• Non ci sono risultati.

2. Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

2.3 Campo di applicazione D.I. 30 Novembre 2012

Lo scopo delle nuove procedure standardizzate cosi come indicato dal D.I. 30 Novembre

2012, è quello di “indicare uno specifico modello operativo di riferimento e di

supporto metodologico per il datore di lavoro di micro e piccole imprese, in base al

quale egli possa procedere ad una completa valutazione dei rischi e al suo

aggiornamento e adeguamento, provvedendo in tal modo, ad individuare le adeguate

e necessarie misure di prevenzione e protezione in ragione dei pericoli individuati e

dei rischi valutati, elaborando conseguentemente il programma delle misure atte a

garantire il progressivo miglioramento dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei

lavoratori nei luoghi di lavoro”.

Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi sono state come detto in

precedenza elaborate il 16 Maggio 2012 in attuazione dell‟art.6 comma 8, lettera f)

D.lgs.81/0858 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul

58

Art. 6 comma8 lettera f) D.lgs.81/08 la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul

lavoro ha il compito di : “elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di

effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e

degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e

della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano”.

57

lavoro tramite il Comitato n.2, in applicazione dell‟art.29, comma 5, D.lgs. 81/08, in base

al quale, “i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la

valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate”. L‟applicazione delle

procedure standardizzate per la valutazione dei rischi è prevista, cosi come indica l‟art.29

comma 6 D.lgs.81/08 anche per “i datori di lavoro che occupano dagli 11 fino a 50

lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base della procedure

standardizzate”. Inoltre all‟art. 29 comma 6-bis del Testo Unico si afferma che la

possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate è estesa anche alle imprese edili dagli

11 fino a 50 lavoratori rientranti al Titolo IV D.lgs.81/08 “Cantieri temporanei o Mobili”

sempre che dalle stesse non vengano svolte attività per le quali i lavoratori possono essere

esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni ed attività

connesse all'esposizione all‟amianto.

Va inoltre chiarito che sebbene dalle disposizioni del Legislatore può sembrare che

l‟adozione della procedura standardizzata sia indicata come obbligatoria solo per le micro

imprese (“effettuano la valutazione”) in realtà anche per queste ultime, cosi come

previsto per le piccole imprese (“possono effettuare la valutazione”), la possibilità di

usufruirne è comunque facoltativa in quanto se non scelgono di avvalersene devono

obbligatoriamente effettuare la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento

secondo l‟iter ordinario più articolato e complesso previsto all‟art.28. Questo perché le

procedure non posso rappresentare un obbligo o una modalità esclusiva del rispetto

degli obblighi di legge del D.lgs.81/08. Questi dubbi interpretativi del campo di

applicazione del D.I. 30 Novembre 2012 sono stati dissolti dal Ministero del Lavoro

mediante la Commissione per gli interpelli che in risposta all‟Interpello della

Confederazione Nazionale dell‟Artigianato e della Piccola e Media impresa (CNA) ha

fornito importanti delucidazioni che, come già detto, hanno valore di indirizzo per l‟attività

anche degli organi di vigilanza. In merito la Commissione per gli interpelli ha affermato

che “le procedure standardizzate sono uno strumento” attraverso il quale il datore di

lavoro di micro e piccole imprese, può adempiere alla valutazione dei rischi e alla

conseguente predisposizione del DVR derivante concretamente dagli esiti della valutazione

stessa59 conformemente agli art.17,28,29 D.lgs.81/08. La stessa Commissione rafforza

59

“Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - Pierluigi Rausei, Andrea Rotella - editore

IPSOA, INDICITALIA Gruppo Wolters Kluwer

58

inoltre questo concetto affermando che “spetta comunque al datore di lavoro l’onere di

dimostrare di aver ottemperato agli obblighi degli artt.17,28,29 elaborando il DVR” e,

citando lo stesso art.28 che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa allo

stesso datore di lavoro che vi provvederà con criteri di semplicità, brevità,

comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento

operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. In conclusione

quindi la commissione indica che la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in

materia di valutazione dei rischi può essere fornita dal datore di lavoro in qualunque

modo idoneo allo scopo, e quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di

preparare un D.V.R. coerente con le previsioni degli artt.17,28,29 Dlgs.81/08” 60.

La Commissione agli interpelli fornisce un ultimo chiarimento riguardo al medesimo

Interpello della CNA affermando che “se una azienda rientra nell’ambito di applicazione

delle procedure standardizzate ma ha già provveduto precedentemente ad elaborare il

DVR secondo l’iter ordinario, senza avvalersi quindi della facoltà concessa

dell’autocertificazione, quel documento, ove risulti conforme alle previsioni contenute nel

D.Lgs.81/08,“non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle

procedure standardizzate, fermi restando obbligatori tutti gli aggiornamenti necessari per

adeguare il DVR ”61.

Nel D.I. 30 novembre 2012 all‟art.1 comma 4 si specifica quindi che l‟adozione e

l‟attuazione del modello di procedure standardizzate qualora efficacemente adottato e

attuato risulta conforme a soddisfare gli articoli di riferimento per la valutazione dei

rischi artt.17,28,29 del D.lgs.81/08. Questa presunzione di conformità è stata però in parte

criticata in quanto il Decreto Interministeriale non specifica i criteri da adottare nella

procedura di valutazione dei rischi e nemmeno nel modello di documento standardizzato

60 Risposta all‟ Interpello n.7/2012 del 22 /11/2012: “Il datore di lavoro di un’azienda fino a 10 lavoratori

potrà disporre delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione

del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare –

attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle

standardizzate – di aver rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione di rischi, di cui agli

artt. 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008.

Resta inteso che qualora un’azienda con meno di 10 lavoratori, che non abbia deciso di avvalersi della

facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, ma di preparare comunque, pur non essendovi obbligata,

un DVR, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle

procedure standardizzate, fermo restando l’obbligo di aggiornamento conseguente alla natura “dinamica”

del DVR”.

61

Pierluigi Rausei, Andrea Rotella “Procedure standardizzate per la valutazione del rischio” ed. 2013

Wolters Kluwer Italia

59

ad esso allegato, violando quindi lo stesso art.28 al comma 2 lettera a) che prescrive che

”nel documento di valutazione dei rischi siano specificati i criteri che sono stati adottati

per la valutazione stessa“. In realtà nella procedura è specificato in maniera generale che

“la valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati utilizzando

metodiche e criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto

dei principi generali di tutela previsti all’art.15 D.lgs.81/08”, integrando la stessa con tutta

la documentazione ritenuta congrua e adeguata al fine di redigere un esaustivo Documento

di Valutazione dei Rischi.

Sono escluse dall‟ambito di applicazione delle procedure standardizzate di cui al D.I.

Interministeriale 30/11/12, che riprende quanto indicato dall‟art.29 comma 5 e 7

D.lgs.81/08, quelle realtà aziendali nelle quali, in considerazione di particolari condizioni

di rischio, i datori di lavoro sono tenuti a effettuare esclusivamente una valutazione e una

documentazione dei rischi secondo l‟iter ordinario ai sensi dell‟art.28 D.lgs.81/08:

 realtà aziendali che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29,comma 5, del D.lgs. n.

81/2008) sono escluse le aziende:

- aziende industriali a rischio rilevante di cui all‟articolo 2 del D.lgs. 17 agosto

1999, n. 334, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. a), del D.lgs. n.

81/2008);

- centrali termoelettriche (art. 31, comma 6, lett. b), del D.lgs. n. 81/2008);

- impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.lgs. 17

marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. c), del

D.lgs. n. 81/2008);

- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e

munizioni (art. 31, comma 6, lett. d), del D.lgs. n. 81/2008);

 realtà aziendali che occupano fino a 50 lavoratori (art. 29, commi 6 e 7, del

D.lgs. n. 81/2008) sono escluse le aziende:

- aziende industriali a rischio rilevante di cui all‟articolo 2 del D.lgs. 17 agosto

1999, n. 334, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. a), del D.lgs. n.

81/2008);

60

- impianti ed installazioni nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.lgs. 17 marzo

1995, n. 230, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. c), del D.lgs. n.

81/2008);

- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e

munizioni (art. 31, comma 6, lett. d), del D.lgs. n. 81/2008);

- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi particolari

quali chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni,

connessi alla esposizione all‟amianto (art. 29, comma 7, del D.lgs. n.81/2008)62

2.3.1 Compiti e responsabilità

Il D.I. 30 Novembre 2012 afferma conformemente al Titolo I Capo III del D.lgs.81/08 che

il compito di effettuare la valutazione dei rischi standardizzata, l‟indicazione e

attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la predisposizione del

programma di attuazione delle misure di miglioramento, nonché l‟elaborazione,

rielaborazione e aggiornamento del relativo documento standardizzato è

responsabilità penale del datore di lavoro che si avvarrà in questa fase della preventiva

consultazione di R.L.S./R.L.S.T., coinvolgendo il R.S.P.P., il Medico Competente (ove

previsto), nonché ogni altra persona esterna all‟azienda in possesso di specifiche

conoscenze professionali. Infine, dove il datore di lavoro le ritenga pertinenti, potrà tener

conto delle segnalazioni provenienti da dirigenti, preposti e lavoratori”.

Per quanto riguarda le fasi successive alla valutazione dei rischi viene affermato che, sia

l’attuazione che la gestione del programma di miglioramento dei livelli di salute e

sicurezza e sia la verifica dell’effettiva attuazione del programma di miglioramento dei

livelli di salute e sicurezza è responsabilità del datore di lavoro che dovrà coinvolgere in

entrambe queste fasi il Medico competente (ove previsto), R.L.S./R.L.S.T, Dirigenti,

Preposti e Lavoratori.

La dicitura contenuta nel D.I. di parlare di responsabilità del datore di lavoro nell‟assolvere

questi compiti è stata in parte criticata perché, conformemente agli artt.17,28,29

D.lgs.81/08, più che di responsabilità in merito del datore di lavoro si dovrebbe parlare di

obblighi del datore di lavoro.

62 Pierluigi Rausei, Andrea Rotella “Procedure standardizzate per la valutazione del rischio” ed. 2013

Wolters Kluwer Italia

61

Anche nell‟applicazione delle nuove procedure standardizzate il datore di lavoro, per

effettuare la valutazione dei rischi, dovrà tener conto delle definizioni di “pericolo”,

“rischio” e di “valutazione dei rischi” indicate dall‟art.2 D.lgs.81/08.

3. Applicazione della procedura standardizzata ad un Centro