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Caso particolare: Il leasing immobiliare

3 Il Trattamento fiscale delle operazioni di leasing

3.4 Caso particolare: Il leasing immobiliare

Con la modifica relativa all’abolizione delle deduzioni extracontabili, il Legislatore compie un passo indietro rispetto al principio di neutralità fiscale (D.Lgs.28/2/2005 n°38) tra soggetti IAS e soggetti NON IAS.

Come abbiamo visto, tutto ciò comporta un diverso carico fiscale per le imprese che contabilizzano le operazioni di leasing finanziario con il metodo finanziario rispetto a quelle che le contabilizzano con il metodo patrimoniale, che invece rimangono immuni alla modifica legislativa.

Per i soggetti NON IAS, l’applicazione del metodo patrimoniale non sempre da una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale del soggetto utilizzatore, specialmente quando i contratti di leasing hanno per oggetto beni immobili.

Tale tipologia di beni è caratterizzata dal fatto che spesso l’opzione di riscatto ha un valore eccessivamente minore rispetto al valore di mercato, il che può portare a disfunzioni informative.

In determinati casi di locazione finanziaria di immobili di ingente valore, dove appare evidente l’intenzione dell’impresa di esercitarne l’opzione di riscatto, adottare il metodo patrimoniale comporterebbe la redazione, per tutti gli anni di durata del contratto, di un bilancio non conforme alla dotazione di risorse di cui dispone l’impresa.

Inoltre tale assenza di conformità può falsare il rating delle imprese, ovvero il merito creditizio che le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad assegnare alle imprese in seguito all'introduzione di Basilea 2.

Per questi motivi tali soggetti si sono sentiti legittimati a contabilizzare le operazioni relative a immobili strumentali con il metodo finanziario in luogo di quello patrimoniale, esercitando la deroga di cui al comma 4 dell’art.2423 C.c.

Parte della dottrina sostiene che tali soggetti dovrebbero comunque vedersi riconosciuti in deduzione i differenziali scaturenti dal confronto tra i due metodi di contabilizzazione. Questa tesi si fonda sul disposto della lett. b), comma 4, art.109 del TUIR76.

Questa disposizione afferma che “le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati a conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”.

La deduzione del differenziale, visto l’abrogazione del quadro EC, dovrebbe essere operata mediante apposita variazione in diminuzione nel quadro RF del Modello Unico. E’ vero, infatti, che il comma 7 dell’art.102 del TUIR prevede che la deduzione sia subordinata al previo transito dei canoni a conto economico, ma è anche vero che questa è una norma di sistema prevista ad hoc per quei soggetti che adottano il metodo patrimoniale.

I soggetti che, seppur non obbligati all’adozione degli IAS, adottano il metodo finanziario dovrebbero vedersi riconosciuti i differenziali in quanto non rientrano nel campo d’azione del terzo periodo dell’art.83 del TUIR e non subiscono la rilevanza fiscale del bilancio d’esercizio.

Conclusioni

Il fenomeno del leasing, come abbiamo visto, prende origine dal comportamento economico di alcuni operatori spinti dall’esigenza di ricercare fonti di finanziamento alternative, necessarie per l’acquisizione dei fattori produttivi a fecondità ripetuta. Nato come contratto atipico perché non espressamente disciplinato dal Codice Civile, trova la sua tipicità sociale grazie alla sua veloce diffusione in quanto strumento “idoneo a realizzare interessi meritevoli di tutela”.

Possiamo distinguere il leasing, in base alla tipologia di contratto, in due macroclassi: operativo e finanziario.

Il leasing operativo è assimilabile, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello contabile, alla locazione di un qualsiasi bene.

Il leasing finanziario, a prescindere dai vari criteri adottati per la sua identificazione, prevede il sostanziale trasferimento in capo al locatario della maggior parte dei rischi e benefici inerenti la proprietà del bene.

La contabilizzazione delle operazioni di leasing avviene in maniera differente a seconda della normativa e dei principi contabili adottati da ciascuna impresa.

La disciplina del Codice Civile e i principi contabili nazionali prevedono, per entrambe le tipologie di leasing, che l’impresa utilizzatrice le contabilizzi attraverso il metodo patrimoniale.

Questo metodo impone che i canoni di leasing, così come fatturati dal locatore, siano imputati a conto economico rispettando il principio della competenza economica.

Se da un lato tale tecnica contabile è perfetta per la rappresentazione delle operazioni di leasing operativo (infatti è il metodo applicato anche in ambito internazionale), non rispecchia pienamente la sostanza economica del leasing finanziario. Infatti quest’ultima ha una palese funzione di finanziamento.

La consapevolezza di tale inadeguatezza in aggiunta a motivazioni di convenienza fiscale, non sono state sufficienti a produrre cambiamenti a livello legislativo tali da indurre opportune modifiche al metodo contabile.

Nel mese di maggio 2008 la Fondazione OIC, per l’attuazione delle direttive dell’Unione Europea, ha approvato una proposta di modifica del Codice Civile che prevede un nuovo schema di Bilancio d’esercizio.

Il nuovo modello è molto simile a quello previsto dai principi contabili internazionali sia come struttura che come contenuto. Inoltre si correda di molte regole di contabilizzazione di derivazione IASB, tra cui quella per la contabilizzazione del leasing finanziario.

La modifica proposta dall’OIC, di cui è ancora incerta la data di entrata in vigore, farà si che tali operazioni vengano contabilizzate con il metodo finanziario, così come previsto dalle disposizioni dello IAS 17.

Con il metodo finanziario si iscrive il bene oggetto del contratto tra le attività come se fosse stato acquistato e contestualmente viene acceso il debito di finanziamento verso la società concedente.

I canoni pagati dall’utilizzatore sono suddivisi in due parti: una relativa al rimborso del capitale e l’altra agli interessi afferenti al finanziamento. Mentre questi ultimi sono imputati a conto economico per competenza, la quota relativa al capitale diminuisce direttamente il debito residuo. Inoltre il locatario provvede all’ammortamento del bene ogni esercizio.

La disciplina fiscale prevista per il leasing è stata oggetto negli ultimi anni di notevoli cambiamenti.

Inizialmente le disposizioni del TUIR prevedevano esclusivamente la deducibilità di quei costi preventivamente imputati a conto economico.

Quindi le società che adottavano il metodo patrimoniale potevano dedurre interamente i canoni di leasing di competenza (sempre che la durata del contratto fosse almeno la metà del periodo di ammortamento del bene); mentre quelle che adottavano il sistema finanziario erano penalizzate da una minor quota deducibile.

Infatti la sommatoria tra ammortamenti e interessi di competenza risultava essere nettamente inferiore rispetto al totale dei canoni poiché la durata del contratto di leasing è sempre inferiore a quella del periodo di ammortamento.

La disciplina delle deduzioni extracontabili (introdotta con D.Lgs 38/2005), oltre a configurarsi come “possibile soluzione” al problema dell’inquinamento fiscale del bilancio, ha eliminato la disparità di trattamento fiscale tra i due metodi.

Alle imprese che, per scelta o per obbligo, adottavano il metodo finanziario era concessa la possibilità di dedurre la differenza tra canoni di leasing (calcolati con il metodo patrimoniale) e la somma tra ammortamenti e interessi imputati a conto economico.

La deduzione avveniva extracontabilmente compilando un apposito prospetto da inserire in dichiarazione dei redditi (il quadro EC) nel quale erano inseriti i valori civilistici e i valori fiscalmente riconosciuti. Il disallineamento che ne scaturiva era destinato ad essere riassorbito nel tempo.

Il Legislatore nella Finanziaria 2008 ha portato l’ennesima rivoluzione in materia di leasing, compiendo un passo indietro per quanto riguarda il suddetto principio di neutralità fiscale.

La prima modifica riguarda il limite minimo di durata dei contratti di leasing. Per dedurre i relativi canoni, il nuovo art.102 del TUIR, ha fissato a 2/3 del periodo di ammortamento la durata minima del contratto.

Nell’intento di rafforzare il principio di derivazione il Legislatore ha abrogato per intero la disciplina delle deduzioni extracontabili, riportando di fatto la disciplina fiscale alla situazione antecedente al D.lgs 38/2005.

Con tale manovra, oltre ad alimentare di nuovo il rischio di interferenze fiscali nel bilancio (fenomeno definito come inquinamento fiscale del bilancio), ha ricreato i presupposti di svantaggio fiscale per le imprese che adottano il metodo finanziario. Le imprese IAS adopter possono comunque bilanciare l’effetto che l’abrogazione ha provocato sul bilancio grazie alla modifica dell’art.83 del TUIR, che conferisce al bilancio IAS piena rilevanza fiscale.

Le imprese che, pur non adottando l’intero corpo IAS, utilizzano il metodo finanziario esercitando la deroga ex art.2423 C.c., non rientrano sotto alcuna disciplina specifica e subiscono interamente la penalizzazione.

In conclusione è interessante osservare come le modifiche legislative protagoniste dello scenario 2008 siano in conflitto tra loro.

Se da una parte la Fondazione OIC propone una manovra che ha l’obiettivo di armonizzare e integrare le disposizioni sul bilancio presenti nel nostro paese con quelle internazionali, dall’altra il Legislatore fiscale pone dei freni a tale processo.

A seguito di questo contrasto le imprese sono disincentivate ad adottare i principi contabili internazionali perché risultano meno convenienti da un punto di vista fiscale.

Bibliografia

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• Il sole24ore, sistema Frizzera, I focus fiscali, 3 marzo 2008;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, I focus fiscali, 5 maggio 2008;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale, I quaderni, Aprile 2008;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, I focus fiscali, 1 gennaio 2008;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°39, 23 ottobre 2008;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°17, 1 maggio 2008;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°46, 12 dicembre 2002;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°12, 25 marzo 2004;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°34, 17 settembre 1998;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°48, 24 dicembre 1998;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°28, 13 luglio 2000;

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• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°34, 18 dicembre 2003;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°19, 15 maggio 2003;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°11, 18 marzo 2004;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°23, 13 giugno 2002;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°45, 1 dicembre 2005;

• Il sole24ore, sistema Frizzera, La settimana fiscale n°11, 16 marzo 2006;

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• Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffré, Milano, maggio-giugno 1982 CASSANDRO P.E. “sui principi contabili generalmente accettati secondo la normativa nordamericana”.

Un ringraziamento particolare lo rivolgo al mio relatore per l’attenzione e la disponibilità che mi ha dimostrato in questi mesi.

Lo rivolgo ai miei genitori che mi hanno permesso di affrontare con tranquillità e serenità questo percorso di formazione e di crescita, incoraggiandomi a migliorare. Lo rivolgo a mia sorella Federica per il solo fatto di esserci.

Lo rivolgo a Francesca (e i suoi amuleti) per la forza e l’amore che ogni giorno mi dà. Infine voglio ringraziare Attilio, di notevole aiuto per la correzione di questa tesi, e tutti gli Amici che in questi anni mi sono stati vicino, con cui ho condiviso esperienze irripetibili.