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in caso di rateazione, occorre maggiorare prima l’importo da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese

Le scadenze corrette per il versamento del saldo Iva (aggiornate con provvedimento del 15.01.2018):

4) in caso di rateazione, occorre maggiorare prima l’importo da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese

successivi al 16.03 e successivamente calcolare lo 0,33%

sull’importo mensile di ogni rata successiva alla prima.

I

L QUADRO

VN:

LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

• Il quadro VN è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2017 una

dichiarazione Iva integrativa a favore (art. 8, c. 6-bis Dpr n. 322/1998) oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (esempio: integrativa 2015, anno 2014, presentata nel 2017).

• Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa (art. 8, c. 6-quater Dpr n. 322/1998).

Negli altri casi (correttiva o integrativa entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa)

occorre barrare le caselle presenti nella sezione «Tipo di dichiarazione» 109

Per il quale si

Campo riservato alla società controllante di un gruppo Iva se il credito, da indicare nella colonna 3, deriva dal prospetto IVA 26 PR di un’integrativa presentata nel 2016 relativa al medesimo gruppo Iva.

Credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dall’integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. L’importo, rilevante per determinare il saldo annuale e deve essere indicato nel rigo VL11 o nel rigo

VW30 se è barrata la colonna 2. Codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal soggetto che l’ha presentata (es.: incorporazione se l’integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante).

In presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il 1° dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha presentato l’integrativa (esempio: se la società incorporata ha presentato nel 2016, prima dell’operazione straordinaria, un’integrativa a favore e la società incorporante compila per se stessa un modulo e per la società incorporata 2 moduli, riferiti a 2 attività gestite con contabilità separata, nella colonna occorre indicare il n. 2).

• Se nell’anno 2017 sono state presentate dichiarazioni

integrative relative a diversi anni e/o diversi soggetti

(vedi col. 4) occorre compilare un rigo del quadro VN per ciascuna annualità e per ciascun soggetto.

• Se nell’anno per cui è presentata la dichiarazione

integrativa il soggetto non partecipava alla liquidazione dell’Iva di gruppo a cui partecipa, invece, nel 2017, il

credito indicato in colonna 3 non può confluire nel gruppo Iva, poiché relativo a un periodo d’imposta precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

• La compilazione di più moduli a causa della presenza di

più quadri VN non modifica il numero di moduli di cui si

compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

• I contribuenti con contabilità

separate devono presentare il frontespizio e un modulo per ogni contabilità separata.

• I quadri VB, VC, VD, VI, VH, VK, VT, VX e VO, nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL devono essere

compilati una sola volta sul 1° modulo, indicandovi i dati

riepilogativi di tutte le attività.

Se il contribuente ha applicato,

anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi

differenti d’imposta (regime

normale IVA, regime speciale dell’agricoltura, ecc.), occorre

compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime.

LA CONTABILITÀ SEPARATA

(ART. 36 DPR N. 633/1972) SCHEMI OPERATIVI

Nella parte superiore di tutte le pagine costituenti ogni modulo deve essere riportato:

• il codice fiscale del contribuente;

• il numero progressivo del modulo di cui la pagina fa parte.

In caso di dichiarazione costituita da un unico modulo,

su tutte le pagine deve essere riportato il numero «01».

Per ogni modulo compilato,

occorre barrare le caselle (in fondo al Quadro VL) relative ai quadri compilati.

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.

In particolare, si precisa che:

• i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del

quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola contabilità separata. Pertanto, devono essere compilati in ciascun modulo;

• i dati da comprendere nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3

del quadro VL, nonché nei quadri VB, VC, VD, VI,VH, VK, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono,

quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul 1° modulo compilato.

Nota bene

• Nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità

separata, tra le quali figuri anche un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA,

per quest’ultima attività non vi è l’obbligo di inserire nella dichiarazione il relativo modulo (esempio: agricoltori ex all’art. 34, c. 6; esercenti attività di intrattenimento ex art. 74, c. 6).

• I contribuenti che, invece, esercitano sia attività imponibili sia

attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire

nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.

• Se i contribuenti si sono avvalsi, per l’attività esente, della

dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, nel modulo

relativo all’attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti, nonché l’ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.

I contribuenti obbligati per legge (art. 36,

commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate

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