La Società assicura le spese di cui all’Art. TL1 “Oggetto della garanzia”, relativamente ai seguenti casi:
1. Delitti colposi e contravvenzioni
Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. Delitti dolosi
Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell’attività assicurata.
La garanzia opera solo nei seguenti casi:
a. l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
b. il reato è derubricato da doloso a colposo;
c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire a D.A.S. tutte le spese da essa anticipate. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente a D.A.S. la copia della sentenza definitiva.
3. Danni subiti
Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dall'amministratore e dai singoli condòmini per i casi che riguardano le singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso.
4. Vertenze contrattuali
Vertenze contrattuali proprie o di controparte relative al condominio contraente.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
La garanzia opera con la seguente limitazione.
Limite Valore in lite uguale o superiore a 500 euro
5. Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e restauro delle parti comuni
Sono garantite le spese sostenute per le vertenze contrattuali con le imprese incaricate di effettuare la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo e il restauro delle parti comuni dell’immobile.La garanzia vale solo per le spese sostenute dal Contraente.
La garanzia opera con la seguente limitazione.
Limite 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
6. Vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile
Sono in copertura le spese sostenute per le vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità immobiliare.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dai condòmini per le singole unità immobiliari che rinunciano all’utilizzo dell’impianto centralizzato.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite Valore in lite uguale o superiore a 500 euro
Limite 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
7. Rapporti di lavoro
Vertenze individuali relative a rapporti di lavoro con i dipendenti del Condominio, addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione dello stesso.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
8. Recupero quote condominiali
Vertenze per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi.
D.A.S., accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, gestirà la trattazione stragiudiziale della vertenza e pertanto porrà in essere ogni azione intesa al recupero dei crediti purché sussistano oggettive possibilità di recupero. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale non riesca, il sinistro nella fase giudiziale verrà gestito ai sensi dell'Art. STL4 "Gestione del sinistro".
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite Valore in lite uguale o superiore a 250 euro
Limite 50.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
9. Violazione del regolamento condominiale o di norme di legge
Le vertenze nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti alla disciplina del condominio.
La Società sosterrà inoltre le spese legali per il recupero delle somme anticipate dal Condominio per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare per l'integrazione del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell'amministratore delle informazioni necessarie alla tenuta del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) ai sensi dell'art. 1130 c.c..
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
10. Diritto di proprietà e altri diritti reali
Vertenze in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali relative al condominio.
Per vertenze in materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché la richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contrente e dai singoli condomini.
11. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali
Resistere all'impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.
La presente garanzia viene inoltre prestata al Condominio per resistere al ricorso per la revoca dell'amministratore proposto all'autorità giudiziaria da uno o più condomini. In tal caso la garanzia è prestata esclusivamente a condizione che vi sia stata una delibera assembleare di conferma dell'amministratore stesso. In caso di revoca giudiziale dell'amministratore, la Società non proporrà azione di surroga nei confronti dell'amministratore per recuperare le somme liquidate in sede giudiziale a favore del Condominio.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
12. Danni causati da animali domestici
Spese di resistenza per le richieste di risarcimento danni causati da animali domestici. La garanzia viene prestata esclusivamente ai singoli condomini per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti per lesioni personali provocate da animali domestici di proprietà dei condomini. La presente garanzia opera per casi assicurativi insorti nell'area condominiale.
In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia in merito alla copertura del sinistro.
NOTA BENE:
La garanzia opera a primo rischio, qualora:
• la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.
• la polizza di Responsabilità Civile non esista.
La garanzia opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In questo caso la garanzia è valida per la parte di danno eccedente il massimale.
LIMITAZIONI
La prestazione non opera nei seguenti casi:
• l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
• la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;
• il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.
13. Pacchetto sicurezza
a. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, e in materia di tutela dell’ambiente sono coperte le spese sostenute:
• in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
• per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
b. In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
• In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
• in procedimenti penali per delitti dolosi, se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
• La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
• per resistere a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall’Assicurato.
• per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
• per i reclami all’autorità competente.
PACCHETTO SICUREZZA - NOTA BENE
In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.
La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Condominio contraente.
Nelle materie previste dai punti a. e b. le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, purché le attività siano svolte su incarico del Condominio contraente.
Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie le garanzie sono prestate con la seguente limitazione.
Limite Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro