2. Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi 2.3 Campo di applicazione D.I. 30 Novembre 2012 Lo scopo delle nuove procedure standardizzate cosi come indicato dal D.I. 30 Novembre 2012, è quello di “indicare uno specifico modello operativo di riferimento e di supporto metodologico per il datore di lavoro di micro e piccole imprese, in base al quale egli possa procedere ad una completa valutazione dei rischi e al suo aggiornamento e adeguamento, provvedendo in tal modo, ad individuare le adeguate e necessarie misure di prevenzione e protezione in ragione dei pericoli individuati e dei rischi valutati, elaborando conseguentemente il programma delle misure atte a garantire il progressivo miglioramento dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi sono state come detto in precedenza elaborate il 16 Maggio 2012 in attuazione dell‟art.6 comma 8, lettera f) D.lgs.81/0858 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 58 Art. 6 comma8 lettera f) D.lgs.81/08 la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di : “elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano”. 57 lavoro tramite il Comitato n.2, in applicazione dell‟art.29, comma 5, D.lgs. 81/08, in base al quale, “i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate”. L‟applicazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi è prevista, cosi come indica l‟art.29 comma 6 D.lgs.81/08 anche per “i datori di lavoro che occupano dagli 11 fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base della procedure standardizzate”. Inoltre all‟art. 29 comma 6-bis del Testo Unico si afferma che la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate è estesa anche alle imprese edili dagli 11 fino a 50 lavoratori rientranti al Titolo IV D.lgs.81/08 “Cantieri temporanei o Mobili” sempre che dalle stesse non vengano svolte attività per le quali i lavoratori possono essere esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni ed attività connesse all'esposizione all‟amianto. Va inoltre chiarito che sebbene dalle disposizioni del Legislatore può sembrare che l‟adozione della procedura standardizzata sia indicata come obbligatoria solo per le micro imprese (“effettuano la valutazione”) in realtà anche per queste ultime, cosi come previsto per le piccole imprese (“possono effettuare la valutazione”), la possibilità di usufruirne è comunque facoltativa in quanto se non scelgono di avvalersene devono obbligatoriamente effettuare la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento secondo l‟iter ordinario più articolato e complesso previsto all‟art.28. Questo perché le procedure non posso rappresentare un obbligo o una modalità esclusiva del rispetto degli obblighi di legge del D.lgs.81/08. Questi dubbi interpretativi del campo di applicazione del D.I. 30 Novembre 2012 sono stati dissolti dal Ministero del Lavoro mediante la Commissione per gli interpelli che in risposta all‟Interpello della Confederazione Nazionale dell‟Artigianato e della Piccola e Media impresa (CNA) ha fornito importanti delucidazioni che, come già detto, hanno valore di indirizzo per l‟attività anche degli organi di vigilanza. In merito la Commissione per gli interpelli ha affermato che “le procedure standardizzate sono uno strumento” attraverso il quale il datore di lavoro di micro e piccole imprese, può adempiere alla valutazione dei rischi e alla conseguente predisposizione del DVR derivante concretamente dagli esiti della valutazione stessa59 conformemente agli art.17,28,29 D.lgs.81/08. La stessa Commissione rafforza 59 “Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - Pierluigi Rausei, Andrea Rotella - editore IPSOA, INDICITALIA Gruppo Wolters Kluwer 58 inoltre questo concetto affermando che “spetta comunque al datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver ottemperato agli obblighi degli artt.17,28,29 elaborando il DVR” e, citando lo stesso art.28 che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa allo stesso datore di lavoro che vi provvederà con criteri di semplicità, brevità, comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. In conclusione quindi la commissione indica che la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi può essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo, e quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un D.V.R. coerente con le previsioni degli artt.17,28,29 Dlgs.81/08” 60. La Commissione agli interpelli fornisce un ultimo chiarimento riguardo al medesimo Interpello della CNA affermando che “se una azienda rientra nell’ambito di applicazione delle procedure standardizzate ma ha già provveduto precedentemente ad elaborare il DVR secondo l’iter ordinario, senza avvalersi quindi della facoltà concessa dell’autocertificazione, quel documento, ove risulti conforme alle previsioni contenute nel D.Lgs.81/08,“non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando obbligatori tutti gli aggiornamenti necessari per adeguare il DVR ”61. Nel D.I. 30 novembre 2012 all‟art.1 comma 4 si specifica quindi che l‟adozione e l‟attuazione del modello di procedure standardizzate qualora efficacemente adottato e attuato risulta conforme a soddisfare gli articoli di riferimento per la valutazione dei rischi artt.17,28,29 del D.lgs.81/08. Questa presunzione di conformità è stata però in parte criticata in quanto il Decreto Interministeriale non specifica i criteri da adottare nella procedura di valutazione dei rischi e nemmeno nel modello di documento standardizzato 60 Risposta all‟ Interpello n.7/2012 del 22 /11/2012: “Il datore di lavoro di un’azienda fino a 10 lavoratori potrà disporre delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di aver rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione di rischi, di cui agli artt. 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008. Resta inteso che qualora un’azienda con meno di 10 lavoratori, che non abbia deciso di avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, ma di preparare comunque, pur non essendovi obbligata, un DVR, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermo restando l’obbligo di aggiornamento conseguente alla natura “dinamica” del DVR”. 61 Pierluigi Rausei, Andrea Rotella “Procedure standardizzate per la valutazione del rischio” ed. 2013 Wolters Kluwer Italia 59 ad esso allegato, violando quindi lo stesso art.28 al comma 2 lettera a) che prescrive che ”nel documento di valutazione dei rischi siano specificati i criteri che sono stati adottati per la valutazione stessa“. In realtà nella procedura è specificato in maniera generale che “la valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati utilizzando metodiche e criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti all’art.15 D.lgs.81/08”, integrando la stessa con tutta la documentazione ritenuta congrua e adeguata al fine di redigere un esaustivo Documento di Valutazione dei Rischi. Sono escluse dall‟ambito di applicazione delle procedure standardizzate di cui al D.I. Interministeriale 30/11/12, che riprende quanto indicato dall‟art.29 comma 5 e 7 D.lgs.81/08, quelle realtà aziendali nelle quali, in considerazione di particolari condizioni di rischio, i datori di lavoro sono tenuti a effettuare esclusivamente una valutazione e una documentazione dei rischi secondo l‟iter ordinario ai sensi dell‟art.28 D.lgs.81/08: realtà aziendali che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29,comma 5, del D.lgs. n. 81/2008) sono escluse le aziende: - aziende industriali a rischio rilevante di cui all‟articolo 2 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008); - centrali termoelettriche (art. 31, comma 6, lett. b), del D.lgs. n. 81/2008); - impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. c), del D.lgs. n. 81/2008); - aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni (art. 31, comma 6, lett. d), del D.lgs. n. 81/2008); realtà aziendali che occupano fino a 50 lavoratori (art. 29, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 81/2008) sono escluse le aziende: - aziende industriali a rischio rilevante di cui all‟articolo 2 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008); 60 - impianti ed installazioni nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. c), del D.lgs. n. 81/2008); - aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni (art. 31, comma 6, lett. d), del D.lgs. n. 81/2008); - aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi particolari quali chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all‟amianto (art. 29, comma 7, del D.lgs. n.81/2008)62 2.3.1 Compiti e responsabilità Il D.I. 30 Novembre 2012 afferma conformemente al Titolo I Capo III del D.lgs.81/08 che il compito di effettuare la valutazione dei rischi standardizzata, l‟indicazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la predisposizione del programma di attuazione delle misure di miglioramento, nonché l‟elaborazione, rielaborazione e aggiornamento del relativo documento standardizzato è responsabilità penale del datore di lavoro che si avvarrà in questa fase della preventiva consultazione di R.L.S./R.L.S.T., coinvolgendo il R.S.P.P., il Medico Competente (ove previsto), nonché ogni altra persona esterna all‟azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali. Infine, dove il datore di lavoro le ritenga pertinenti, potrà tener conto delle segnalazioni provenienti da dirigenti, preposti e lavoratori”. Per quanto riguarda le fasi successive alla valutazione dei rischi viene affermato che, sia l’attuazione che la gestione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza e sia la verifica dell’effettiva attuazione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza è responsabilità del datore di lavoro che dovrà coinvolgere in entrambe queste fasi il Medico competente (ove previsto), R.L.S./R.L.S.T, Dirigenti, Preposti e Lavoratori. La dicitura contenuta nel D.I. di parlare di responsabilità del datore di lavoro nell‟assolvere questi compiti è stata in parte criticata perché, conformemente agli artt.17,28,29 D.lgs.81/08, più che di responsabilità in merito del datore di lavoro si dovrebbe parlare di obblighi del datore di lavoro. 62 Pierluigi Rausei, Andrea Rotella “Procedure standardizzate per la valutazione del rischio” ed. 2013 Wolters Kluwer Italia 61 Anche nell‟applicazione delle nuove procedure standardizzate il datore di lavoro, per effettuare la valutazione dei rischi, dovrà tener conto delle definizioni di “pericolo”, “rischio” e di “valutazione dei rischi” indicate dall‟art.2 D.lgs.81/08. 3. Applicazione della procedura standardizzata ad un Centro Nel documento Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle piccole e micro imprese: criticità riscontrate in applicazione ad un caso studio (pagine 57-62)