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Il bond di distretto è una tecnica innovativa di finanza strutturata, rivolta al finanziamento locale di piccole e medie imprese. Si tratta di un tipo particolare di cartolarizzazione24 che ha per oggetto crediti vantati dalle banche nei confronti di aziende localizzate in un determinato distretto o area geografica. Dal punto di vista operativo possiamo individuare una serie di fasi attraverso cui si sviluppa questa modalità di finanziamento strutturata per le PMI:

1. la banca lancia una campagna per l’erogazione di crediti a medio e lungo termine, facendo leva su istituzioni tipiche dei distretti italiani quali i confidi e le associazioni industriali interessate, che in virtù del forte radicamento con il territorio favoriscono la partecipazione delle imprese all’iniziativa;

2. i confidi garantiscono al 100% i finanziamenti erogati dalla banca nel limite di un determinato fondo rischi;

3. una volta raggiunta un soglia predeterminata la banca cede i crediti pro-soluto ad una società veicolo, la quale emette un titolo obbligazionario (bond) fondato su questo portafoglio e soggetto ad

un rating da parte della stessa banca e di agenzie internazionali. Le aziende ottengono in questo modo finanziamenti a tassi competitivi e senza dover prestare specifiche garanzie reali, fornite da un consorzio fidi.

4. i confidi trasformano l’originario impegno di copertura dei singoli finanziamenti in una garanzia autonoma delle tranche Junior dei titoli emessi (la tranche di titoli su cui si scaricano le prime perdite).

I vantaggi che derivano dallo strumento BdD sono innumerevoli:

 contribuire alla diversificazione delle fonti di finanziamento delle PMI italiane, consentendo alle imprese finanziate di accedere al mercato dei capitali internazionali;

 riequilibrio della struttura finanziaria, su scadenze medio-lunghe, rappresentando nello stesso tempo uno strumento utile per affrontare le sfide imposte da Basilea 2 in due modi: i) ottenendo dal mercato internazionale e dalle agenzie di rating il riconoscimento dell’elevato merito creditizio di pool di prestiti erogati a soggetti di inferiore qualità creditizia; ii) trasferire tale beneficio alle stesse PMI garantendo l’accesso al credito di medio-lungo termine a sostegno delle proprie esigenze di sviluppo;

finanziamento tradizionali, grazie al fatto che la banca potrà, in tal modo, ridurre la concentrazione del rischio di credito presente nel portafoglio;

 ricostituzione della capacità di credito presso il sistema bancario, grazie alla cartolarizzazione dei finanziamenti originariamente ottenuti;

 opportunità per le imprese del distretto di rafforzare le iniziative più innovative, migliorando il grado di internazionalizzazione delle produzioni.

Le opportunità che si dispiegano per le banche sono quelle di accrescere il sostegno finanziario delle PMI, attraverso un rapporto privilegiato di relationship banking e facendo leva sulle istituzioni tipiche dei distretti quali i Confidi. Questi ultimi d’altro canto avranno l’opportunità di creare una fonte alternativa di finanziamenti per lo sviluppo del tessuto locale e migliorando il ruolo consulenziale rivolto al sistema bancario.

La stessa legge 266/2005 (legge finanziaria 2006)25, al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell’economia e delle Finanze individua le semplificazioni, con le relative condizioni, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese facenti parte del distretto. Il Ministro dell’economia adotta e propone le misure occorrenti per:

25 Michele Baghella, Ugo Trenta, “Bond di distretto e nuovi strumenti finanziari per le PMI: un confronto

 assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del Nuovo accordo di Basilea;

 favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività;

 agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti, in vista del recepimento del Nuovo Accordo di Basilea;

 favorire la costituzione da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese aderenti.

Con riferimento alle previsioni contenute nell’art. 53 della finanziaria 2006, volti ad istituzionalizzare i distretti attraverso incentivi di natura fiscale e finanziaria, i confidi potrebbero, opportunamente, guidare le PMI dei distretti ad associarsi in una struttura giuridica simile a quella di un “consorzio”, al fine di accrescere il potere contrattuale nei confronti delle banche, partecipare a formule finanziarie innovative (prestiti partecipativi) e divenire al tempo stesso incubatore di progetti di investimento in Italia e all’estero.

di costituzione e finanziamento iniziale delle aggregazioni imprenditoriali, finalizzati alla costituzione di una “struttura consortile”,contattando le imprese interessate all’iniziativa, predisponendo un progetto di aggregazione, assistendo le imprese nella risoluzione di problemi gestionali e finanziari , attraverso la leva degli incentivi finanziari pubblici volti alla costituzione di strutture consortili.

La struttura giuridica del “consorzio” tra le imprese del distretto dovrebbe accrescere anche la reputazione (come bene intangibile) dal momento che, la partecipazione richiede una certa solidità economica e patrimoniale.

Ciò contribuirà, senza dubbio, ad una riduzione del premio al rischio associato ai progetti di investimento, all’ottenimento di migliori giudizi di rating da parte delle stesse agenzie di garanzia locali (confidi) che ne hanno promosso la costituzione e internazionali.

Fornisce una solida base per l’emissione di bond e di azioni collegate a progetti di investimento (le cosiddette azioni di progetto), strumenti finanziari partecipativi introdotti dalla riforma delle società di capitali.

3.7 Prestito partecipativo e mezzanine financing: i vantaggi della