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bis 570 Risoluzione delle Sim

Nel documento Testo Unico della Finanza (pagine 171-174)

Art. 60-bis.1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica alle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 571.

2. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono equiparate alle banche ai fini dell’applicazione del decreto medesimo572.

3. In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.

180, nonché le definizioni contenute nell’articolo 1 del medesimo decreto573.

4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1, e quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell’articolo 11574.

4-bis. La Banca d’Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell’applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni

568 Comma così modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e Sicav» con le parole:

«, Sicav e Sicaf».

569 Comma modificato dapprima dall’art. 5 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi dall’art. 2 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «comunitarie o extracomunitarie» con le parole: «UE o di imprese di paesi terzi diverse dalle banche».

570 Capo dapprima inserito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 181 del 16.11.2015 e poi modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017, dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193 dell’8.11.2021 e dall’art. 1 del D.Lgs. n. 201 del 5.11.2021nei termini indicati nelle successive note.

571 Comma così modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «investimento extracomunitarie» con le parole: «paesi terzi diverse dalle banche» e le parole: «di recepimento della direttiva 2014/59/UE» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

572 Comma così modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «di recepimento della direttiva 2014/59/UE» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

573 Comma così modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «di recepimento della direttiva 2014/59/UE» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

574 Comma modificato dapprima dall’art. 2 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «di recepimento della direttiva 2014/59/UE» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180» e poi dall’art. 1 del D.Lgs. n. 201 del 5.11.2021 che ha sostituito le parole: “alle Sim e” con le parole: “alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1,”.

riferite al gruppo ai sensi dell’articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell’articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell’articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell’articolo 60 del Testo Unico Bancario575.

Art. 60-bis.2 (Piani di risoluzione)

1. La Banca d’Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:

a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; ovvero576

b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall’articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180577. 2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.

3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e le disposizioni da esso richiamate578.

Art. 60-bis.3 (Risolvibilità)

1. La Banca d’Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo è risolvibile secondo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate579.

2. La Banca d’Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11 è risolvibile, quando ne è l’autorità di risoluzione di gruppo, nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate580.

3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di una Sim o di un gruppo, la Banca d’Italia procede secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, adottando, ove opportuno, le misure ivi disciplinate, sentita la Consob per i profili di competenza581.

3.bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito minimo di passività soggette a bail-in prevista dal Capo II bis del Titolo II del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180582.

575 Comma inserito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 201 del 5.11.2021.

576 Lettera così modificata dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193 dell’8.11.2021 che ha sostituito le parole: «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

577 Lettera così modificata dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193 dell’8.11.2021 che ha sostituito le parole: «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

578 Comma così modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193 dell’8.11.2021 che ha sostituito le parole: «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

579 Comma così modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193 dell’8.11.2021 che ha sostituito le parole: «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

580 Comma così modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193 dell’8.11.2021 che ha sostituito le parole: «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

581 Comma così modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193 dell’8.11.2021 che ha sostituito le parole: «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

582 Comma aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193 dell’8.11.2021.

3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con riguardo alle Sim aventi sede legale in Italia diverse dalle Sim di classe 1 e di classe 1-minus:

a) i riferimenti ai requisiti disciplinati dall’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n.

180, si intendono effettuati a quelli disciplinati dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;

b) i riferimenti all’esposizione al rischio calcolata ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n.

180, si intendono effettuati ai requisiti previsti dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5;

c) i riferimenti al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro stabilito in base alla normativa di recepimento dell’articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE si intendono effettuati a quelli disciplinati dalla normativa di recepimento dell’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034583.

Art. 60-bis.4

(Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi)

1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Alle Sim di classe 1 si applica altresì il Titolo V del medesimo decreto legislativo. I provvedimenti, indicati all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l’avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza584.

1-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), nonché dell’interesse pubblico di cui all’articolo 20, comma 2, del medesimo decreto è accertata dalla Banca d’Italia585.

2. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n.

180 alla disciplina del Testo unico bancario in materia di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe 1, acquisto di partecipazioni qualificate si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo586.

583 Comma inserito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 201 del 5.11.2021.

584 Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193 dell’8.11.2021 e poi così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 201 del 5.11.2021 che dopo il primo periodo, ha inserito il seguente: “Alle Sim di classe 1 si applica altresì il Titolo V del medesimo decreto legislativo”.

585 Comma inserito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193 dell’8.11.2021.

586 Comma modificato dapprima dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193 dell’8.11.2021 che ha sostituito le parole: «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180» e poi dall’art. 1 del D.Lgs. n. 201 del 5.11.2021 che ha sostituito le parole: “disciplina in materia di acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo unico bancario” con le parole: “disciplina del Testo unico bancario in materia di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe 1, acquisto di partecipazioni qualificate”.

Art. 60-bis.4-bis587

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo) 588

1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.

1-bis. Alle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, e alle società del gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11 si applica l’articolo 12-ter del Testo Unico bancario589.

PARTE III

Nel documento Testo Unico della Finanza (pagine 171-174)

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