IL MODELLO 730-4
Il conguaglio
fiscale. Il modello 730 compilato riporta nella sezione “risultato della liquidazione” le impo-ste da versare o da rimborsare. Le operazioni di conguaglio di tali importi sono ef-fettuate esclusivamente dai sostituti di imposta, direttamente nelle buste paga o nelle pensioni dei contribuenti.
I dati relativi ai versamenti e ai crediti.
Quando l’assistenza fiscale è stata prestata dallo stesso sostituto di imposta che successivamente opera il conguaglio, i dati relativi ai versamenti o ai crediti vengono rilevati direttamente dal prospetto di liquidazione dei singoli modelli 730 dei vari contribuenti che hanno richiesto assistenza fiscale.
Se, invece, l’assistenza fiscale è stata prestata da un Caf o da un altro soggetto abilitato, è necessario che venga predisposta una apposita comunicazione di tali dati.
• i conguagli da parte dei sostituti di imposta debbano essere effettuati a par-tire dal mese di luglio;
• i risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi debbano essere inviati ai sostituti di imposta entro il 30 giugno.
Le modalità d’invio dei ri-sultati contabili
Il CAF deve comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiara-zione utilizzando il Modello 730-4, al fine di consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio.
Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre, anche se è stata richiesta la rateizzazione.
E’ previsto che il CAF comunichi i dati relativi al risultato finale delle dichiarazio-ni non più direttamente al sostituto d’imposta ma all’Agenzia delle Entrate la quale, successivamente, provvederà a rendere disponibili i dati del Mod. 730-4 al so-stituto d’imposta.
Questa modalità, gestita in fase sperimentale negli ultimi anni,da quest’anno entra a pieno regime, e prevede l’obbligo per i sostituti d’imposta della ricezione in via tele-matica tramite l’Agenzia delle Entrate dei 730-4 dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato.
Ritardi nell’arrivo del 730/4
I sostituti sono comunque tenuti ad effettuare il conguaglio anche dei risultati con-tabili arrivati oltre il termine indicato. In questo caso lo effettueranno a partire dal primo mese utile.
Il modello
730-4 Il Caf predispone quindi un modello di comunicazione dei risultati contabili delle sin-gole dichiarazioni dei redditi per ogni sostituto di imposta. Tale modello è chiamato 730/4 ed è composto come segue:
la sezione I riporta i dati del soggetto che ha prestato assistenza fiscale e quelli del sostituto di imposta che opererà il conguaglio;
la sezione II riporta, in modo analitico, le somme che devono essere trattenute o rimborsate per ognuno dei soggetti che fanno riferimento al sostituto di imposta
indicato nella sezione I;
la sezione III riporta il totale delle somme che devono essere rimborsate, il to-tale delle somme che devono essere trattenute, il numero dei contribuenti che ha richiesto assistenza fiscale, la firma digitale del soggetto che ha pre-stato assistenza fiscale;
Infine, la parte finale contiene uno spazio per la firma del sostituto di imposta che riceve il modello.
La sezione II del modello 730/4
Esaminiamo in particolare la sezione II.
In questa sezione vengono riportati:
gli importi da trattenere e da rimborsare relativi all’Irpef, alla Addizionale Re-gionale, all’Addizionale Comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
gli importi da trattenere relativi agli acconti Irpef 2013, al l’acconto del 20 % sui redditi a tassazione separata, all’acconto della addizionale comunale Irpef per il 2013 e agli acconti sulla cedolare secca per il 2013;
all’imposta sostitutiva sull’incremento della produttività;
al contributo di solidarietà da trattenere.
In un apposito rigo, poi, viene indicato il totale importo da rimborsare o da tratte-nere nella busta paga o nella pensione con l’eventuale indicazione del numero ra-te in caso si sia scelto di rara-teizzare l’importi dovuti.
Il conguaglio a
credito Quando il modello 730/4 evidenzia un credito, il rimborso è effettuato dal sostituto attraverso la riduzione delle ritenute per IRPEF, per addizionale regionale e co-munale effettuate nella retribuzione del mese di luglio.
Se necessario, viene utilizzato l'ammontare complessivo delle suddette ritenute re-lative alla totalità dei compensi corrisposti ai dipendenti e collaboratori nello stesso mese di luglio.
Se gli importi fossero ancora insufficienti, rispetto alla somma da rimborsare, vie-ne operata una riduziovie-ne sulle ritenute dei mesi successivi fino a raggiungere l’importo totale a credito.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso o parte dello stesso, il sostituto comunicherà al dipendente gli importi ai quali ha diritto, e li indi-cherà anche nel modello CUD.
Tali importi potranno poi essere indicati dal contribuente nella successiva dichiarazio-ne dei redditi.
Il conguaglio a
debito Quando dal modello 730/4 risultano importi a debito si possono verificare due situa-zioni:
è richiesto il conguaglio in unica soluzione è richiesta la rateizzazione.
Nel primo caso la trattenuta viene fatta sulla retribuzione del mese di luglio e, qualora risulti insufficiente per trattenere l’intero importo, la parte residua viene trat-tenuta nei mesi successivi, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40%.
Quando invece è stata chiesta la rateizzazione l’importo delle singole rate viene maggiorato di interessi per lo 0,33% mensile, e vengono trattenuti gli importi calco-lati a partire dal mese di luglio.
In tutti i casi, quando è calcolato anche il secondo acconto, nel mese di novembre il sostituto trattiene l’importo dalla retribuzione del mese.
Anche in questo caso, se alla fine dell’anno non è stato possibile tutto o parte del-la trattenuta, il sostituto è tenuto a comunicare al dipendente l’importo che ri-mane da versare.
La parte residua, maggiorata dello 0,40% mensile, dovrà poi essere versata auto-nomamente dal contribuente.
TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF 2012
Imposta dovuta sui redditi intermedi
compresi negli scaglioni Note
15.000,00 1,50% 1,50% su intero importo
15.000,00 28.000,00 1,62% 225,00+1,62% su parte eccedente 15000,00
ABRUZZO 01
28.000,00 1,73% 435,60+1,73% su parte eccedente 28000,00
BASILICATA 02 Per qualunque reddito 1,23%
BOLZANO 03 15.000,00 0,00% 0,00% su intero importo
15.000,00 70.000,00 1,23% 1,23% su intero importo con detrazione di 252,00 per ogni figlio a carico
70.000,00 1,23% 1,23% su intero importo
Sono esclusi dal pagamento della addizionale i contribuenti - con un reddito imponibile ai fini addizionale regionale IRPEF (RV1) non superiore a 15.000 euro;
- con un reddito imponibile ai fini addizionale regionale IRPEF (RV1) non superiore a 70.000 euro e con figli a carico spetta una detrazione d’imposta di 252 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.
CALABRIA 04 Per qualunque reddito 2,03%
CAMPANIA 05 Per qualunque reddito 2,03%
15.000,00 1,43% 1,43% su intero importo
15.000,00 20.000,00 1,53% 1,53% su intero importo
20.000,00 25.000,00 1,63% 1,63% su intero importo
EMILIA
RO-MAGNA 06
25.000,00 1,73% 1,73% su intero importo
15.000,00 0,70% 0,70% su intero importo
FRIULI VENE-ZIA GIULIA 07
15.000,00 1,23% 1,23% su intero importo
LAZIO 08 Per qualunque reddito 1,73%
LIGURIA 09 27.000,00 1,23% 1,23% su intero importo
27.000,00 1,73% 1,73% su intero importo
Per i redditi compresi tra 27000,01 e 27137,38 euro l’imposta determi-nata con l’aliquota dell’1,73% è ri-dotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la diffe-renza tra27137,38 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale (RV1) RV1x1,73–0,9827x(27137,38-RV1) 100
15.000,00 1,23% 1,23% su intero importo
15.000,00 28.000,00 1,58% 184,50+1,58% su parte eccedente 15.000
28.000,00 55.000,00 1,73% 184,50+1,58% su parte eccedente 15.000
55.000,00 75.000,00 1,73%
LOMBARDIA 10
75.000,00 1,73%
15.500,00 1,23% 1,23% su intero importo
15.500,00 31.000,00 1,53% 190,65+1,53% su parte eccedente 15.500
MARCHE 11
31.000,00 1,73% 427,80+1,73% su parte eccedente 31.000
MOLISE 12 Per qualunque reddito 2,03%
15.000,00 1,23% 1,23% su intero importo
15.000,00 22.000,00 1,53% 1,53% su intero importo
PIEMONTE 13
22.000,00 1,73% 1,73% su intero importo
15.000,00 1,53%
15.000,00 28.000,00 1,53% 1,53% su intero importo
28.000,00 55.000,00 1,73% 428,40+1,73% su parte eccedente 28.000
55.000,00 75.000,00 1,73%
PUGLIA 14
75.000,00 1,73%
SARDEGNA 15 Per qualunque reddito 1,23%
SICILIA 16 Per qualunque reddito 1,73%
75.000,00 1,23% 1,23% su intero importo
TOSCANA 17
75.000,00 1,73% 922,50+1,73% su parte eccedente 75.000
TRENTO 18 Per qualunque reddito 1,23%
15.000,00 1,23% 1,23% su intero importo
UMBRIA 19
15.000,00 1,43% 1,43% su intero importo
Per i redditi superiori a euro 15.000 l’aliquota di 1,43% si applica su in-tero ammontare di reddito e non so-lo sulla parte che eccede €.15.000 VALLE D’AOSTA 20 Per qualunque reddito 1,23%
VENETO 21 Per qualunque reddito 1,23%
E’ prevista l’aliquota agevolata dello 0,9% per i soggetti disabili con un reddito imponibile non superiore a 45.000 euro e i contribuenti con un familiare disabile fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a 45.000 euro. Se il disabile è a carico di più