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- CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 55 – Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 837 e seguenti della L. n. 160/2019, il Capo VII del presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati comunali anche in strutture attrezzate.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'art. 1 della L. n. 160/19 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs, n. 507/93 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo 1, il prelievo sui rifiuti di cui al comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.

3.Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs.

n. 114/98, della Legge Regionale n. 24 del 2015 e s.m.i.

Art. 56 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

Art. 57 - Presupposto del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 58 - Soggetto attivo 1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Toritto.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, affida in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva del canone, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 dello stesso Decreto.

3. Con Deliberazione di Giunta Comunale viene designato un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali relative alla riscossione del canone.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario, che designa un Funzionario Responsabile appartenente alla propria struttura organizzativa, in possesso dei requisiti previsti per Legge.

5. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono di esclusiva prerogativa e competenza comunale.

6. Il Comune provvede a vigilare, anche a mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull’adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

7. Il Comune in caso di affidamento della gestione del canone a terzi attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza all'art. 1 comma 179 della L. n. 296/2006.

8. Sino al perfezionamento dell'affidamento al concessionario, permane la gestione diretta da parte del Comune.

Articolo 59 - Soggetto passivo

Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa

La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 61 - Determinazione delle tariffe annuali e/o giornaliere

1. La tariffa standard annua e/o giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla

collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 62 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il numero dei metri quadrati dell’occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate di 1/3 per occupazioni sino alle 8 ore in ragione della superficie occupata.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 63 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un’unica soluzione

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ogni anno.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

5. Il pagamento del canone deve essere effettuato attraverso i canali di pagamento consentiti dalla Legge per le Pubbliche Amministrazioni ed individuati dal Responsabile del settore economico-finanziario, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e tenuto conto dei sistemi informativi e di pagamento disponibili sul mercato garantendo, sia in caso di riscossione diretta da parte del Comune che in caso di affidamento in concessione del tributo, l'acquisizione diretta da parte del Comune delle entrate riscosse.

6. Qualora la deliberazione delle tariffe avvenga in prossimità della scadenza naturale del 30 Aprile o successivamente, ed al fine di garantire ai contribuenti un congruo periodo di tempo per

effettuare il versamento, con Deliberazione di Giunta Comunale può essere differito il termine per il pagamento del canone. In caso di modificazioni al presente regolamento che incidano sulla quantificazione del canone, il differimento dei termini è previsto dalla stessa deliberazione di approvazione delle stesse. Qualora le modificazioni intervengano successivamente al 30 Aprile, senza che nel contempo venga differito il termine di scadenza dei pagamenti, il contribuente provvederà al versamento della differenza del canone, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione.

Art. 64 - Subentro, cessazione e rimborsi

1. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l’attività a norma del Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L’ufficio può negare il subentro nella concessione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito.

TITOLO X – Disposizioni finali

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