• Non ci sono risultati.

A BUSI DI MERCATO

Nel documento FloWe S.p.A. Società Benefit (pagine 79-82)

8 APPENDICE 1 – Tabella sintetica dei reati previsti dal d.lgs.231/01

7.14 CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL D.LGS.231/2001

7.14.11 A BUSI DI MERCATO

(Art. 25-sexies)

Art. 184 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da€ 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato effettuati ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n.

596/201482;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)83.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni84.

[4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a).]85

Art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da€ 20.000,00 a € 5.000.000,0086.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/201487.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

82Lettera modificata dall’articolo 4, comma 7, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107

83A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era da uno a sei anni.

84Comma modificato dall’articolo 4, comma 7, lett. b) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

85Comma abrogato dall’articolo 4, comma 7, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

86A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era da uno a sei anni.

87Comma inserito dall'articolo 4, comma 8, lettera a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

181

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni88.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)89.

Art. 187-bis d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)90 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/201491. [2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.]92

[3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).]93

[4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.]94

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo95.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/201496.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 597.

[3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

88Comma modificato dall'articolo 4, comma 8, lett. b) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

89Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 8, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

90Rubrica sostituita dall’articolo 4, comma 9, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

91Comma sostituito dall'articolo 4, comma 9, lett. b) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

92Comma abrogato dall'articolo 4, comma 9, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

93Comma abrogato dall'articolo 4, comma 9, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

94Comma abrogato dall'articolo 4, comma 9, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

95Comma sostituito dall'articolo 4, comma 9, lett. d) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

96 Comma modificato dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente sostituito dall'articolo 4, comma 10, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

97Comma sostituito dall'articolo 4, comma 10, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.]98

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato99.

[5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.]100

[6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.]101

[7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.]102

98Comma abrogato dall'articolo 4, comma 10, lett. b) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

99Comma sostituito dall'articolo 4, comma 10, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

100Comma abrogato dall'articolo 4, comma 10, lett. d) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

101Comma abrogato dall'articolo 4, comma 10, lett. d) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

102Comma abrogato dall'articolo 4, comma 10, lett. d) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

183

7.14.12 O

MICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME

,

COMMESSI CON

Nel documento FloWe S.p.A. Società Benefit (pagine 79-82)