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4. L’ABROGAZIONE DELL’AUTOLIMITAZIONE RIGUARDANTE L’UTILIZZO DELLE

4.1. Cantoni solo parzialmente soddisfatti

Nell’ambito della procedura di consultazione concernente l’approvazione e attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa la maggioranza dei partecipanti alla consultazione accolse favorevolmente l’avamprogetto. Tutti i Cantoni ad eccezione di uno (!) (in casu: il Canton Ticino)94, espressero il loro consenso per l’adesione della Svizzera alla

Convenzione sull’assistenza amministrativa o hanno perlomeno manifestato comprensione in merito.

Tra gli altri oggetti in esame, i Cantoni si espressero in merito alle modifiche della LAAF; per quanto concerne la parziale abrogazione dell’autolimitazione come appena discusso nel precedente capitolo, la maggioranza dei Cantoni, pur con motivazioni diverse95, postulò

l’abrogazione dell’autolimitazione di cui all’art 22 cpv. 6 LAAF96.

A tal proposito secondo il Consiglio di Stato del Canton Ticino “[…] è d'uopo osservare che l'assistenza amministrativa in materia fiscale contempla pure la possibilità di porre domande di chiarimento allo Stato Partner”. Per questo nella Convenzione sull'assistenza è previsto lo strumento dello scambio d'informazioni su domanda. Con la LAAF attualmente in vigore questo meccanismo è però limitato. In effetti giusta l'art. 22 cpv. 6 LAAF le domande di assistenza amministrativa relative a informazioni bancarie possono essere presentate soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero. Oggi solo la presenza di sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali quali la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta e i delitti fiscali (art. 190 LIFD) permettono una deroga del segreto bancario. Con l'introduzione di uno scambio di informazioni spontaneo ed automatico, la limitazione dell'art. 22 cpv. 6 LAAF non è in linea con quanto perseguito in ambito di scambio d'informazioni in materia fiscale. Riteniamo che una possibile interpretazione della volontà del Consiglio federale sia da ricercare nel fatto che il segreto bancario svizzero debba essere tutelato. Secondo il principio di territorialità dev'essere garantito il segreto fiscale, secondo la legislazione svizzera, per soggetti residenti in Svizzera con relazioni bancarie presso istituti svizzeri. Su questo specifico tema avrà comunque modo di esprimersi il popolo svizzero, considerato che I'iniziativa popolare federale "Sì alla protezione della sfera privata" è formalmente riuscita. Rileviamo che nel contesto internazionale non si tratta di tutelare il segreto bancario svizzero, ma solo di poter verificare (tramite una richiesta di informazioni su domanda inerente anche conti bancari esteri) le informazioni provenienti da uno Stato estero, o da un Istituto finanziario estero ricevute senza richiesta dalla Svizzera (segnatamente spontaneamente od automaticamente). A titolo di esempio, si potrebbe ipotizzare di ricevere, mediante lo scambio automatico di

94 Per maggiori informazioni cfr: CONSIGLIO DI STATO DEL CANTON TICINO, Parere approvazione SAI, in:

http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/CdS/procedure_di_consultazione_federale/2015/15_1627_DFE_A ssistenza_in_materia_fiscale_e_scambio_auto.pdf (pagina consultata il 15 febbraio 2017).

95 Per le diverse motivazioni espresse dai Cantoni cfr. DFF, Procedura di consultazione, p. 7. 96 DFF, Procedura di consultazione, p. 7.

informazioni, il saldo e gli interessi di un conto estero non noto all'Autorità preposta all'accertamento fiscale cantonale; sarebbe opportuno poter usufruire delle più ampie possibilità offerte dallo scambio di informazione su domanda per verificare in quale modo e con quale frequenza si alimenta tale conto bancario. Per questo motivo si chiede l'abolizione dell'art. 22 cpv. 6 LAAF”97.

Mentre tale volontà dei Cantoni è poi stata riportata nel Messaggio del Consiglio federale, diversamente è stato per la richiesta di abolizione del divieto di utilizzare informazioni bancarie acquisite grazie all'assistenza amministrativa secondo l’art. 21 cpv. 2 LAAF.

Questa disposizione vieta l'utilizzo di informazioni bancarie, acquisite nell’ambito di una domanda di assistenza amministrativa proveniente dall’estero, che non avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. Avendo introdotto lo scambio spontaneo e lo scambio automatico di informazioni, secondo molteplici Cantoni98, tra cui il Ticino, non vi è

motivo di mantenere questa disposizione. La CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL GE, LU, NW, OW, SO, TG, TI, UR e VD postulavano quindi un abrogazione (o modifica) del cpv. 2 dell’art 21 LAAF.

“Stante l'introduzione dello scambio spontaneo e dello scambio automatico di informazioni non si capisce perché si debbano mantenere queste limitazioni” […] sarebbe insoddisfacente lasciare che le autorità fiscali estere mantengano una migliore posizione rispetto a quelle nazionali”. Secondo la CDCF e i Cantoni AG, BL, GL, NW e UR crescerebbe ulteriormente la disparità di trattamento in quanto potrebbero aumentare le richieste di precisazione dovute allo scambio automatico e allo scambio spontaneo di informazioni.

Per i Cantoni BS e SO la disparità di trattamento si spiega solo con un'errata comprensione di ciò che è il rispetto del segreto bancario svizzero. I Cantoni AR, TG e TI si espressero a favore del segreto bancario, ma ritenevano comunque opportuno modificare questa disposizione.

Il Cantone TG sostenne che non vi era alcuna motivazione e giustificazione oggettiva per peggiorare la propria posizione. Secondo i Cantoni FR e TG, i dati trasmessi ad autorità estere a seguito di richieste di assistenza amministrativa dovrebbero essere disponibili per le autorità fiscali svizzere al fine di applicare e attuare il diritto fiscale svizzero.

La CDCF e i Cantoni GL, SH, UR e VS consideravano inadeguato mantenere questa disposizione ma osservavano anche che attenervisi sarebbe stato condivisibile nella misura in cui si tratti di informazioni coperte dal segreto bancario svizzero a cui non si vuole rinunciare. Questo sarebbe però in contrapposizione con quanto riportato nell'articolo 22 capoverso 6 LAAF, che riguarda informazioni di banche estere99.

Per quanto riguarda il Canton Ticino, il Consiglio federale, in merito alla limitazione dell’utilizzo dei dati ricevuti dalle amministrazioni fiscali durante una procedura di assistenza

97 CONSIGLIO DI STATO DEL CANTON TICINO, Parere approvazione SAI, pp. 10-11. 98 AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, LU, NW, OW, SO, TG, TI e VD

99 DFF, Procedura di consultazione, p. 7, p. 25 ss.; cfr. anche CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio

amministrativa, si è così espresso: “Per quanto concerne l'impiego interno delle informazioni comunicate all'estero, si rileva che secondo l'art. 21 cpv. 2 LAAF, le informazioni bancarie possono essere impiegate soltanto se queste avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. Il Consiglio federale con l'introduzione dello scambio internazionale dei dati non vuole permettere uno scambio di informazioni tra gli istituti bancari con sede in Svizzera e le autorità fiscali. Quest'opinione può essere condivisa se la comunicazione dei dati allo Stato richiedente permetta alla Svizzera, tramite una domanda di assistenza amministrativa, di richiedere ulteriori informazioni sullo stesso oggetto. Si ritiene tuttavia opportuno che i dati comunicati all'estero dovrebbero essere pure a disposizione delle autorità fiscali svizzere ai fini di fare osservare il diritto fiscale svizzero. Il Consiglio federale da parte sua aveva riconosciuto esplicitamente che la Svizzera ha accettato una discriminazione delle autorità fiscali interne per rapporto a quelle estere, che il Canton Ticino aveva a suo tempo condiviso, tuttavia con i cambiamenti nel frattempo intervenuti, non vi è più alcuna giustificazione fondata alla base di questa distinzione, ne consegue che è necessario un adeguamento dell'art. 21 cpv. 2 LAAF” 100.

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