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in caso di affidamento in concessione la legittimazione impositiva attiva del rapporto tributario è in capo al

Concessionario

In caso di affidamento in concessione del “Servizio di ac-certamento e riscossione dei tributi locali”, la legittimazio-ne impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comu-ne in capo al Concessionario, e quindi, quest’ultimo è il

soggetto tenuto all’emissione dell’avviso di accertamento e all’introito diretto del gettito tributario.

Il caso

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale Corte di Cassazione - Ordinanza n. 2841 del 6 febbraio 2020

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale dell’Agenzia delle Entrate

1 Cfr. Ordinanze Corte di Cassazione nn. 17491/2017, 26401/2019 e Sentenza Corte di Cassazione n. 7794/2019 2 Sentenza Corte Costituzionale n. 238/2009.

aveva accolto l’appello proposto dalla Società conces-sionaria avverso la Sentenza di primo grado, con cui era stata invece affermata la carenza di legittimazione attiva in capo alla Società, in relazione ad un avviso di accerta-mento Tarsu emesso nei confronti del contribuente, per il periodo 2009 e 2012, per effetto dell’annullamento delle Delibere comunali relative all’affidamento del Servizio.

Il Giudice di appello osservava infatti che doveva comun-que ritenersi sussistente il potere di accertamento, non ravvisandosi nelle predette Delibere, che potevano esse-re vagliate in via incidentale, alcun vizio di legittimità, sia sotto il profilo formale che sostanziale.

La Commissione tributaria regionale evidenziava inoltre che la Delibera con cui il Comune aveva annullato le De-libere di affidamento del Servizio era poi stata annullata dal Tar, non essendovi quindi alcuna ragione per ritenere insussistente il potere di riscossione e di accertamento;

potere che era stato in ogni caso confermato anche da successiva Delibera comunale, che aveva convalidato l’attività svolta dalla Concessionaria.

Il medesimo Giudice rilevava poi che le contestazioni di merito sollevate dalla parte contribuente erano connotate da una estrema genericità e che pertanto si doveva con-fermare la correttezza del calcolo dell’imposta anche in relazione alla superficie tassabile.

Avverso tale Sentenza il contribuente proponeva infine ricorso per Cassazione, deducendo, per quanto di inte-resse, la violazione dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, non-ché degli artt. 56 e 57 del Dlgs. n. 163/2006. Il ricorrente censurava in particolare la valutazione espressa dalla Ctr in relazione alle Delibere comunali del 2014, ritenendola carente di motivazione.

La decisione

In ordine alla prospettata carenza di motivazione circa la legittimità dell’affidamento in concessione del “Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della Tarsu”, se-condo la Suprema Corte la censura era generica e non si confrontava con la ratio decidendi.

La Decisione impugnata, sul punto, aveva infatti ritenuto, non solo di poter sindacare la legittimità delle Delibere co-munali di affidamento dell’incarico, esprimendo una sua valutazione, ma aveva anche rilevato che il Provvedimen-to emesso dal Comune era staProvvedimen-to a sua volta annullaProvvedimen-to dal Giudice amministrativo, sottolineando altresì, come visto, che il potere di accertamento e riscossione era stato an-che confermato, con successiva Delibera, relativamente

all’arco temporale in cui rientrava l’avviso di accertamento oggetto di causa.

I Giudici di legittimità rilevano poi che la stessa Cassazio-ne ha più volte ribadito il Principio geCassazio-nerale per cui, in caso di affidamento in concessione dei “Servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali”, la legittimazione impositi-va attiimpositi-va deve intendersi trasferita dal Comune in capo al Concessionario, essendo quindi quest’ultimo il soggetto tenuto all’emissione dell’avviso di accertamento e all’in-troito diretto del gettito tributario, essendo tali attività ri-conducibili al circuito di applicazione-gestione-riscossione del Tributo1.

Né - evidenzia la Corte - varrebbe obiettare che, trattando-si di materia impotrattando-sitiva, la legittimazione all’accertamento non potrebbe che spettare, in via esclusiva, all’Ente pub-blico, in quanto titolare della relativa pretesa oltre che de-stinatario finale dell’introito, dovendosi infatti considerare che, ferma restando la natura tributaria e non corrispettiva della Tia2 come della Tarsu, non si tratta nella specie di

“estrinsecazione autoritativa di attività impositiva”, bensì di attuazione in concreto di una pretesa impositiva, i cui presupposti applicativi e parametri economici di debenza sono stati in effetti precedentemente individuati proprio dal Comune, nell’osservanza di quanto stabilito dalla legge.

In altri termini, se è vero che l’attività impositiva delegata dalla legge statale non può che spettare in via esclusiva all’Ente Locale (art. 49, comma 8: “la tariffa è determinata dagli Enti Locali, anche in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al Servizio”), inteso quale soggetto attivo e responsabile dell’imposizione, altrettanto indubbio è che l’emissione dell’avviso di accertamento non rientra nell’esercizio di tale attività, quanto in quella di gestione e recupero del Tributo secondo la disciplina già emanata dallo stesso Comune con le Delibere di approvazione dei Regolamenti concernenti il “Servizio raccolta rifiuti e della relativa tariffa”.

Non veniva dunque così inficiato il Principio secondo cui

“l’affidamento da parte dell’Ente Locale della gestione dei rifiuti urbani ad un gestore esterno, ai sensi del Dlgs. n.

22/1997, art. 23, non comporta, né consente, il trasferi-mento del potere di determinare la tariffa prevista dal suc-cessivo art. 49; sia perché deve essere l’Ente impositore, assumendosene la responsabilità politica, ad individuare il gettito ritenuto sufficiente per la gestione del Servizio da affidare a terzi, sia perché, altrimenti, operando il gestore in regime di monopolio, la tariffa sarebbe sostanzialmente

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determinata al di fuori di ogni tipo di controllo, sia quello privato della concorrenza, sia quello politico”3.

E del resto in ambito analogo (Ici), sottolinea ancora la Corte, è stato affermato il Principio di legittimità secon-do cui “qualora il Comune, in applicazione del Dlgs. n.

446/1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni - in materia di en-trate, anche tributarie, affidi il ‘Servizio di accertamento e riscossione della Tassa’, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del Tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto Concessionario, ai quali è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative contro-versie”4.

Osservazioni

In conclusione, qualora il Comune affidi il Servizio non solo di riscossione delle Imposte locali ma anche di accer-tamento, mediante apposita convenzione, a soggetti terzi, all’attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie.

L’affidamento da parte dell’Ente Locale della gestione dei rifiuti urbani ad un gestore esterno non consente comun-que infatti il trasferimento del potere di determinare la ta-riffa, che deve essere determinata con Delibere comunali e che non rientrano neppure tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento5.

3 Sentenza Corte Cassazione, Sezioni Unite, n. 8313/10.

4 Sentenze Corte di Cassazione nn. 1138/2008, 6772/2010 e 20852/2010.

5 Cfr. Sentenza Corte di Cassazione n. 1486/2020.

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