1. Il Bitcoin che, come anticipato, rappresenta la prima e forse più cono-sciuta applicazione della tecnologia Blockchain, è una delle valute virtuali nate fuori dalla regolazione pubblica, che vengono utilizzate a scopo di in-vestimento e consentono scambi commerciali senza l’utilizzo di interme-diari (37).
Come osservato da alcuni autori, «Il ruolo fondamentale degli intermediari e dei prestatori di servizi di pagamento online è quello di evitare il c.d.
cryptocurrencies, in https://www.nature.com/articles/s41893-018-0152-7.epdf?shar-
ing_token=j2ZZqJXjNPbAtv0qCThzitRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NdJEc- pPQZqiP9V_5sRM6OFxFiXIrEiqGJgeMqL0bBy3poRyh946Ym0W7xaLQEeZ0MeU-
Voa0Ben0jR7rkVKQ8mifCb_OPIAxM2XCHwVVqWctjQRgiO8spPe_om-
STtszuHs2XDiqGW1dsRX21hfYYHv- jLPyYovb8WfZjGB30Poy2oP3TF7ql9Z1VlzVuyTGgxw%3D&tracking_refer-rer=www.lescienze.it.
(37) D.YERMACK, in Is Bitcoin a Real Currency?, in www.nber.org, 2013, tuttavia, osserva che il bitcoin non si comporta come una moneta vera e propria in quanto, a parte la qualità di mezzo di scambio che le viene riconosciuta, non può essere utilizzata, come invece è per le monete legalmente intese come unità di conto e riserva di valore. Della stessa idea è la CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. In merito si richiama l’avviso pubblicato il 9-3-2018 al seguente link
http://www.consob.it/web/consob/novita/-double-spending, impedendo che gli stessi fondi virtuali vengano utilizzati più di una volta, trasferiti e copiati senza limiti al pari di ogni documento elettronico. Tale attività di controllo è relativamente facile ove si faccia af-fidamento su uno o più centri amministrativo-contabili in grado di tenere un resoconto dettagliato delle operazioni effettuate ed aggiornare di conse-guenza il bilancio degli utenti coinvolti. Ove si voglia escludere l’intervento
/asset_publisher/xMXdfdeSuZFj/content/articolo-sole-7-feb-20-1/11981, che fa seguito alla pubblicazione di due dichiarazioni dell’ESMA sulle Initial Coin Offerings nel novem-bre 2017 (consultabili ai seguenti link https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/li-brary/esma50-157-828_ico_statement_firms.pdf e https://www.esma.europa.eu/sites/de-fault/files/library/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdf) e di un precedente av-viso (https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598344/EBA+Warning+on+Vir-tual+Currencies.pdf) ai consumatori e di due pareri sulle criptovalute pubblicati dall’EBA nel dicembre 2013, luglio 2014 e agosto 2016 (il primo è consultabile al link
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opi-nion+on+Virtual+Currencies.pdf). Sempre sul tema delle criptovalute, merita di essere citata una pronuncia del Tribunale di Brescia – Sezione specializzata in materia di Imprese (Decreto n. 7556/2018 del 18 luglio 2018 relativo alla causa RG n. 2602) che ha rigetto il ricorso proposto da una Società avverso il rifiuto del notaio incaricato di provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese di una delibera di aumento del capitale sociale con conferimento di criptovaluta ritenendo non sussistenti, nel caso specifico, i requisiti di cui all’art. 2464, 2° co., c.c. Nel Decreto si evidenzia, in particolare, che la criptovaluta in questione non fosse suscettibile di valutazione economica e, quindi, di essere oggetto di conferimento in natura in sede di aumento di capitale di una s.r.l.. La Corte di Appello di Brescia, Sezione Prima civile, in sede di reclamo a decreto, ha sottolineato il carattere
«autoreferenziale … incompatibile con il libello di diffusione e pubblicità di cui deve es-sere dotata una moneta virtuale che aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato».
di tali centri di controllo, garantire l’unicità dei trasferimenti diventa, tutta-via, notevolmente più complicato. L’alternativa offerta dal sistema Bitcoin si basa sulla decentralizzazione delle funzioni amministrative e di supervi-sione, le quali vengono affidate agli utenti stessi: quest’ultimi monitorano ed autorizzano ogni scambio, elaborando autonomamente le operazioni at-traverso un meccanismo di consenso diffuso … I trasferimenti di moneta virtuale autorizzati e registrati nella Blockchain godono di certezza, immu-tabilità ed unicità …» (38).
A livello internazionale sta crescendo, se anche con esiti diversi nel tempo, la diffusione di criptovalute (39), alcune persino sostenute a livello governa-tivo (40).
Anche l’Italia non è rimasta indifferente a queste novità.
Ad esempio, nel 2018, la Giunta del Comune di Napoli ha adottato una De-liberazione (41) sull’introduzione dell’utilizzo della tecnologia Blockchain
(38) P.CUCCURU, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart con-tract, cit., 107.
(39) Si citano tra le altre Ripple, ideata da Jed McCaleb – USA nel 2012, ed Ethereum, fondata nel 2013 da Vitalik Butkerin – RUSSIA.
(40) Si pensi al PETRO, moneta virtuale sviluppata e lanciata nel 2018 dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela.
(41) Comune di Napoli, Deliberazione di G.C. n. 465 del 5 ottobre 2018, avente a oggetto
“Introduzione dell’utilizzo della tecnologia basata sulle Blockchain nei processi dell’Am-ministrazione comunale. Avvio dello studio di fattibilità per la generazione, la distribu-zione e l’utilizzo di una valuta virtuale digitale e/o token legata all’economia della Città”.
nei processi dell’Amministrazione comunale (che, vista l’immodificabilità dei dati ivi registrati, «permetterebbe miglioramenti in termini di traspa-renza, efficienza e responsabilità dell’azione amministrativa» e renderebbe
«impossibile commettere frodi, cancellare o modificare transazioni di infor-mazioni registrate in precedenza») e uno studio di fattibilità per la genera-zione, la distribuzione e l’utilizzo di una «valuta virtuale digitale e/o token»
legata all’economia della Città. Il proposito dell’Amministrazione comu-nale partenopea è quello, come si legge nella disposizione, di «ricercare modelli e strumenti di governance alternativi e derogatori rispetto all’ordi-nario quadro normativo …» anche attraverso l’utilizzo di una criptovaluta
«complementare all’euro» che, «sarebbe garantita solo dall’accettazione delle persone che avviene su base volontaria e fiduciaria, a differenza della moneta ufficiale che è imposta per legge … (e che appunto) non si porrebbe in maniera antitetica alla moneta ufficiale ma rappresenterebbe un tentativo di creare un collante sociale ed un catalizzatore di progettualità locali soste-nibili …».
Nonostante le criptovalute suscitino un grande interesse, non manca chi se-gnala l’esistenza di dubbi circa la possibilità che le stesse possano assolvere a tutte e tre le principali funzioni della moneta (mezzo di scambio, unità di
conto e riserva di valore) nonché su diversi profili problematici connessi al loro utilizzo (42).
2. La Commissione nazionale per le società e la Borsa il 2 gennaio 2020 ha pubblicato il Rapporto finale relativo a “Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività” (43) che affronta in parte questo e altri temi.
In particolare, la CONSOB si sofferma su:
– aspetti definitori;
– piattaforme per l’offerta di cripto-attività di nuova emissione;
– sistemi di scambi di cripto-attività;
– gli aspetti relativi alla custodia e al trasferimento della titolarità delle cripto-attività.
In relazione agli aspetti definitori, la CONSOB ha rilevato che non risulta sufficientemente chiara (e quindi accertabile nel caso concreto) la distin-zione tra le cripto-attività riconducibili alla categoria degli strumenti
(42) Per uno sguardo iniziale al panorama normativo di riferimento cfr. G.DI CIOLLO, Cripto-valute: profili giuridici, Jei Jus e Internet, 17-9-2018.
(43) In data 19 marzo 2019 la Consob ha pubblicato un documento per la discussione avente ad oggetto «Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività»1. Il 21 maggio 2019 presso l’Uni-versità Bocconi si è tenuto un public hearing cui hanno preso parte oltre 200 partecipanti. La consultazione si è chiusa il 5 giugno 2019, con 61 risposte pervenute (di cui 8 esponenti del mondo accademico, 4 associazioni di categoria, 7 da associazioni di categoria FinTech, 2 ope-ratori di mercato incumbent, 12 opeope-ratori di mercato FinTech, 25 studi legali/professionali, 3 persone fisiche)2. Con il Rapporto in argomento ha fornito un riscontro sulle questioni emerse dall’analisi delle risposte alla consultazione.
finanziari e quelle non riconducibili. In merito la Commissione ritiene al-tresì che “la nozione di “strumento finanziario” è contenuta nella normativa eurounitaria di riferimento (disciplina MiFID) e che è a questa che bisogna fare riferimento per individuare i criteri ermeneutici utili per individuare le ipotesi in cui le caratteristiche di un crypto asset (nonché della connessa operatività) portino a ritenere la sussistenza di caratteristiche di stringente analogia rispetto a quelle che comunemente contraddistinguono le categorie di strumenti finanziari elencate nella normativa europea” (44).
L’esistenza di siffatta categoria “aperta” (a differenza dell’elenco chiuso degli strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell’Allegato I del TUF), apre ovviamente diverse questioni interpretative circa la qualificazione del cripto-asset (45).
(44) La CONSOB, nel suddetto rapporto, ha rilevato altresì che “Tale normativa europea di armonizzazione è sovraordinata nella gerarchia delle fonti e postula una regolamentazione omogenea che riconduca a unità anche i profili definitori in materia, tra l’altro, di strumenti finanziari. Ciò impegna le Autorità nazionali a evitare “aggiunte normative” e a esercitare i propri poteri in armonia con le diposizioni europee.
Pertanto, detta normativa eurounitaria in materia di strumenti finanziari non è suscettibile di essere integrata a livello nazionale, anche indirettamente, con criteri definitori aggiuntivi che, nel caso di specie, potrebbero essere rappresentati da quegli ulteriori elementi di distinzione (tra strumenti finanziari e cripto-attività) di cui i suddetti rispondenti auspicano l’introduzione nell’ipotizzata disciplina in discorso”.
(45) Nella prima parte del rapporto sopra richiamato la CONSOB si sofferma anche su altri temi. In particolare, rileva l’opportunità di distinguere la nozione di blockchain da quella di tecnologia DLT da intendersi, quest’ultima, come categoria più ampia nell’ambito della quale
è sviluppata la tecnologia blockchain. In merito, nel rapporto si legge altresì: “La disciplina ipotizzata dalla Consob sulle «offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività» muove dalla rite-nuta esigenza di disciplinare le ICO che tipicamente si caratterizzano nella prassi operativa per l’utilizzo della tecnologia DLT e, pertanto, tale ipotizzata disciplina include quale elemento definitorio la tecnologia basata su registri distribuiti considerata la portata innovativa di tale tecnologia e in considerazione della continua evoluzione della stessa che necessita di un quadro giuridico che ne consenta lo sviluppo, fungendo da riferimento per gli operatori e promuovendo nel contempo la protezione degli investitori. Ciò posto, se è vero - come viene osservato - che l’impiego di tecnologie di tipo DLT può essere potenzialmente presente anche in fattispecie che possono ricadere nell’ambito degli strumenti finanziari, è altresì stato chiarito che la proposta normativa della Consob non è finalizzata a disciplinare operazioni su strumenti finanziari o token che ne condividano le caratteristiche. Pertanto, nel regime ad hoc tratteggiato dalla Con-sob la tecnologia DLT rileva ai soli fini delle offerte di token non assimilabili agli strumenti finanziari. Peraltro, nell’ambito delle tecnologie basate su registri distribuiti, non si ritiene op-portuno operare dei distinguo, quantomeno a livello di definizione di una cripto-attività, in base alla governance della tecnologia stessa, ovvero fra blockchain di tipo permissioned o di tipo permissionless”. Per quanto concerne il riferimento ad un progetto imprenditoriale sottostante, la CONSOB rileva che “se da un lato viene evidenziato come questo riferimento possa conferire maggiore concretezza all’offerta, ed una maggiore verificabilità (da parte del gestore della piat-taforma di offerta di primario o degli investitori) della validità dell’investimento, dall’altro lato si sottolinea come esso possa rivelarsi troppo limitante, in quanto escluderebbe dall’insieme delle cripattività ampie categorie di token come gli asset token (fenomeno cosiddetto di to-kenizzazione)”. Ferme una serie di ulteriori considerazioni riportate nel rapporto, la CONSOB in merito “ribadisce che l’approccio normativo regolamentare ha come ambito oggettivo di ap-plicazione gli investimenti aventi caratteristiche di finanziarietà, in forma di token, che incor-porano il diritto a una prestazione futura, che può anche consistere nella possibilità di utilizzare un bene o ricevere un servizio che l’emittente/promotore promette di realizzare o ha in corso di realizzazione. Da tali investimenti l’investitore si aspetta inoltre di potere realizzare un provento in connessione con la possibilità di negoziazione dei token rappresentativi dei propri diritti. Per tale ragione si ritiene che debbano essere escluse le operazioni di mera tokenizzazione di diritti connessi con il trasferimento di beni mobili o immobili o parti di essi (es. diritti connessi con
Con riferimento al tema delle Piattaforme per l’offerta di cripto-attività di nuova emissione, nel rapporto si legge che “Non viene considerata utile la creazione di una nuova e dedicata normativa. L’eventuale introduzione di una nuova disciplina, diversa da quella prevista per il crowdfunding, richie-derebbe un’ulteriore previsione di meccanismi di disclosure e misure orga-nizzative volte a fornire analoghe forme di tutela. Inoltre, in presenza del sistema di opt-in, la normativa esistente per i portali di crowdfunding non sarebbe comunque applicabile ai soggetti che decidessero di non avvalersi del nuovo quadro regolamentare” (46).
la proprietà di opere d’arte, immobili, ...). Queste, nella misura in cui non sono ancorate a pro-getti imprenditoriali concreti e non comportino, quindi, la promessa di un bene/servizio da rea-lizzare, possono prestarsi a comportamenti opportunistici, tesi a raccogliere risparmio in as-senza del quadro di tutele tipico garantito dalle vigenti norme di diritto societario, fallimentare e dei mercati finanziari, con riferimento all’attività di impresa, che consentono la più agevole verificabilità della sussistenza dell’attività sottostante”. Quindi, la CONSOB, si sofferma sulla definizione del progetto imprenditoriale, per poi passare a considerare l’elemento dell’identifi-cabilità dei titolari dei diritti incorporati nella cripto-attività e infine trattare l’elemento della negoziazione (o destinazione alla negoziazione).
(46) Sempre rispetto a questo tema, poi, la CONSOB si sofferma anche sulla questione dell’Of-ferta dei token sulle piattaforme dedicate e sulla loro negoziazione su piattaforme di scambio autorizzate nonché sui requisiti minimi dei promotori dell’iniziativa e sui compiti delle piatta-forme dedicate.
In sede di consultazione la proposta della Consob relativamente alla regolamentazione dei si-stemi di scambio di cripto attività – che decidano autonomamente di sottoporsi alla regolamen-tazione e alla vigilanza (opt-in) - ha ricevuto un sostanziale consenso e non sono emersi rilevanti
Per ciò che riguarda i modelli di business, la CONSOB nel rapporto ha ri-tenuto preferibile seguire un approccio neutro da un punto di vista tecnolo-gico, non precludendo la possibilità che i sistemi di scambio basati su spe-cifici modelli e tecnologie possano beneficiare del regime di regolamenta-zione e vigilanza (opt-in), purché vi sia un soggetto gestore chiaramente identificabile e in grado di identificare i partecipanti alla piattaforma.
Allo stesso modo, per ciò che riguarda i requisiti cui sottoporre i sistemi di scambio ai fini dell’iscrizione (e della permanenza) nel registro CONSOB, il rapporto rileva l’opportunità che “la fase di declinazione regolamentare dei requisiti (...) si fondi su un principio di proporzionalità che garantisca un equilibrio tra l’onerosità delle richieste in fase di autorizzazione e di vi-gilanza e il beneficio che il gestore otterrebbe esercitando l’opt-in” (47).
profili di criticità. Tralasciando gli aspetti più di dettaglio, le osservazioni pervenute hanno ad oggetto i temi di seguito individualmente trattati.
(47) In merito, è stata, inoltre, sottolineata la necessità che i requisiti siano modulati in relazione alle caratteristiche, al modello di servizio e di organizzazione della piattaforma di negoziazione.
A tale ultimo riguardo, va rilevato che i requisiti indicati dalla Consob nel documento di con-sultazione contengono presidi di carattere generale che devono essere assicurati da qualsiasi sistema di scambio, a prescindere dal modello di business preso a riferimento. Rileva poi il rapporto che “Specifici rischi connessi all’impiego di particolari modelli operativi potranno, in ogni caso, venire considerati in sede di regolamentazione di II livello. Tale strutturazione a più livelli consente di assicurare un sufficiente grado di flessibilità del regime normativo ad hoc per la circolazione delle cripto-attività”.
In ordine ai requisiti soggettivi del gestore, nel rapporto si precisa che, alla registrazione presso la Consob sono ammessi i “nuovi soggetti” (in pos-sesso di specifici requisiti) nonché i soggetti già autorizzati alla gestione di portali di crowdfunding e di piattaforme di negoziazione di strumenti finan-ziari.
Tale scelta consente, secondo la Commissione, di “sfruttare, per l’organiz-zazione di una piattaforma di scambio di cripto-attività, l’esperienza di sog-getti che già operano in un ambiente affine e regolamentato e che, per tale via, offrono garanzie di affidabilità e serietà. Inoltre, la circostanza che tali soggetti siano già sottoposti a vigilanza, ridurrebbe i costi connessi alle at-tività di controllo da parte della Consob ai fini dell’iscrizione e della per-manenza nel registro”.
In conclusione, il Rapporto finale CONSOB offre interessanti spunti di ri-flessione circa l’orientamento che intraprenderà l’Autorità nel regolamen-tare le cripto-attività.
3. Ferma questa opportuna digressione in ordine al regolamento approvato dalla CONSOB in materia di cripto-asset, più in generale, si rileva che se-condo alcuni autori la diffusione delle criptovalute potrebbe creare, ad esempio, «problemi di non poco conto, poiché … espropria la sovranità
monetaria degli Stati, rovesciando uno dei principali cardini della politica monetaria, l’esogeneità dell’offerta di moneta …» (48).
In merito, va rilevato che ovviamente «nulla vieta, in astratto, che una de-terminata comunità, territoriale o non territoriale, concordi al proprio in-terno dei mezzi alternativi di adempimento dell’obbligazione pecuniaria»
ma è evidente che «Tali mezzi non sono protetti dall’ordinamento, e dunque la loro accettazione dipende da relazioni contrattuali interne alla comunità, piuttosto che da una regolamentazione esterna» (49).
Se questo sembra poter mitigare (almeno in parte) le preoccupazioni per gli ambiti che riguardano il diritto privato, non è lo stesso per quelli connessi al diritto pubblico.
Molti costituzionalisti, infatti, hanno posto l’attenzione sulle c.d. istituzioni della globalizzazione ossia su quei soggetti «(la cui natura giuridica è dub-bia) (che) sulla base di norme contenute in atti, i più svariati, alla cui pro-duzione hanno contribuito gli stati o i privati, hanno poteri di regolazione
(48) P. SAVONA, Vi spiego perché serve un accordo mondiale sulle criptovalute, in www.formiche.it, 2018 che ritiene urgente la convocazione di una Conferenza monetaria internazionale in cui discutere, tra l’altro, della sistemazione del problema di chi esercita la sovranità monetaria e del nuovo assetto del sistema del credito perché «la diffusione privata del nuovo strumento monetario potrebbe creare una situazione di ingovernabilità del sistema dei pagamenti nazionali e internazionale».
(49) In tal senso G.LEMME-S.PELUSO, Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso Bitcoin, Rir. trim. dir. economia,. 4, suppl. 1, 2016, 383.
in settori della vita (commercio, moneta, salute, ambiente, beni culturali, lavoro, ecc.) che si aggiungono e si sovrappongono alle regole giuridiche delle istituzioni di governo nazionali, europee e internazionali».
Ciò che pare rilevante ai fini che ci occupano è che tali istituzioni senza Stato mettono in discussione il rapporto con la sovranità politica (statale appunto), mediante la creazione di un «ordine giuridico naturale o sponta-neo…» con nuove pretese sovraniste che legate al «processo di globalizza-zione dell’economia, possono essere ricondotte entro la cornice concettuale della sovranità economica» con conseguente perdita però del «sistema di governo comune, riconosciuto e legittimato ad adottare comandi legali per ordinare una comunità politica» (50).
Altri delle criptovalute rilevano invece la natura di prodotto finanziario ati-pico già rilevante ai fini del monitoraggio fiscale e della normativa antirici-claggio (51); altri ancora ne sottolineano il crescente uso nelle attività crimi-nali, marcando la necessità di discutere dell’efficacia della legge nell’inda-gare e perseguire i relativi crimini e rilevando l’esigenza dell’acquisizione
(50) A. MORRONE,Sovranità, Rivista AIC, n. 3/2017, 84 ss.
(51) F.DI VIZIO, Lo statuto giuridico delle valute virtuali: le discipline e i controlli. Tra oro digitale ed ircocervo indomito, in Convegno annuale “BITGENERATION: Criptova-lute tra tecnologia, legalità e libertà” organizzato da Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti e Fondazione Corriere della Sera, Milano, 15-3-2018.
da parte degli operatori di competenze specifiche e della creazione di par-tenariati nazionali e globali per facilitare i processi investigativi (52).
Di recente anche Banca d’Italia e CONSOB hanno richiamato «l’attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati ri-schi connessi con l’operatività in cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate” (53).
Lo stesso tipo di richiamo è stato più volte fatto dalle tre Autorità europee di supervisione, Eba, Esma ed Eiopa.
A rendere necessario questi interventi è l’interesse crescente sul mercato, a livello europeo e internazionale, verso le cripto-attività, come per esempio il Bitcoin.
Tutte le Autorità pongono l’accento sulla molteplicità di rischi che pone l’operatività in cripto-valute, in assenza di un quadro regolamentare di rife-rimento.
Il riferimento è alla scarsa disponibilità di informazioni in merito alle mo-dalità di determinazione dei prezzi; alla volatilità delle quotazioni; la com-plessità delle tecnologie sottostanti; all’assenza di tutele legali e
(52) È il caso della Repubblica del Sud Africa. Cfr. sul tema R.EVESHNIE, Analysing the Investigation and Prosecution of Cryptocurrency Crime as Provided for by the South Af-rican Cybercrimes Bill, Statute Law Review, XX, 2019.
(53) https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2021-01/CS_Congi-unto_BI_CONSOB_cryptoasset.pdf
contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate; al rischio di perdite a causa di malfunzionamenti, attac-chi informatici o smarrimento delle credenziali di accesso ai portafogli elet-tronici.
Sul punto si da atto che la Commissione europea recentemente ha avanzato una proposta di regolamentazione per disciplinare l’emissione, l’offerta al pubblico, la prestazione dei servizi e il contrasto agli abusi di mercato in relazione alle diverse tipologie di cripto-attività.
La Banca d’Italia e la CONSOB segnalano come la suddetta proposta “per-segue l’obiettivo di definire un quadro giuridico solido per tali strumenti nonché di garantire l’integrità del mercato e livelli adeguati di tutela dei consumatori e dei risparmiatori”.
Tale iter però non risulta compiuto (54) per cui ad oggi le norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento non si ap-plica al settore delle criptovalute che continua a essere sprovvisto di speci-fiche forme di tutela.
(54) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12089-Fi-nancial-services-EU-regulatory-framework-for-crypto-assets_en
2. Blockchain e Supply chain.
Un altro esempio – forse di più immediata comprensione – lo si ritrova nel settore della Supply chain e della logistica dove si segnalano esperienze che consentono di conoscere lo stato e le condizioni di ogni prodotto nell’intera catena di approvvigionamento, dalle materie prime alla distribuzione. La IBM Blockchain (55), ad esempio, permette di eseguire forniture che garan-tiscano la trasparenza dei dati attraverso un record condiviso di proprietà e posizione di parti e prodotti in tempo reale.
Applicazioni di questo genere si ritrovano nel campo dell’industria alimen-tare (56) dove la tecnologia Blockchain viene già utilizzata per far fronte al problema delle malattie trasmesse dagli alimenti attraverso l’individuazione di quelli che potrebbero essere i prodotti contaminati e della individuazione del luogo della contaminazione, tenendo sotto controllo, anche qui, tutta la catena di approvvigionamento (57).
La spinta a investire in questo settore è data dal fatto che cresce la sensibilità ai temi della qualità e della sostenibilità ambientale, aumentando allo stesso tempo tra i consumatori la percezione che gli standard di sostenibilità e le certificazioni attualmente in uso non sempre consentano di verificare
(55) Si veda anche https://www.ibm.com/Blockchain/industries/supply-chain.
(56) P.SOLDAVINI, Cioccolatini e pesto: così il made in Italy entra in Blockchain, SO – Economia, 2018.
(57) E.COMELLI, Blockchain food: come cambia la catena alimentare, Changes, 2017.