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La causa del contratto concluso in adempimento del legato.

Nel documento Il legato di contratto (pagine 80-83)

CAPITOLO TERZO

2. La causa del contratto concluso in adempimento del legato.

Il contratto concluso in adempimento dell’obbligazione testamentaria derivante dal legato di contratto, presenta, in sé, una doppia natura. In primo luogo, esso comporta l’estinzione dell’obbligazione testamentaria, il che porta a qualificarlo come atto di adempimento con funzione solutoria (20). In secondo luogo, esso si (18) È chiaro che la nostra tesi risente dell’adesione alla tesi espressa da G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, cit., p. 507 ss., riportata supra Cap. 2, § 2.

(19) G.BONILINI, le obbligazioni di fonte successoria,II parte, cit., p. 43.

(20) A. GIORDANO MONDELLO, op. cit., p. 743; G. BONILINI, Autonomia

pone come fonte dei nuovi rapporti tra gli originari onerato e legatario, ovvero, come regolamento di quegli interessi specifici che in concreto il contratto realizza (21).

Preliminarmente, occorre ribadire che la funzione solutoria che certamente compete al contratto in esame, non è, però, tale da privare quest’ultimo del suo carattere negoziale. In ossequio, infatti, alla dottrina dominante formatasi in tema di contratto preliminare (22), deve ritenersi che non vi è alcuna incompatibilità tra negozio giuridico e atto dovuto (23), cosicché può essere dovuto anche un atto negoziale. La qualifica di atto dovuto, caratterizza il contratto come giuridicamente necessario anziché libero, ma non decide della sua natura giuridica, se contratto, negozio o mero atto giuridico.

Problema di non agevole soluzione è, invece, quello relativo alla individuazione della causa di tale contratto, ove si consideri che esso è, come sopra si è accennato, nello stesso tempo, adempimento dell’impegno assunto con l’accettazione dell’eredità o con il mancato rifiuto del legato e regolamento di quegli interessi specifici che in concreto realizza.

La dottrina che più recentemente ha affrontato tale problema con specifico riguardo al legato di contratto, tende a respingere l’idea (21) Cfr. in giurisprudenza Cass., 5 novembre 1955, n. 3597, cit., c.1611.

(22) Vedi, per tutti: G.GABRIELLI-V.FRANCESCHELLI, voce Contratto preliminare, cit., p. 5; ID., Il contratto preliminare, cit., p. 13 ss.; vedi, anche: R. RASCIO, Il

contratto preliminare, cit., p. 112 ss.

(23) Come noto, in tema di contratto preliminare, una nota dottrina L.MONTESANO,

Obbligazione e azione da contratto preliminare, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1970, p.

1173 ss., ha sostenuto che il contratto concluso in adempimento del preliminare abbia natura di atto dovuto, privo di natura negoziale. Si afferma, infatti, che è il contratto preliminare che costituisce la fonte degli effetti definitivi, mentre la possibilità di una sentenza costitutiva che sostituisca il contratto definitivo non stipulato e ne determini gli effetti (art. 2932), farebbe comprendere l’inutilità del contratto definitivo inteso come negozio giuridico, essendo solo il contratto preliminare l’unica fonte negoziale della fattispecie. A sostegno della tesi si aggiunge, poi, l’incompatibilità tra negozio giuridico e atto dovuto, qual è il definitivo, che emerge con tutta evidenza dalle differenti discipline del contratto, che richiede sempre un valido consenso delle parti, e dell’adempimento, che al contrario, può essere compiuto validamente anche da un soggetto incapace, come si evince dall’art. 1191 cod. civ.

che il contratto concluso in adempimento di un legato abbia in sé una duplicità di causa (24) e ad affermare invece che “la qualifica di negozio solutorio che al contratto stipulato dall’erede o dal legatario nel caso in esame certamente compete, non è tale da snaturare l’essenza del negozio stesso, che rimane determinata obiettivamente da una causa unica che è quella pertinente al tipo (25)”.

In altri termini, il carattere causale del negozio al quale l’onerato è tenuto, non è incompatibile con la sua funzione solutoria rispetto all’obbligazione testamentaria, così come la conclusione di una compravendita in esecuzione di un contratto preliminare, oltre alla funzione di scambio che le è propria, in quanto atto di adempimento dell’obbligazione assunta nel preliminare, adempie anche ad una funzione solutoria (26).

In definitiva, può affermarsi che la causa del contratto in esame è quella relativa all’interesse pratico che il rapporto, in concreto, tende a realizzare e che giustifica le attribuzioni delle parti; in altri termini, la causa del contratto stipulato in adempimento di un legato si identifica nella funzione che esso, volta per volta, realizza (27).

(24) V. F. P. LOPS, op. cit., p. 1037.

(25) Così A.GIORDANO MONDELLO, op. cit., p. 743

(26) Con specifico riferimento al legato di contratto, vedi, in giurisprudenza, Cass. 5 novembre 1955, n. 3597, cit.; in dottrina, G. BONILINI, Autonomia testamentaria e

legato, cit., p. 211;

(27) Nello stesso senso vedi E.V. NAPOLI, op. cit., p. 746. La tesi sostenuta, d’altronde, è coincidente con quella sostenuta dalla migliore dottrina in tema di causa del contratto definitivo, stipulato in adempimento di un contratto preliminare. Cosi in particolare C. M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 184, p. 189, secondo cui “con la

stipulazione del definitivo le parti adempiono la loro obbligazione, ma ciò non incide sulla causa del contratto, che deve sempre essere individuata nell’interesse pratico perseguito, che potrà essere, a secondo dei casi, la causa della vendita, del mutuo, ecc.”. Come noto, in tema di preliminare, la tesi sopra esposta non è pacifica.

Secondo altra dottrina, infatti, il contratto definitivo avrebbe una doppia causa: una relativa all’adempimento dell’obbligo, causa solutionis, e l’altra propria del tipo negoziale impiegato. Così in particolare L. CARIOTA FERRARA, L’obbligo di

trasferire, in Ann, dir. comp., 1950, vol. XXVI, p. 212 ss. Altra dottrina e parte della

giurisprudenza, ritenendo inammissibile un contratto con una doppia causa, affermano la prevalenza nel contratto de quo della causa solutionis. Così R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, artt. 1321-1352, in Comm. cod. civ. a cura

Si tratta, quindi, di un contratto con una sua completa autonomia, sia strutturale che funzionale, non diverso dallo stesso tipo di contratto non stipulato in adempimento di un’obbligazione testamentaria.

Tuttavia, il fatto che il contratto in esame sia stipulato in adempimento di un precedente obbligo di derivazione testamentaria, non è privo di conseguenze. In particolare, può sostenersi che il rapporto che lega l’obbligazione testamentaria al contratto stipulato in adempimento di tale obbligo, sia quello del collegamento negoziale e, più specificatamente, del collegamento necessario e genetico, che si ha quando un negozio influisce sulla vita di un altro in modo da determinarne la nascita ed il contenuto. Occorre pertanto analizzare la rilevanza di tale collegamento.

3. Invalidità e inefficacia del legato e del contratto stipulato in

Nel documento Il legato di contratto (pagine 80-83)