti partendo da rifiuti e sottoprodotti,

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introducendo il concetto del “Double counting”: in questo caso un CIC viene rilasciato ogni 5 GCal, dando di fatto il doppio di incentivo a parità di contenuto energetico.

I biocarburanti che accedono al meccanismo del Double counting sono quelli prodotti a partire dalle seguenti matrici (art. 4 comma 3):

a) frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

b) sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) alghe e materie di origine non alimentare, intentendosi per tali ultime, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, quelle indicate nella tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012;

d) in attuazione dell’articolo 33, comma 5-quater, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sottoprodotti elencati nella tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per completezza i sottoprodotti di cui al punto b) sono sostanzialmente olii e grassi che si originano da altri processi produttivi, quali ad esempio la raffinazione o la distillazione.

I CIC sono attualmente contrattati con modalità per cui difficilmente si conosce il valore di scambio degli stessi, per cui non è possibile indicarne un prezzo. Sono comunque degli incentivi basati su meccanismo di mercato e quindi non hanno un ammontare fisso ma variabile nel tempo, sulla base delle domanda e dell’offerta. La domanda è stabilita sostanzialmente per legge, fissando l’obbligo annuale già discusso. L’offerta dipende invece dal numero di soggetti e dai quantitativi di biocarburanti che si rendono disponibili per l’assolvimento di tale vincolo normativo. È inoltre da tenere in considerazione anche l’andamento della domanda complessiva di carburanti per autotrazione, in quanto l’obbligo di immissione è di tipo percentuale sul quantitativo del consumato.

Le ipotesi di prezzo attuali dei CIC partono da un valore di 300 € (25,82 €/MWh) fino a 600 € (51,64 €/MWh). Questo valore viene posto come limite in quanto è prevista una sanzione se i soggetti obbligati non adempiono all’obbligo di immissione di biocarburante, che è appunto di 600 € per ogni CIC non posseduto.

Affinché si possa accedere al meccanismo della maggiorazione dei Certificati di Immissione in Consumo è necessario che già in autorizzazione siano indicate le tipologie di matrici, quelle dalla lettera a) alla d), utilizzate presso l’impianto.

Come per le FER elettriche, anche nel caso del biometano è accettata un’alimentazione in co-digestione dell’impianto che produce biogas. In particolare è necessario che l’autorizzazione all’esercizio riporti questa opzione e che comunque i prodotti di origine biologica non superino il 30% in peso del totale in alimento. Sicuramente, almeno dal punto di vista normativo, questa facilitazione può aiutare ad aumentare la potenza degli impianti, sfruttando il contenuto energetico delle energycrops. Si nota infatti che nell’incentivazione al biometano per autotrazione non esistono differenziazioni di premio basate sulla taglia ma solo sulla tipologia di alimento prescelto.

Nel caso di co-digestione i CIC sono riconosciuti su tutta la produzione, ma solo sul 70% del biometano prodotto si riconosce il meccanismo del Double counting.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la congruità di quanto dichiarato in merito alla quantità di prodotti e sottoprodotti impiegate, anche mediante controlli a campione.

L’incentivazione come presentata fino ad ora ha durata di 20 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto. I CIC sono rilasciati al soggetto che immette il biometano al consumo. Vi è un obbligo (art. 4, comma 2) tra questo soggetto e il produttore: si deve stipulare un contratto bilaterale di fornitura del biometano in cui è specificata la parte di incentivazi one destinata al produttore stesso e la durata dell’accordo.

Vi è infine una premialità per i produttori che realizzano in proprio un nuovo impianto di vendita del biometano che non si appoggia alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale: per 10 anni dall’entrata in esercizio del distributore ha diritto ad una maggiorazione del 50% sui CIC rilasciati.

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