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CAPO APERTURA E GESTIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 1. Apertura delle Offerte economiche

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al Capo 19 o, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in seduta pubblica secondo le previsioni di cui al punto 19.1.1, procede all’apertura delle Buste dell’Offerta economica in sequenza e provvede:

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;

b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;

c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;

d) ad accertare la sussistenza dei vizi o delle condizioni di cui al successivo punto 21.2 e, se accertate, ad escludere l’Offerta;

e) a formulare la graduatoria delle Offerte economiche, dopo le eventuali esclusioni di cui al punto 21.2.

21.2. Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta Economica

Sono escluse, dopo l’apertura della «Offerta Economica», le offerte:

a) mancanti di qualunque sottoscrizione;

b) sottoscritte ma mancanti della sottoscrizione del soggetto competente per la firma o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati, in violazione delle prescrizioni di cui al Capo 17, lettera c), se tale vizio è rilevato direttamente nella fase di cui al punto 19.1.2, prima della verifica dell'idoneità degli Offerenti e dell’individuazione dei soggetti competenti alla firma di cui al punto 19.2.1;

c) che incorrono in una delle seguenti condizioni:

--- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;

--- l’indicazione del ribasso è espressa in forma abnorme per l’errata sequenza delle cifre o dei caratteri, oppure per l’ambigua collocazione della punteggiatura (della virgola o dei punti che distinguono le migliaia o i decimali) salvo che, in quest’ultimo caso, la volontà dell’Offerente possa essere ricostruita mediante chiara e inequivocabile interpretazione;

--- l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;

d) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

e) che non riportano una o ambedue le indicazioni di cui all’articolo 95, comma 10, del Codice, richieste a pena di esclusione dal Capo 17, lettera d);

f) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, anche se la circostanza non era stata accertata o non era stata definitivamente accertata nella fase di cui al punto 19.1.2, lettera b).

21.3. Offerte anomale o anormalmente basse

Ai sensi dell’articolo 97, comma 3-bis, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 5 (cinque) il RUP, o il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase lettura delle Offerte economiche, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, in seduta pubblica, procede ai sensi dei punti seguenti.

21.3.1.Individuazione delle Offerte anomale in presenza di almeno 15 (quindici) offerte ammesse

Ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero non inferiore a 15 (quindici) si procede come segue:

a) escludendo (in realtà con accantonando) il 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, è effettuato il calcolo:

--- della somma dei ribassi percentuali delle offerte ammesse,

--- della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse (ottenuto dividendo la somma di cui al trattino precedente per il numero delle offerte ammesse);

--- le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10% (dieci per cento), siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì accantonate (come fossero un’unica offerta);

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (senza considerare le offerte accantonate) che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), secondo trattino;

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica (di cui alla lettera a), secondo trattino) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola (inteso come prodotto della prima cifra per la seconda cifra) della somma dei ribassi di cui alla lettera a), primo trattino (senza considerare le offerte accantonate) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

e) le operazioni che precedono sono riepilogate nella seguente formula:

Soglia di anomalia = M + S x [1 - (c1 x c2 / 100)], dove:

M = media aritmetica delle offerte di cui alla lettera a), secondo trattino;

S = scarto medio aritmetico di cui alla lettera b),

c1 = prima cifra decimale dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), primo trattino, c2 = seconda cifra decimale dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), primo trattino.

21.3.2.Individuazione delle Offerte anomale in presenza di meno di 15 (quindici) offerte ammesse

Ai sensi dell’articolo 97, comma 2-bis, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 15 (quindici) si procede come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10% (dieci per cento), siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (senza considerare le offerte accantonate) che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% (venti per cento) della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

21.3.3.Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 21.3.1 oppure al punto 21.3.2. Alle predette offerte anomale si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai sensi degli articoli 36, comma 9 e 97, comma 8, del Codice dei contratti, sono escluse automaticamente, a meno che si verifichi una delle condizioni di cui alle lettere b) e c);

b) non si procede all’esclusione automatica di cui alla lettera a), in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5 (cinque);

c) non si procede altresì all’esclusione automatica di cui alla lettera a) se una o più offerte ammesse siano state presentate da un Operatore economico stabilito in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o da un Offerente in Forma aggregata al quale tale Operatore economico sia aggregato, la cui offerta sia pari o superiore alla soglia di anomalia di cui ai punti 21.3.1 o 21.3.2; qualora tale Operatore economico sia successivamente escluso ai sensi del Capo 19, trova applicazione l’esclusione automatica di cui alla lettera a);

d) nei casi di cui alle lettere b) e c) è attivato il sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta mediante giustificazioni n contraddittorio ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, come previsto al Capo 22.

21.3.4.Proposta di aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione può essere formulata anche implicitamente e senza soluzione di continuità con la conclusione a verbale dei procedimenti di cui alla lettera a) o alla lettera b). Il RUP formula la proposta di aggiudicazione di cui all’articolo 32, comma 5, del Codice di contratti:

a) alla conclusione del procedimento di esclusione automatica delle Offerte anomale di cui al punto 21.3.3, lettera a), a favore dell’Offerente economico che ha presentato l’Offerta economica più vantaggiosa nella misura immediatamente inferiore alla soglia di anomalia;

b) alla conclusione del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al Capo 22,

qualora, in assenza delle condizioni previste dalla norma per l’esclusione automatica, come previsto al punto 21.3.3, lettera b) o lettera c), a favore dell’Offerente economico che ha presentato l’Offerta economica più vantaggiosa adeguatamente giustificata come congrua.

22. CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE