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AGENCY, POTERE ED EMANCIPAZIONE:

RI-POLITICIZZANDO IL DIBATTITO SUL CONCETTO DI SOGGETTO GIURIDICO*

SOMMARIO: 1. Ri-politicizzare il dibattito, tra istanze di giustizia sociale e ampliamento

dei diritti. – 2. Il concetto di agency, i soggetti esclusi e i diritti negati. – 3. Le grandi sfide intellettuali, giuridiche e politiche. – 4. Ricerca (trans-disciplinare), azione e direzioni future.

Il dibattito giuridico mainstream tende a mettere il legislatore (o la giurisprudenza creativa) al centro della riflessione sull’ampliamento dei di- ritti e sulla dilatazione della categoria della soggettività giuridica. Partendo dal presupposto che spetti allo Stato creare (o riconoscere), in sede legisla- tiva o giurisprudenziale, nuovi soggetti di diritto e situazioni giuridiche sog- gettive, si discute, ad esempio, dell’opportunità o meno di estendere diritti di cittadinanza in seguito ad ondate migratorie, di affermare giuridica- mente l’esistenza di un terzo genere, la soggettività di creature non umane quali animali o intelligenze artificiali, o i diritti delle generazioni future1.

Questa impostazione, tuttavia, ignora sia la natura politica dei per- corsi storici di affermazione dei diritti, sia la complessità che discende dal rapporto tra soggettività, agency (intesa come margine di autonomia degli agenti, e capacità di agire sulle strutture sociali che li circondano) e po- tere2. In questa breve nota, propongo di integrare nella valutazione del

concetto di soggetto giuridico alcuni spunti estrapolati da diverse tradi-

*L’autrice ringrazia Francesco Bilotta, Tiziano Distefano, Ilaria Giugni, Mauro Pinto,

Chiara Piccoli, Luca Recano, Alasia Nuti, Samanta Picciaiola, Carolina Vesce, Yàdad De Guerre, Anna Zilli, Francesco Pennella e Antonio Rotelli per le discussioni che sono confluite in questo testo.

1Si vedano, ad esempio, A. GREAR, ‘Mind the Gap’: One Dilemma Concerning the

Expansion of Legal Subjectivity in the Age of Globalisation, 2011; R.P. HISKES, Environmental

human rights and intergenerational justice, in Human Rights Review, 2006, 7(3), pp. 81-95; G. TEUBNER, Rights of non-humans? Electronic agents and animals as new actors in politics and law, in Journal of Law and Society, 2007, 33(4), pp. 497-521.

2Si guardi, ad esempio, A. ALLEN, Power, subjectivity, and agency: Between Arendt and

zioni del pensiero critico transdisciplinare, indicando direzioni future di ricerca e pratica politica.

1. Ri-politicizzare il dibattito, tra istanze di giustizia sociale e amplia- mento dei diritti

Già nel 2013, Stefano Rodotà invitava a ri-concettualizzare il processo stesso di espansione e consolidamento dei diritti come spazi di libertà, con- siderando «non più soltanto i diritti che scendono dall’alto, octroyés dal so- vrano o esito del potere costituente democratico, bensì pure i diritti che ger- mogliano quasi spontaneamente dall’infinito pullulare di iniziative diverse, da una molteplicità sempre cangiante di soggetti»3. Il compianto giurista, in

altre parole, difendeva con vigore la valenza civile e politica di discorsi e pratiche basati sul paradigma dei diritti e della soggettività, ma ricordava an- che come il «diritto di avere diritti» sia figlio di lotte, rivendicazioni collet- tive e di un continuo confronto dialettico tra le varie entità che incarnano, in un dato momento storico, le relazioni di potere esistenti.

Ogni atto giuridico – recita, del resto, uno degli assunti alla base dei

Critical Legal Studies – discende da processi socio-materiali e rapporti di

potere in costante evoluzione4. Guardare al «legislatore» o alla «giurispru-

denza» come ad attori monolitici e politicamente neutri significa non solo operare una semplificazione poco utile, ma anche reificare conflitti politici e dinamiche di potere. D’altro canto, le istanze di emancipazione e i mo- vimenti dal basso che dell’allargamento degli spazi di libertà rappresen- tano il reale motore, costituiscono essi stessi una realtà sfaccettata e mul- tiforme5. Le battaglie dei movimenti femministi e per i diritti civili, come

le rivendicazioni di migranti e rifugiati rispetto alla cittadinanza, e quelle dei gruppi ecologisti che si richiamano alla giustizia trans-generazionale, mettono, tutte, in crisi tradizionali definizioni giuridiche del soggetto6.

Al tempo stesso, gli impulsi, le richieste e le energie innovatrici che vengono dal basso si scontrano necessariamente con l’ineguale dispiega-

3S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2013, p. IV.

4Per esempio, M. TUSHNET, Critical legal studies and constitutional law: An essay in

deconstruction, in Stanford Law Review, 1984, 36, p. 623; M. TUSHNET, Critical legal studies: A

political history, in Yale Law Journal, 1990, 100, p. 1515.

5C.M. MUELLER, Building social movement theory. Frontiers in social movement theory, in

Social Forces, 1992, 72(4), pp. 3-25.

6Si vedano C. MENKEL-MEADOW, Feminist legal theory, critical legal studies, and legal edu-

cation or the fem-crits go to law school, in J. Legal Educ., 1988, 38, p. 61; D.N. PELLOW, Toward

a critical environmental justice studies: Black Lives Matter as an environmental justice challenge, in Du Bois Review: Social Science Research on Race, 2016, 13(2), pp. 221-236; R. BAUBÖCK, Migration and citizenship: legal status, rights and political participation, Amsterdam, 2006.

mento di forze all’interno dell’agone sociale e politico, e con le gerarchie e disuguaglianze che limitano l’autonomia di azione dei soggetti vulnerabili o storicamente subalterni. Riconoscere apertamente tale stato di cose è es- senziale per impostare correttamente la discussione, per comprendere come le iniziative tendenti verso la giustizia sociale si canalizzino (in modi spesso poco lineari) all’interno dei meccanismi legislativi e giudiziari, e per ambire a produrre una prassi giuridica realmente giusta e liberatoria.

2. Il concetto di agency, i soggetti esclusi e i diritti negati

A questo proposito, è utile ricordare come, nei dibattiti onto-episte- mologici fondativi delle scienze sociali, il concetto di soggettività sia diffi- cile a concepirsi separatamente dalle categorie di potere ed agency. Nell’a- nalisi di Michel Foucault, in particolare, un tema classico, quello del grado di autonomia dell’agente dalle strutture sociali e della sua capacità di in- fluire su di esse, assume una nuova piega7. Nella visione foucaultiana, in-

fatti, qualunque soggetto prende forma ed è costituito da una complessa trama di relazioni sociali intessute di potere. La soggettività assume perciò un duplice senso: di «soggezione» ai molteplici meccanismi in cui il potere si estrinseca, ma anche di agency, ovvero di capacità potenziale di resi- stenza e di azione attraverso quegli stessi meccanismi8.

Questi input gettano luce su alcuni aspetti fondamentali della rifles- sione odierna sul soggetto di diritto. Da un lato, la nozione di agency, così concepita, ci aiuta a superare concezioni paternalistiche legate all’idea di «soggetti deboli»9. Questo schema, infatti, riconosce doverosamente le ca-

pacità, la resilienza e il margine di autonomia degli agenti sociali portatori di diritti negati, e totalmente o parzialmente esclusi dalle categorie classi- che di soggettività giuridica. Storicamente, è questo il caso delle donne, delle persone di colore, disabili, LGBTQAI+, ridotte in condizioni di schiavitù economica, le cui battaglie a fronte di onnipresenti dinamiche di oppressione hanno trasformato e continuano a trasformare la definizione di soggetto.

D’altro canto, questo impianto concettuale ci permette anche di cat- turare come individui appartenenti a gruppi storicamente oppressi o su- balterni, pur vedendosi riconosciuta formalmente la piena soggettività giu- ridica, possano di fatto ancora vedersi negare dignità e autodetermina-

7Per esempio, M. FOUCAULT, Power and Strategies, in Power/Knowledge: Selected Inter-

views & Other Writings, 1972-1977, New York, 1980, p. 140.

8M. BEVIR, Foucault and critique: Deploying agency against autonomy, in Political theory,

zione. Tra questi «soggetti» che oggi interrogano la visione dominante di soggettività, rientrano coloro che si battono tutt’ora per il riconoscimento dei propri diritti fondamentali (come le centinaia di migliaia di nati in Ita- lia che beneficerebbero di una riforma dello ius soli10, e di persone non

eterosessuali che domandano un matrimonio egalitario)11, o per la loro

reale implementazione (si guardi alle donne che ancora attendono l’appli- cazione della l. n. 194/7812 e della Convenzione di Istanbul senza spere-

quazioni sul territorio nazionale, o ai lavoratori e ai detenuti che difendono la propria dignità contro inique condizioni di impiego o detenzione)13. Al-

tri, addirittura, lottano per il riconoscimento della propria stessa esistenza come soggetti (è questo il caso di minoranze poco visibili e particolarmente esposte ad abusi, quali le comunità transessuali e intersex)14.

Mettendo queste considerazioni al centro del tentativo di ripensare il tema della soggettività alla luce delle evoluzioni contemporanee, illustro nella seconda parte di questa nota alcune implicazioni teoriche e politiche, oltre a possibili direzioni future.

3. Le grandi sfide intellettuali, giuridiche e politiche

La commistione di spunti ricavati sia dagli studi giuridici critici che dal dibattito socio-politologico sul rapporto tra agente e struttura mette in luce alcune delle più importanti sfide intellettuali, giuridiche e politiche del nostro tempo.

La prima, grande questione aperta attiene alla necessità di rivedere, e minare nelle sue fondamenta, la concezione implicitamente gerarchica de- gli esseri umani, sulla base di categorie quali genere, razza, orientamento sessuale, abilità fisica, età, classe e sostrato socio-economico. Tra i fra-

9Per una definizione del concetto, si veda ad esempio, M. BERTOLINO, Il minore vittima

di reato, Torino, 2010.

10M.C. LOCCHI, Lo ius soli nel dibattito pubblico italiano, in Quaderni costituzionali,

2014, 34(2), pp. 483-506.

11R. RUBIO-MARÍN, I ruoli di genere all’interno della famiglia come questione costituzio-

nale: il superamento della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, in G.A. BENACCIOe M.

GRAZIEDEI(eds.), Il declino della Distinzione tra Diritto Pubblico e Diritto Privato, Trento, 2016, pp. 161-186; F. BILOTTA(ed.), Le unioni tra persone dello stesso sesso: profili di diritto civile, co- munitario e comparato (No. 2), Milano-Udine, 2008.

12C. LALLI, Rifiutare la maternità, un diritto in pericolo, in Rivista Il Mulino, 2017, 66(4),

pp. 556-563.

13Per esempio, A. DELLA BELLA, Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieduca-

zione, in Prison Today: Rights Violation and Rehabilitation Purposes, 2018.

14F. BILOTTA, Transessualismo, in Dig. disc. priv., sez. civ., 2013, 732 e ss.; A.D. DREGER,

Intersex and human rights: the long view, in S.E. SYTSMA(ed.), Ethics and intersex: International

mework che più esplicitamente denunciano questa pesante eredità storica,

indicando direzioni teoriche e politiche per il suo superamento, spiccano le teorie femministe intersezionali15. Nello specifico, il concetto di interse-

zionalità invita a tener conto degli intrecci tra diverse forme di oppres- sione e discriminazione, e dell’impatto che questi producono su persone e gruppi vulnerabili16. Integrare questi principi nella prassi legislativa e giu-

diziaria, significa, quindi, individuare strumenti giuridici e politici che tu- telino soggetti individuali e collettivi da forme vecchie e nuove, e spesso combinate, di violenza e sfruttamento. Significa anche – appunto fonda- mentale – restituire centralità e visibilità alle voci e ai bisogni reali delle comunità la cui piena e reale soggettività si vuole garantire.

La seconda dimensione che altrettanto urgentemente occorre ripen- sare riguarda il rapporto utilitaristico tra essere umano (come agente e soggetto) e natura (a lungo aprioristicamente oggettivizzata, e intesa come mera risorsa a uso e consumo del genere umano). Numerosi interrogativi sono sollevati, su questo punto, da emergenti dottrine giuridiche, figlie so- prattutto del pensiero cosmogonico indigeno e di quello costituzionalista latino-americano)17, che alla natura attribuiscono gradi diversi di soggetti-

vità giuridica. In una direzione non dissimile, si muovono le proposte del

feminist new materialism e del posthuman feminism, paradigmi che riscuo-

tono oggi crescente attenzione nelle scienze sociali18. Queste nuove ten-

denze, che non rifiutano, ma superano la svolta post-strutturalista e di- scorsiva del pensiero femminista degli anni 1980-200019, incoraggiano

tutte ad indagare la complessità delle relazioni tra agenti umani e mate- riali, e la loro influenza sui rivolgimenti sociali e politici.

Una trattazione esaustiva di queste tematiche esula da questo breve contributo. Vale però la pena sottolineare come il ragionamento giuridico occidentale, pur senza cogliere sviluppi al momento percepiti come di- stanti, possa ugualmente ed efficacemente integrare queste preoccupa- zioni. Ad esempio, la riflessione sui beni comuni e la politica dei com-

15Per esempio, A. DENIS, Review essay: Intersectional analysis: A contribution of feminism

to sociology, in International Sociology, 2008, 23(5), pp. 677-694; J.C. NASH, Re-thinking inter-

sectionality, in Feminist review, 2008, 89(1), pp. 1-15.

16K. CRENSHAW, Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence

against women of color, in Stan. L. Rev., 1990, 43, p. 1241.

17J. NUCKOLLS, The sound-symbolic expression of animacy in Amazonian Ecuador, in Di-

versity, 2010, 2(3), pp. 353-369; A. LATTAe H. WITTMAN, Environment and citizenship in Latin

America: A new paradigm for theory and practice, in Revista Europea de Estudios Latinoamerica- nos y del Caribe/European Review of Latin American and Caribbean Studies, 2010, pp. 107-116.

18C.A. TAYLOR, e G. IVINSON, Material feminisms: New directions for education, Abing-

don-New York, 2013.

19M. MCNEIL, Post-Millennial Feminist Theory: Encounters with Humanism, Materialism,

mons20, che ha in Italia un suo centro importante21, già implica, oltre ad

una ridefinizione delle categorie di pubblico e privato, un’attenta analisi dei soggetti idonei a fruire di beni comuni quali l’acqua, l’aria, gli spazi cit- tadini, e – suggeriscono nuove formulazioni – le opportunità offerte da In- ternet e dai big data22. Da tale impostazione, scaturiscono diverse valuta-

zioni potenzialmente innovative, che aiutano a correggere l’approccio estrattivo e di breve termine che sottende alle politiche e pratiche di sfrut- tamento ambientale. In quest’ottica, rientrano, in particolare, sia il ricono- scimento della titolarità collettiva di un diritto alla fruizione della natura come bene comune, sia delle generazioni avvenire come portatrici di quello stesso diritto23. Soprattutto vi rientra, citando nuovamente Rodotà,

l’ammissione «della connessione sempre più forte tra persone e mondo esterno, e delle persone tra loro», e del legame imprescindibile «tra diritti fondamentali e strumenti responsabili per la loro attuazione»24.

Infine, una terza area di riflessione, e un’ulteriore sfida intellettuale e politica, deriva logicamente dal combinato delle precedenti. Tanto l’ottica intersezionale quanto le nuove prospettive materialiste e i ragionamenti ispirati al framework dei commons, mettono in discussione la centralità dell’individuo come soggetto dirimente dell’agire economico e sociale, e come esclusiva unità di rilevamento (elemento focale, per altro, della vi- sione neoliberista e del suo presupposto filosofico, l’individualismo meto- dologico). Già nel corso dell’ultimo trentennio, gli studi giuridici critici avevano rigettato la nozione kantiana di individuo autonomo, problema- tizzando categorie concettuali come quella del libero arbitrio ed enfatiz- zando l’impatto delle condizioni socio-materiali sulla capacità giuridica e il reale esercizio di diritti e doveri25. Oggi, alla smarginatura causata dal con-

flitto tra queste aperture postmoderniste e la concezione monolitica del- l’individuo dominante nella società moderna, si aggiunge l’impatto della

20S. FEDERICI, Re-enchanting the world. Feminism and the Politics of the Commons, To-

ronto, 2018. S. ANDRESEN, K. CROWLEY, I.F. BUAN, G. HEGGELUND, L.A. HENRY, M.A. SCHREURS e Y. TIBERGHIEN, Global commons, domestic decisions: The comparative politics of climate change, Boston, 2010.

21U. MATTEI, Beni comuni: un manifesto, Roma-Bari, 2012.

22N. PURTOVA, Health data for common good: Defining the boundaries and social dilemmas

of data commons, in Under observation: The interplay between eHealth and surveillance, Tilburg, 2017, pp. 177-210; E. MOROZOVe F. BRIA, Rethinking the smart city. Democratizing Urban Technology, New York, 2018.

23M.R. MARELLA, Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione, in Rivista critica

del diritto privato, 2011, 29(1), pp. 103-118.

24S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, op. cit., p. XI.

25R.W. GORDON, Critical legal histories, in Stanford Law Review, 1984, pp. 57-125; A.

GREAR, Deconstructing anthropos: a critical legal reflection on ‘anthropocentric’ law and anthro- pocene ‘humanity’, in Law and Critique, 2015, 26(3), pp. 225-249.

rivoluzione digitale. I nuovi sviluppi dell’intelligenza artificiale, dei big

data e della Internet of things danno vita a inedite forme di agency, distri-

buite, relazionali e collettive, che occorre comprendere, investigare e re- golamentare26. Fenomeni quali la violenza digitale, con le sue chiare con-

notazioni in termini di genere e razza, e lo sfruttamento incontrollato (e spesso fonte di abusi) della produzione di dati da parte degli utenti on- line27, rivelano, d’altra parte, il potenziale lato oscuro di tali evoluzioni.

Alla constatazione della crisi della soggettività come categoria indivi- duale, si può rispondere, tuttavia, re-immaginando la relazione concet- tuale tra soggetti individuali e collettivi. Come già sottolineato da voci au- torevoli all’interno del dibattito sul valore emancipatore del linguaggio dei diritti, è senz’altro vero che quest’ultimo si abbina storicamente e logica- mente ad un focus individualistico. Non esistono, però, obiezioni teoriche o legali all’estensione di right claims ad entità collettive28. Ne sono un

esempio le varie tipologie dei membership rights, il diritto di associazione, e di partecipazione con altri alla vita civile e politica. Approfondire la di- scussione sull’evoluzione dei diritti collettivi, e in particolar modo sulla necessità di assicurare il concreto godimento degli stessi ad ogni individuo all’interno di un gruppo29, è, dunque, un importante punto di partenza

per incanalare le dinamiche contemporanee verso orizzonti emancipatori piuttosto che oppressivi.

4. Ricerca (trans-disciplinare), azione e direzioni future

Concludo con un ultimo spunto, che traggo direttamente dalla profondità ed estrema complessità degli interrogativi emersi nella discus- sione. È oggi possibile, ed imperativo, riconoscere onestamente come il paradigma dei diritti e della soggettività giuridica (da conquistarsi, ridefi-

26G.L. RIBEIRO, Cybercultural politics: political activism at a distance in a transnational

world, in Cultures of politics, politics of cultures: Re-visioning Latin American social movements, 1988, pp. 325-352; S. HERBRECHTER, Posthumanism, subjectivity, autobiography, in Subjectivity, 2012, 5(3), pp. 327-347.

27A. POWELLe N. HENRY, Sexual violence in a digital age, Basingstoke, 2017; K. LUMSDEN

e H. MORGAN, Media framing of trolling and online abuse: silencing strategies, symbolic violence,

and victim blaming, in Feminist Media Studies, 2017, 17(6), pp. 926-940; J. VANDIJCK, Datafi-

cation, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology, in Surveil- lance & Society, 2014, 12(2), pp. 197-208.

28D. KENNEDY, The critique of rights in critical legal studies, in Left legalism/left critique,

2002, 178, pp. 216-227; A. BARTHOLOMEWe A. HUNT, What’s wrong with rights, in Law & Ineq., 1990, 9, p. 1.

29A. HUNT, Rights and Social Movements: Counter-Hegemonic Strategies, in J.L. & Soc’y,

1990, pp. 1-20; A. BADGER, Collective v. individual human rights in membership governance for indigenous peoples, in Am. U. Int’l L. Rev., 2010, 26, p. 485.

nirsi, sempre e comunque con la giustizia sociale al centro dell’equazione) abbia nutrito e continui a nutrire grandi battaglie di libertà, ma mostri fa- glie e punti di pressione. Le sfide che ci troviamo a fronteggiare in mate- ria di diritti e giustizia sociale impongono, dunque, con urgenza, da un lato, continui scambi e riflessioni transdisciplinari, e dall’altro, un costante connubio di ricerca e azione30.

L’indagine giuridica, innanzitutto, non può né deve prescindere dai contributi delle scienze sociali, della teoria politica e dall’analisi delle te- matiche ambientali e digitali. Al tempo stesso, la capacità propria dei giu- risti di coniugare pragmatismo e rigore ‘archeologico’ (nel senso foucaul- tiano del termine, ovvero da archeologhe e archeologi delle concezioni e delle pratiche giuridiche) è vitale per svelare ingiustizie storiche e far emergere e consolidare ulteriori tutele e diritti, e risulta quindi utilissima ad altre discipline.

È altrettanto importante, però, che la comunità accademica nel suo complesso non si isoli, ma interagisca e dia linfa vitale a istanze di eman- cipazione, spinte dal basso e iniziative della società civile. Un’ottica di ac-

tivist scholarship o engaged theory31, di ricerca impegnata, che riponga

poco credibili pretese di neutralità rispetto ai processi socio-politici, senza abbandonare l’impegno etico al rigore ed a contribuire allo sviluppo umano e civile, trova oggi, a ragione, sempre maggiori riscontri.

Giovandosi di un dialogo costante tra accademia e società, e tra varie discipline, nuovi contributi trans-disciplinari e partecipati potrebbero quindi gettar luce sugli ostacoli materiali, sociali e culturali che si frap- pongono fra i soggetti e la fruizione dei diritti, evitando approcci paterna- listici che minino ulteriormente l’autonomia delle persone vulnerabili. Ne- cessitiamo, inoltre, di ulteriori indagini sul nesso tra il riconoscimento for- male dei diritti che discendono dalla soggettività e la loro reale attuazione, un nesso che passa anche per il disvelamento di abusi di potere e per l’i- dentificazione di aree escluse dalle logiche di mercato. Infine, ricerca e confronto sono necessari a tradurre il rinnovato interesse verso i concetti di collettività e diritti dalla titolarità collettiva in più organiche formula- zioni teoriche e prassi politiche. Seguendo simili direzioni, ambiziose ma calate nella complessità del reale e dei conflitti sociali e politici contempo- ranei, discorsi e strumenti basati sulla soggettività giuridica possono con- tribuire sostanzialmente all’espansione degli spazi di emancipazione e giu- stizia sociale.

30H. BRADBURY, ed., The Sage handbook of action research, Londra, 2015.

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