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Capitolo IV – La confisca urbanistica ex art 44 D.P.R 6 giugno 2001, n

4.2 Il caso Sud Fondi c Italia

Come è noto, la Corte EDU ha, negli anni, elaborato una serie di criteri utili a qualificare una sanzione come penale, anche al di là dalla natura formalmente attribuitale dall'ordinamento interno.

Tali criteri, noti con il nome di criteri Engel23, possono essere così riassunti: a) consequenzialità dell'adozione della misura rispetto a una fatto di reato; b) natu- ra e scopo della sanzione; c) qualificazione operata dal diritto interno o dalla giuri- sprudenza; d) procedimento di applicazione ed esecuzione; e) grado di afflittività della misura.

Facendo applicazione di tali criteri, la Corte è giunta più volte a qualificare come penale una sanzione differentemente qualificata dal diritto interno, ritenen- do, pertanto, applicabili le garanzie convenzionali previste dagli artt. 6 e 7 CEDU24.

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, il leading case che ha portato la Corte EDU a scontrarsi con la giurisprudenza nazionale con riferimento alla natu-

20 Corte EDU, 30 agosto 2007, Sud Fondi c. Italia; Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi e altri c. Italia; Corte EDU, 10 maggio 2012, Sud Fondi e altri c. Italia.

21 Corte EDU, Sez. II, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia.

22 Opera una ricostruzione esaustiva e completa delle vicende che hanno interessato la confisca lottizzatoria a livello sovranazionale LIVERANI, C., La confisca urbanistica tra legalità penale e

principio di colpevolezza ex art. 7 CEDU, in Cass. pen., 2014, 10, 3383.

23 Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi.

24 Si vedano Corte EDU, 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito; Corte EDU, Sez. I, 25 settembre 2008, Paraponiaris c. Grecia.

ra giuridica della confisca lottizzatoria e alla sua applicabilità anche in assenza di condanna, è stato il caso Sud Fondi c. Italia25.

Il caso può essere in breve così riassunto. La Corte di Cassazione26, al termi- ne di una complessa vicenda giudiziaria, aveva assolto gli imputati dal reato di lottizzazione abusiva, riconoscendo che costoro – a causa dell'estrema oscurità del quadro normativo, della contrarietà della giurisprudenza sulla questione, dell'av- venuto rilascio della concessione edilizia e delle ripetute rassicurazioni ottenute dalla P.A. in merito alla legittimità dell'edificazione – versavano in una situazione di errore di diritto inevitabile e dunque scusabile, tale da escludere la loro punibi- lità ex art. 5 c.p., come interpretato dalla Corte Costituzionale n. 364/1988. Nono- stante la pronuncia assolutoria, era stata però disposta la confisca del complesso immobiliare e di tutti i terreni interessati dai piani di lottizzazione, anche se non edificati.

Tale pronuncia si basava sulla consolidata giurisprudenza in materia di con- fisca lottizzatoria, che la qualificava come semplice sanzione amministrativa a ca- rattere reale applicabile anche in caso di assoluzione o proscioglimento per motivi diversi dall'insussistenza del fatto, ne estendeva l'oggetto a tutta l'area interessata dalla lottizzazione, compresi i lotti non ancora edificati o alienati al momento del- l'accertamento del reato e ne ammetteva l'applicabilità anche nei confronti dei pro - prietari non coinvolti nel giudizio penale ovvero dei terzi acquirenti.

La prima sentenza Sud Fondi27, relativa alla ricevibilità del ricorso, ha rap- presentato il leading case dal quale hanno preso le mosse sia le successive pro- nunce della Corte EDU, sia l'evoluzione della giurisprudenza interna in materia di confisca lottizzatoria.

25 Per una ricostruzione più approfondita della vicenda si vedano NICOSIA, E., Lottizzazione

abusiva, confisca e diritti dell'uomo, in Foro it., 2010, 1, IV, 1; GALLUZZO, F., Lottizzazione

abusiva: la declaratoria della prescrizione preclude l'irrogazione della confisca, in Dir. pen. proc., Speciale CEDU, 2014, 57.

26 Cass., Sez. III, 29 gennaio 2001, Matarrese. 27 Corte EDU, 30 agosto 2007, Sud Fondi c. Italia.

Seppure a un livello ancora embrionale, dopo aver qualificato la confisca lottizzatoria come sanzione penale in base ai suddetti criteri Engel, la sentenza ha affermato il collegamento tra il principio di legalità e quello di colpevolezza, esplicitando che – benché l'art. 7 CEDU non menzioni espressamente il nesso psi- cologico fra elemento materiale e soggetto agente – tuttavia «la logica della pena e della punizione, cosi come la nozione di “guilty” (colpevole, nella versione in- glese) e la corrispondente nozione di “personne coupable” (persona colpevole, nella versione francese) vanno nel senso di una interpretazione dell'articolo 7 che esige, per punire, un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che per- metta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta dell'autore materia- le del reato. In caso contrario, la pena non sarebbe giustificata. Sarebbe del resto incoerente, da una parte, esigere una base legale accessibile e prevedibile e, dal- l'altra, permettere che si consideri una persona come “colpevole” e “punirla” quando essa non era in grado di conoscere la legge penale, a causa di un errore inevitabile»28.

L'applicabilità dell'art. 7 della Convenzione alla confisca lottizzatoria di- scende, dunque, dalla riqualificazione di tale misura come penale. Tale riqualifica- zione si fonda sull'inserimento della misura in esame in un articolo rubricato espressamente “sanzioni penali”, sulla sua gravità e afflittività, e sulla sua finalità repressivo – punitiva, in quanto avente per oggetto non solo i manufatti abusivi, ma anche i terreni non ancora lottizzati.

Del pari, la seconda pronuncia Sud Fondi c. Italia29, confermando la natura penale della confisca lottizzatoria, ha ritenuto che l'applicazione di una sanzione penale non possa mai prescindere da un profilo di rimproverabilità a carico dell'a- gente. Per tale ragione, laddove, come nel caso Sud Fondi, agli imputati non sia possibile muovere alcun rimprovero di colpa, data la non conoscibilità del precet- to e l'oscurità del panorama normativo e giurisprudenziale, non sarà nemmeno ap- plicabile la sanzione penale della confisca lottizzatoria.

28 Così Corte EDU, 30 agosto 2007, Sud Fondi c. Italia. 29 Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi e altri c. Italia.

In tale seconda pronuncia si rinvengono ulteriori spunti di interesse relativa- mente all'asserita violazione dell'art. 1 Protocollo addizionale n. 1, che sancisce il diritto di proprietà. Secondo la Corte, la misura della confisca lottizzatoria, col- pendo non solo i manufatti abusivi ma anche i terreni non ancora edificati, non è caratterizzata da un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi impiegati e fine perseguito: l'interesse protetto, consistente nell'esigenza di adeguare la situa- zione dei terreni interessati alle previsioni urbanistiche, non può giustificare una misura patrimoniale avente per oggetto prevalentemente terreni non costruiti, sen- za alcuna previsione di indennizzo. Secondo la Corte EDU risulterebbe, quindi, maggiormente proporzionato il modello alternativo della sola demolizione delle opere abusive, senza necessità di procedere all'ablazione dei terreni30.

In conclusione, dunque, la confisca in questione, riqualificata come misura sostanzialmente penale, non poteva dirsi né prevista dalla legge, ex art. 7 CEDU, né proporzionata, ex art. 1 Prot. n. 1, rispetto allo scopo perseguito di tutela del- l'ambiente.

Pertanto, preso atto della assoluzione per errore di diritto inevitabile e per- tanto scusabile, la Corte EDU ha ritenuto che il quadro normativo da cui desumere il carattere abusivo della lottizzazione non rispondesse ai criteri di chiarezza, ac- cessibilità e prevedibilità che il principio di legalità ex art. 7 CEDU richiede; che l'applicazione di una sanzione penale a fronte di un comportamento non rimprove- rabile degli imputati non fosse conforme all'art. 7 CEDU; e che la confisca in que- stione rappresentasse un'ingerenza sproporzionata nel godimento del diritto di proprietà.

La terza pronuncia Sud Fondi31 ha, infine, affrontato, il problema dell'equa soddisfazione per i danni materiali subiti dai ricorrenti, ritenendo altresì non suffi- ciente ai fini risarcitori la mera revoca della confisca precedentemente disposta.

La giurisprudenza italiana ha recepito le indicazioni provenienti da Strasbur-

30 Si veda BALSAMO, A., La Corte Europea e la “confisca senza condanna” per la lottizzazione

abusiva, in Cass. pen., 2014, 4, 1395B.

go adattandole all'assetto precedentemente disposto, ma mantenendo comunque ferma la qualifica di sanzione amministrativa della confisca urbanistica32.

La Cassazione33 ha, infatti, affermato che la confisca, che è pur sempre ordi- nata dal giudice penale, non può essere applicata laddove non sia stata pienamente accertata la colpevolezza dell'agente, nei suoi elementi soggettivi e oggettivi, in tal modo superando la precedente giurisprudenza che consentiva l'applicazione della misura in base al mero accertamento del fatto obiettivo della lottizzazione34.

La misura in esame è stata quindi ripensata, rendendola compatibile coi principi espressi dalla Corte EDU: la confisca dei terreni e delle opere abusiva- mente costruite viene ora condizionata, sotto il profilo soggettivo, all'accertamen- to della colpa del soggetto sul cui patrimonio la misura va a incidere.

Si tratta, comunque, di un accertamento effettuabile anche nelle sentenze di proscioglimento che «pur non applicando la pena comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o co- munque l'attribuzione del fatto all'imputato medesimo»35. È evidente il riferimento alle sentenze dichiarative dell'intervenuta prescrizione, laddove contengano l'ac- certamento del reato in tutti i suoi elementi costitutivi.

4.3 – Il caso Varvara c. Italia e la successiva pronuncia n. 49/2015 della

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