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Capire se un contratto contiene un’operazione di leasing: un esempio

CAPITOLO 1. ASPETTI GENERALI DEL LEASING

2.5. Capire se un contratto contiene un’operazione di leasing: un esempio

Per concludere il presente capitolo si propone di analizzare le caratteristiche di un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2013 tra la società concedente Claris Leasing S.p.A. e, nelle vesti dell’utilizzatrice, una S.r.l. del veneziano che si occupa della produzione di mobili e

55 Par. 12-15, IFRIC 4 – Determinare se un accordo contiene un leasing, disponibile al link http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:it:PDF pag. 447 e seguenti consultato in data 27/09/2016.

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componenti d’arredo per camere da letto. Il testo originale del contratto viene riprodotto nell’Appendice A.

Il bene sottostante è una scorniciatrice, ovvero un macchinario utilizzato per la profilatura del legno. La S.r.l. utilizzatrice è controllata da una società di diritto irlandese, ma a livello italiano non è obbligata alla redazione del bilancio nel rispetto dei principi contabili internazionali. Ai fini che qui interessano tuttavia, si procederà astraendo il contratto dal contesto reale in cui è stato stipulato e dalle concrete modalità con cui esso viene contabilizzato. L’obiettivo è quello di trasferire ad un caso concreto le nozioni che sono state fin qui esposte circa l’identificazione di un’operazione di leasing all’interno di un accordo formale. L’esempio proseguirà nei capitoli successivi, nei quali ci si occuperà di dare evidenza delle corrette modalità di contabilizzazione del contratto, effettuando delle ipotesi e delle simulazioni qualora dovessero mancare dati ed informazioni specifici.

La struttura del contratto prevede soltanto quattro clausole specificatamente concordate tra le parti a proposito: dell’identificazione del bene, delle condizioni della fornitura (prezzo pattuito del bene, luogo e data di consegna e condizioni del pagamento) e delle caratteristiche economiche ed ulteriori condizioni dell’operazione. Per ogni altra informazione che non sia esplicitamente prevista si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente ed il cui contenuto è riportato nel contratto stesso per la parte che riguarda le locazioni di beni strumentali. Il testo completo delle Condizioni Generali è riprodotto nell’apposito Foglio Informativo scaricabile dal sito della Claris Leasing S.p.A. al link http://www.venetobanca.it/documents/11351/62923/FIATZ- CLARIS_LEASING_FOGLIO.pdf (consultato in data 27/09/2016) e di cui si allega una copia nell’Appendice B. Non di minore importanza il fatto che proprio nelle Condizioni Generali, alla pagina 1 del Foglio Informativo, viene individuata la causa del contratto di locazione finanziaria, cioè la concessione del diritto di utilizzare un bene per un determinato arco temporale verso il pagamento di canoni periodici, e con la facoltà finale riscattarne la proprietà attraverso il pagamento di un prezzo prestabilito. Il contratto vero e proprio (allegato all’Appendice A) si occupa per prima cosa di individuare le parti coinvolte nell’operazione, ovvero il Concedente, l’Utilizzatore ed il Fornitore del bene. Già da queste prime

informazioni, oltre che dall’intitolazione dell’accordo, si individua una caratteristica tipica della locazione finanziaria, ovvero il fatto che Concedente e Fornitore siano soggetti giuridici diversi. Il primo è una società di leasing appartenente ad un gruppo bancario, che nell’operazione svolge il mero ruolo di finanziatore. Il secondo invece è una società di tipo industriale, produttrice di macchine e sistemi per la lavorazione del legno e di altri materiali, che ha il compito di vendere la proprietà del bene prescelto dall’utilizzatore alla società di leasing. Altro elemento che denuncia l’appartenenza alla categoria delle operazioni di locazione finanziaria è la condizione contrattuale contenuta al punto “c) Esonero da

responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell’Utilizzatore”, nella quale si

specifica che la Concedente è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità in forza del suo ruolo di mero finanziatore, che nulla ha a che vedere con le caratteristiche tecniche e produttive del bene. Ogni rischio inerente alla proprietà ed al funzionamento del macchinario grava pertanto sull’Utilizzatore e le eventuali garanzie concordate con il Fornitore spettano in egual misura alla Concedente (in quanto giuridica proprietaria del bene) e all’Utilizzatore stesso, che ne sopporta appunto i rischi. La clausola numero “1. Descrizione bene – oggetto

della locazione” si occupa dell’identificazione del macchinario indicando la tipologia (“scorniciatrice automatica”), il modello (“SCM Superset NT PL versione 31U”) ed il

riferimento ad una precedente offerta intercorsa tra Utilizzatore e Fornitore, con la quale le parti avevano convenuto le caratteristiche tecniche e produttive del macchinario, e che interessa alla Concedente al solo scopo di indentificare in modo univoco il bene, senza però che le altre condizioni contenute siano operanti. Si può dire quindi che il bene viene individuato in modo esplicito e che l’adempimento del contratto dipende dall’utilizzo dell’asset specificato. Al locatario viene trasferito il pieno diritto di farne uso per lo svolgimento della propria attività produttiva senza che, né al Fornitore né tanto meno al Concedente, venga attribuita da contratto la possibilità di prendere decisioni in merito al suo utilizzo e alla sua gestione produttiva, oppure ancora di acquisire una quota dei benefici generati e dei ricavi derivanti dalla vendita degli output prodotti. L’unico limite, se così si può chiamare, per il locatario è quello prescritto alla condizione contrattuale “d) Utilizzo e

manutenzione del bene”, nella quale gli viene prescritto di utilizzare il macchinario con

diligenza e nel rispetto del “Manuale delle istruzioni per l’uso” messo a disposizione dal Fornitore. Si tratta di una disposizione che non compromette il pieno potere di controllare ed utilizzare il bene del locatario, ma soltanto di una clausola che ha la funzione di tutelare il Fornitore, il quale chiaramente non è tenuto a garantire l’adeguato funzionamento del macchinario qualora questo venga utilizzato in violazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica, o delle certificazioni produttive che sono state rilasciate in merito al suo funzionamento. Alla luce di questi elementi è pacifico che il contratto di cui ci si sta occupando contiene un’operazione di leasing sia nel rispetto dei requisiti richiesti dallo IAS 17, che di quelli peculiari dell’IFRS 16: viene adeguatamente identificato il bene sottostante e viene trasferito il diritto di utilizzare il bene, inteso come potere di controllarne l’attività produttiva, prendendo decisioni che incidano sui risultati ottenibili, e di appropriarsi dei benefici conseguenti alla vendita degli output realizzati. L’ultima precisazione riguarda la condizione contrattuale ”f) Obbligo di assicurazione”. L’Utilizzatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa contro ogni rischio di danno del bene per tutta la durata della locazione, nella quale si preveda una clausola di vincolo in favore della Concedente (la quale, essendo legittima proprietaria del macchinario fino all’eventuale esercizio del riscatto, è altrettanto sottoposta al rischio che il bene venga distrutto o danneggiato). All’utilizzatore è data la facoltà di stipulare tale polizza per mezzo di una Convenzione tra la Claris Leasing S.p.A. e Generali Italia S.p.A.. Si tratta di una mera alternativa e l’Utilizzatore è libero di stipulare la polizza con altra compagnia di sua preferenza. Inoltre, anche nel caso in cui opti per l’utilizzo della Convenzione di cui è parte la Claris Leasing S.p.A., non si configura una situazione di coesistenza di più accordi di diversa natura giuridica da andare a separare ai fini della contabilizzazione e rappresentazione in bilancio, perché Utilizzatore e Compagnia Assicurativa provvederanno a stipulare un contratto distinto e totalmente autonomo anche nelle condizioni economiche (non si presenta quindi la necessità di andare a scomputare l’onere assicurativo dall’ammontare totale dei pagamenti dovuti per la locazione).