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Art. 150 Campo d’applicazione

1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l’infezione dei bovini da Brucella abortus.

150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

2 Se l’epizoozia è diagnosticata in altre specie animali, il veterinario cantonale ordi-na i provvedimenti che trovano applicazione nella lotta contro la brucellosi boviordi-na.

Art. 151 Diagnosi

1 È diagnosticata la brucellosi bovina quando:

a. l’esame sierologico dà un risultato positivo; oppure

b. è messa in evidenza la Brucella abortus nel materiale d’analisi.

2 Il periodo d’incubazione è di 180 giorni.

Art. 152 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

1 Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all’effettivo interessato è tolto il riconoscimento uffi-ciale sino alla revoca del sequestro.

2 Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.

Art. 153 Obbligo di notifica

1 I laboratori segnalano al veterinario cantonale se è diagnosticata la Brucella abor-tus in altri animali domestici e selvatici.

2 Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi bovina al medico ed al chi-mico cantonali.

Art. 154 Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione, il veterinario canto-nale ordina per l’effettivo in questione:

a. il sequestro semplice di 1° grado fino all’invalidazione del sospetto;

b. l’analisi batteriologica delle placente e di tutti i feti abortiti, fino all’invalida-zione del sospetto.

2 Il sospetto risulta invalidato quando due analisi sierologiche di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi danno un risultato negativo. La seconda analisi dev’essere effettuata dai 40 ai 60 giorni dopo la prima.

Art. 155 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di brucellosi bovina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che:

a. gli animali infetti siano uccisi ed eliminati immediatamente;

b. gli animali sospetti che manifestano sintomi di aborto come pure quelli che partoriscono normalmente siano isolati o macellati prima della fuoriuscita delle acque;

c. tutti i feti abortiti e le placente siano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 5 OESPA151;

d. il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di ori-gine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 5 OESPA oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell’effettivo interessato;

e. le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a. tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure

b. l’analisi delle placente o del materiale abortivo di tutti gli animali gravidi al momento del sequestro, come anche le due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 180 giorni, del latte e del sangue di tutti gli animali dell’effettivo sono risultate negative.

Art. 156 Macellazione

1 Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali degli effettivi infetti venga informato sul rischio di contagio per le persone.

2 La macellazione dev’essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

3 Il controllore delle carni stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale.

Art. 157 Controlli successivi

Durante l’anno successivo alla revoca del sequestro devono essere esaminati dal pro-filo batteriologico tutti i feti abortiti e le placente.

Sezione 6: Tubercolosi

Art. 158 Campo d’applicazione

1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tuber-colosi bovina sostenuta da Mycobacterium bovis e Mycobacterium tubertuber-colosis.

2 Se è diagnosticata l’epizoozia in altre specie animali, il veterinario cantonale ordi-na i provvedimenti applicabili nella lotta contro la tubercolosi boviordi-na.

Art. 159 Diagnosi

1 La tubercolosi è diagnosticata quando:

a. sono messi in evidenza il Mycobacterium bovis oppure il Mycobacterium tubercolosis nel materiale d’analisi;

151 RS 916.441.22

b. risulta positiva la prova della tubercolina in un animale di un effettivo nel quale è già stata accertata la tubercolosi secondo la lettera a.

2 Il periodo d’incubazione è di 150 giorni.

Art. 160 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

1 Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi.

In caso di sospetto o di infezione, all’effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2 Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.

Art. 161 Obbligo di notifica

1 Il veterinario cantonale notifica immediatamente al medico e al chimico cantonali ogni caso di tubercolosi accertato in un effettivo di bestiame da latte.

2 Se è diagnosticata la tubercolosi in altre specie animali, occorre informarne imme-diatamente il veterinario cantonale.

Art. 162 Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o di sospetto di contaminazione da tubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo interes-sato fino all’invalidazione del sospetto.

2 Il sospetto risulta invalidato quando:

a. l’animale sospetto è macellato e non è accertato nessun agente infettivo e quando la prova della tubercolina di tutti i bovini di età superiore alle sei set-timane dà esclusivamente risultati negativi;

b. la duplice prova della tubercolina di tutti i bovini d’età superiore alle sei set-timane dà esclusivamente risultati negativi. La seconda analisi dev’essere effettuata al più presto 40 giorni dopo la prima.

Art. 163 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro sem-plice di 1° grado dell’effettivo interessato. Ordina inoltre che:

a. 152 gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente;

abis.153 entro dieci giorni siano macellati gli animali sospetti e uccisi gli animali infetti;

152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

153 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

b. il latte degli animali infetti o sospetti sia eliminato come sottoprodotto di ori-gine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 5 OESPA154 oppure bol-lito ed impiegato come alimento per animali nell’effettivo interessato;

c. le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere effettuata al più presto 60 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale sospetto o infetto; la seconda analisi, invece, al più presto 40 giorni dopo la prima.

Art. 164 Macellazione

1 La macellazione degli animali infetti o sospetti dev’essere effettuata sotto sorve-glianza veterinaria.

2 Il controllore delle carni stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale competente.

Art. 165 Controlli successivi

In un effettivo nel quale è stata diagnosticata la tubercolosi, un anno dopo la revoca del sequestro tutti i bovini di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti ad un ulteriore controllo.