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PARTE II: PROFILI COMPARATISTIC

6 Il caso spagnolo

6.1

Le fonti

Il sistema penitenziario spagnolo204 si fonda principalmente sulle seguenti fonti: la Consitución Española (del 1978), la Ley Organica Penitenciaria (del 1979) e il Reglamento Penitenciario (del 1996). Il

fine principale da esso perseguito è, da un lato, quello di punire, con la privazione della libertà, chi viola il Codice Penale; e, dall‟altro, quello di aiutare la persona, in base alle sue predisposizioni affinché, una volta riacquisita la libertà, non commetta ulteriori delitti.

Partiamo dalla Costituzione205.

La prima disposizione che in questa sede assume rilevanza, è sicuramente l‟articolo 15 dove si afferma che «tutti hanno diritto alla

vita e alla integrità fisica e morale, senza poter essere in alcun caso sottoposti a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti. È

204

V. Normativa penitenziaria, Ministerio del interior, Governo de Espana, www.institucion

penitenciaria.es /web/portal/documentos/normativa/

205

Il testo completo della Costituzione spagnola è consultabile sul sito:

157

abolita la pena di morte, salvo quanto possano disporre leggi penali militari in tempo di guerra»; in essa, infatti, non solo viene

espressamente riconosciuto il diritto alla vita ed all‟integrità fisica, ma viene anche precisato il contenuto delle pene là dove si prevede (alla stregua dell‟art. 27, comma 3, della Costituzione italiana) che esse non possono consistere in trattamenti inumani e degradanti, oltre a sancire espressamente il divieto di sottoporre chiunque a torture.

Un‟altra disposizione rilevante è l‟articolo 25, comma 2, che regola le funzioni che devono essere perseguite dalla pena e prevede altresì i diritti fondamentali appartenenti a ciascun detenuto.

Per quanto riguarda il contenuto ed i limiti delle pene, rileva invece l‟art. 17 in cui si afferma che:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della sua libertà se non con l‟osservanza di quanto stabilito in questo articolo e nei casi e nella forma previsti dalla legge».

Sicuramente è l‟articolo 25 a rivestire un ruolo centrale, ed in particolare il comma 2, dove si afferma che:

«Le pene limitative della libertà e le misure di sicurezza dovranno tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale e non potranno consistere in lavori forzati. Il condannato a pena detentiva che stia scontando la medesima godrà dei diritti fondamentali previsti in questo capitolo, eccezion fatta di quelli che siano espressamente limitati dal contenuto della sentenza di condanna, dalla finalità della pena e della legge penitenziaria. In ogni caso avrà diritto ad un lavoro remunerato e alle connesse prestazioni di sicurezza sociale così come all‟accesso agli strumenti culturali e allo sviluppo completo della sua personalità».

158 A ben vedere, il costituente spagnolo ha adottato una concezione della prevenzione in chiave di integrazione sociale, ossia nel senso di rieducazione e al contempo di risocializzazione; in altri termini, le pene devono perseguire il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del detenuto. E questa connotazione della pena non è un dato meramente letterale in quanto acquisisce realmente un valore fondamentale all‟interno della Costituzione.

In conformità con il dettato costituzionale, anche lo scopo perseguito del sistema penitenziario è quello della rieducazione e della reintegrazione dei detenuti in vista del loro ritorno in libertà.

Stando alla lettura della legge orgànica spagnola (LOGP)206, tale sistema è articolato in tre diverse tipologie di istituti:

1) Istituti di prevenzione; ossia, luoghi destinati alla reclusione ed alla custodia dei detenuti, dove sono applicabili pene ed altre misure restrittive della libertà personale, sempreché il periodo effettivo da trascorrere nell‟istituto non sia superiore a mesi sei;

2) Istituti di esecuzione della pena; ovverosia, istituti in cui vengono eseguite le pene limitative della libertà personale;

3) Istituti speciali; intendendosi con essi, i centri psichiatrici, ospedalieri e di riabilitazione sociale.

Inoltre, all‟art.16 della LOGP, si prevede che la distribuzione dei reclusi nelle celle, tenga conto di caratteristiche specifiche: il sesso, l‟età, lo stato fisico e mentale, la personalità, ed il tipo di condanna.

206

159 Sebbene non tale sistema non stabilisca un numerus clausus di reclusi per ciascun istituto penitenziario, è tuttavia stabilito un numero massimo di reclusi per quanto ciascuna unità207, ed inoltre sono altresì specificate le altre caratteristiche che gli istituti devono presentare: servizi idonei di dormitori individuali, infermeria, scuole, biblioteche, attrezzature sportive e di ricreazione, mensa, parlatori, locali dove è consentito l‟accesso all‟informazione, locali appositi per le visite da parte dei familiari, e locali che consentano di sviluppare la vita collettiva all‟interno dell‟istituto.

Ma al di là di queste previsioni, il vero principio cardine del sistema penitenziario spagnolo è il c.d. “principio cellulare”; si legge infatti all‟art. 13 della LOGP:

“ (…) 1. Il sistema penitenziario sarà basato sul principio cellulare, in modo che ogni recluso, abbia a disposizione una cella, salvo che le sue dimensioni e le condizioni di abitabilità permettano, nel rispetto dell‟intimità, di alloggiare più di una persona, nel qual caso si potrà autorizzare la condivisione della cella su richiesta del recluso, purchè non esistano ragioni di trattamento, mediche, di ordine o di sicurezza, che lo sconsiglino.

2. Temporaneamente, quando la popolazione penitenziaria superi il numero di posti individuali disponibili si potrà alloggiare più di un recluso per cella.

3. Negli istituti speciali e di regime aperto, potranno esistere dormitori collettivi, previa adeguata selezione dei reclusi che li occupino.”

207

All‟art. 12 LOGP è previsto che «Gli stabilimenti penitenziari non dovranno accogliere più di trecento cinquanta reclusi per unità».

160 Lo stesso principio viene poi ribadito ulteriormente all‟art. 19 LOGP, dove si dice:

“ 1. Tutti i reclusi alloggeranno in celle singole.”

L‟articolo in questione continua recando le relative eccezioni al principio cellulare:

“1. (…) In caso di insufficienza temporanea di alloggio o su indicazione del medico o delle equipe di osservazione e trattamento, si potrà far ricorso a sistemazioni collettive. Nei suddetti casi i reclusi saranno selezionati adeguatamente. 2.Tanto i locali destinati all‟alloggio notturno dei reclusi, quanto quelli in cui avvenga la vita in comune dovranno soddisfare la necessità di igiene e dovranno essere condizionate in modo tale che il volume di spazio, ventilazione, acqua, luce e riscaldamento, sia adeguato alle condizioni climatiche della località (in cui è ubicato il carcere).

3. Per ragioni di igiene si esigerà un accurata pulizia personale. A tal fine l‟amministrazione renderà gratuitamente accessibili ai reclusi i servizi e gli articoli per la pulizia giornaliera necessari.

Per quanto riguarda le condizioni di abitabilità, all‟art. 14 si specifica che le celle « (…) devono avere sufficiente spazio, luce, ventilazione naturale e mobilia da renderli abitabili; devono inoltre avere servizi igienici. (…) l‟amministrazione vigilerà affinché nella distribuzione degli spazi e nella dotazione degli edifici si osservino i criteri generali di abitabilità e di comodità».

Lo scopo perseguito con una simile previsione è stato chiaramente spiegato dalla dottrina, la quale ha affermato che esso è volto a riservare ai reclusi uno spazio fisico individuale al fine di permetterne l‟isolamento dagli altri reclusi, consentendo un momento di maggior intimità con sé stessi, nel rispetto della dignità umana e della personalità di ciascun recluso.

161

6.2La giurisprudenza

Sebbene – come abbiamo appena visto - in Spagna trovi riconoscimento il c.d. “principio cellulare”, le richieste da parte dei detenuti di godere di tale previsione è stata più volte respinta dai giudici spagnoli. Solo in qualche caso sono state invece accolte le pretese dei detenuti.

Innanzitutto, possiamo partire dall‟ordinanza adottata il 30 ottobre del 1991 dal giudice di sorveglianza di Zaragoza; con essa, il giudice ha disposto che, data la situazione insostenibile di sovraffollamento, l‟amministrazione penitenziaria, nel caso in cui non vi sia una cella libera all‟interno del medesimo istituto in cui è recluso il detenuto, deve trasferire il medesimo (che si sia trovato, nel caso di specie, a condividere la cella con un numero di detenuti superiore al consentito) in un altro stabilimento poiché la sua sottoposizione ad un simile trattamento si pone in contrasto permanente con i diritti dei detenuti. Di altrettanta importanza è l‟ordinanza del Juzgado de Vigilancia

Penitenciaria di Madrid n. 1 del 5 novembre del 1997, in cui si

afferma che :

“(…) il diritto riconosciuto ai reclusi dall‟art. 19 della legge organica generale penitenziaria e dall‟art. 13 del regolamento di attuazione ha origine, a sua volta, nell‟art. 18 della Costituzione spagnola, che sancisce il diritto all‟intimità personale, e concorda con l‟art. 3 della stessa legge organica generale penitenziaria, in virtù del quale l‟autorità penitenziaria sarà esercitata nel rispetto della personalità (dignità) umana dei reclusi e dei loro diritti ed interessi giuridici non interessati dalla condanna.

162 La previsione legale volta a collocare la totalità degli interni in celle individuali risponde, pertanto a ragioni di rispetto della personalità e dell‟intimità del recluso (…) nel presente caso, il centro penitenziario (…) ha informato che il motivo per il quale il ricorrente occupa una cella condivisa nella settima galleria risiede nel fatto che la galleria ospita 440 detenuti ripartiti nelle 190 celle di cui dispone. Pertanto, la ragione che si adduce è l‟insufficienza di alloggio per tutta la popolazione reclusa assegnata allo stabilimento penitenziario. (…) la legislazione riconosce al carcerato il diritto a preservare la sua intimità, assegnandogli una cella individuale, e tale diritto non può essere frustrato per “necessità permanenti” dell‟amministrazione penitenziaria, che deve provvedere a quanto sia necessario per la creazione di stabilimenti sufficienti al fine di alloggiare la popolazione reclusa nella forma legalmente prevista. Di conseguenza, deve accogliersi il reclamo, sollecitando il centro penitenziario affinché entro un mese assegni al ricorrente una cella individuale”.

L‟accoglimento di tali ricorsi può comportare il pagamento di un indennizzo da parte dell‟amministrazione penitenziaria208

, per i danni morali subiti dai detenuti. Tendenzialmente, in mancanza di parametri precisi in base ai quali calcolare l‟indennizzo dovuto, il giudice si basa sul fattore temporale, ovverosia il periodo di tempo che il recluso si è trovato a condividere la cella con altri detenuti, e le condizioni in cui tale collocazione sia avvenuta. Gli articoli dell‟ordinamento spagnolo ai quali i giudici hanno fatto riferimento in molte sentenze209 per la formulazione della responsabilità “oggettiva” dell‟amministrazione

208

Per un approfondimento in merito, si veda C. GUERRERO PICO‟, Spagna, in Il

sovraffollamento carcerario, settembre 2013, P. PASSAGLIA ( a cura di).

209

In particolare: sent. 14 maggio 1994; sent 2 luglio 1994; sent. 27 settembre 1994; sent. 7 novembre 1994; sent. 25 e 28 febbraio 1995 e così via.

163 penitenziaria sono: l‟art. 106 comma 2, Cost.210

che prevede il diritto dei privati ad essere risarciti, nei termini stabiliti dalla legge, da qualunque lesione nei loro beni e diritti che sia conseguenza del funzionamento dei servizi pubblici, l‟art. 139, comma 1, della legge n. 30 del 1992211, riguardante il regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e del procedimento amministrativo comune.

Dalla decisione appena riportata, emerge il ruolo principale acquisito dal principio cellulare che, d‟altro canto, contraddistingue lo stesso sistema penitenziario spagnolo. In questo senso, possiamo affermare che la tutela di tale valore viene realmente garantita tanto sul piano normativo quanto sul piano giurisprudenziale; e questo è ancor più evidente in relazione alle conseguenze di un suo mancato rispetto, dal momento che i giudici in questi casi – come appena visto- hanno deciso che debba prospettarsi, come soluzione, il trasferimento del detenuto ad un'altra cella libera. La scelta dei giudici, si basa essenzialmente sulla considerazione della principio cellulare, quale principio fondamentale per la tutela del singolo detenuto, della sua riservatezza, della sua intimità, e quindi della sua dignità.

210

Constitucion Espanola, http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-

4348-8450-04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf.

211

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