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TITOLO I – Capitolo 1

DEFINIZIONI

1. Definizioni generali

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

1. “EBA”: l’Autorità bancaria europea;

2. “ESMA”: l’Autorità europea dei servizi finanziari e dei mercati;

3. “CONSOB”: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

4. “CRD”: la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e successive modificazioni;

5. “CRR”: il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e successive modificazioni;

6. “IFD”: la direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alla vigilanza prudenziale sule imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE;

7. “IFR”: il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014;

8. “MIFID2”: la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, e successive modificazioni;

9. “MIFIR”: il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n.

648/2012, e successive modificazioni;

10. “TUB”: il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni;

11. “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni;

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

PARTE INTRODUTTIVA

Titolo I: Definizioni e ambito di applicazione Capitolo 1: Definizioni

12. “Circolare della Banca d’Italia 285/2013”, la Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, e successive modificazioni;

13. “impresa di investimento”: l'impresa come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), dell’IFR;

14. “impresa di investimento dell’Unione europea” o “impresa di investimento UE”: l’impresa come definita nell’articolo 1, comma 1, lettera f), del TUF;

15. “impresa di paesi terzi”: l’impresa come definita nell’articolo 1, comma 1, lettera g), del TUF diversa dalla banca;

16. “Regolamento intermediari”, il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15.2.2018 e successive modificazioni;

17. “Regolamento governance”, il Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, adottato con delibera della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 e successive modificazioni.

18. “Regolamento Delegato (UE) 2015/61”, il regolamento delegato della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi;

19. “Regolamento Delegato (UE) 2017/1943”, il regolamento delegato della Commissione del 14 luglio 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento;

20. “Regolamento Delegato (UE) 2017/1946”, il regolamento delegato della Commissione dell’11 luglio 2017 che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento;

21. “Regolamento Delegato (UE) 2017/565” il regolamento delegato della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

22. “Regolamento Delegato (UE) 2021/2153”, il regolamento delegato della Commissione del 6 agosto 2021, che integra la direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;

23. “Regolamento Delegato (UE) 2022/25”, il regolamento delegato (UE) 2022/25 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K di cui all’articolo 15 di tale regolamento;

24. “Regolamento Delegato (UE) 2022/26”, il regolamento delegato (UE) 2022/26 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

PARTE INTRODUTTIVA

Titolo I: Definizioni e ambito di applicazione Capitolo 1: Definizioni

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la nozione di conti separati per garantire la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento;

25. “Regolamento Delegato (UE) 2022/76”, il regolamento delegato (UE) 2022/76 della Commissione, del 22 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli adeguamenti dei coefficienti del fattore K «flusso di negoziazione giornaliero» (K-DTF);

26. “Regolamento Delegato (UE) 2022/244”, il regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione, del 24 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’importo del margine totale per il calcolo del fattore K

«margine di compensazione fornito» (K-CMG);

27. “servizi e attività di investimento”, i servizi e le attività di cui all’articolo 1, comma 5, del TUF;

28. “società di intermediazione mobiliare” o “SIM”: l'impresa come definita nell’articolo 1, comma 1, lettera e) del TUF;

29. “SIM di classe 1”, la SIM che soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1) lettera b), del CRR;

30. “SIM di classe 1-minus”, la SIM che soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, dell’IFR;

31. “SIM di classe 2”, la SIM diversa dalle SIM di classe 1, di classe 1-minus e di classe 3;

32. “SIM di classe 3”, la SIM che soddisfa tutti i requisiti previsti dall’articolo 12, paragrafo 1, dell’IFR per essere qualificata come impresa di investimento piccola e non interconnessa;

33. “Autorità di vigilanza di gruppo”, l’autorità come definita nella Parte I, Tit.1, Cap.2, Sez. III del presente Regolamento.

Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel TUF.

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE SIM

PARTE INTRODUTTIVA

Titolo I - Definizioni e ambito di applicazione Capitolo 2 - Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – CAPITOLO 2