2.1 Soggettivi
2.1.2 Le cause di disapplicazione automatica
Oltre alle cause di esclusione precedentemente elencate si può incorrere in ulteriori situazioni in cui le società, pur risultando non operative a seguito dei test, possono disapplicare la norma senza ricorrere all’istanza d’interpello.
L’ articolo 1, comma 128, lettera f), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha inserito il comma 4–ter, nell’articolo 30, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale attribuisce al Direttore dell’Agenzia delle Entrate la facoltà di individuare situazioni oggettive che permettono di disapplicare la disciplina delle società non operative senza dover presentare istanza d’interpello. La seguente disposizione si è attuata a seguito dell’emanazione dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, n. 23681, e successiva modifica dell’11 giugno 2012, n. 87956.
La differenza sostanziale tra la natura delle cause di esclusione e quelle di disapplicazione sta nel fatto che le prime esonerano il contribuente a compiere il test di operatività e quindi è sottratto dalla disciplina delle società non operative se rientra in una delle situazioni precedentemente descritte; le seconde, invece, si verificano sulla base di determinati presupposti. In quest’ultimo caso infatti il contribuente rientra tra i soggetti inclusi nella disciplina delle società non operative, non supera i test di operatività, ma per determinate situazioni oggettive, stabilite con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate, la norma viene disapplicata in
quanto la circostanza non viene vista come intento elusivo e pertanto vengono meno le conseguenze normalmente previste.
Le cause di disapplicazione riguardano: le società in stato di liquidazione che in dichiarazione dei redditi si impegnano a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese75 entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’esercizio successivo. La disapplicazione vale per il periodo d’imposta dell’impegno, quello precedente ed il successivo; ad esempio, per il periodo d’imposta 2012, l’impegno verrà rilasciato nella dichiarazione redditi 2013, il termine per la cancellazione sarà il 30 settembre 2014 e la disapplicazione ha efficacia, in questo caso, per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014. Da notare il fatto che la norma non pone il limite temporale pari all’inizio o alla durata della fase di liquidazione, bensì a tutte quella società che da anni sono in stato di liquidazione ma assumono l’impegno alla cancellazione solo in un determinato anno. Nel caso in cui la cancellazione non fosse richiesta entro i termini indicati, la disapplicazione decade.
Le società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa, in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. La disapplicazione riguarda tutti i periodi d’imposta antecedenti all’avvio delle procedure, il termine di presentazione della dichiarazione, invece, scade successivamente.
Le società sottoposte a sequestro penale o a confisca o altre fattispecie analoghe, in tutti quei casi in cui il Tribunale, in sede civile, abbia provveduto alla nomina di un Amministratore Giudiziario. La causa ha effetto dal periodo d’imposta in cui avviene la nomina dell’Amministratore Giudiziario e continua fino alla cessazione della procedura.
Le società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’interpello disapplicativo relativamente ad un periodo d’imposta precedente e riguardano circostanze oggettive indicate nell’istanza ma che non hanno subito variazioni. La validità temporale perdura per il periodo d’imposta in cui è
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stata accolta l’istanza fino a quando non si modifica l’oggetto su cui si fonda.
Costituiscono, invece, cause di disapplicazione “parziale”76; le società con immobili locati ad enti pubblici o a canone vincolato77, la causa ha efficacia limitatamente a tali immobili per tutto il periodo d’imposta in cui ha durata il canone di locazione. È chiaro che se la società possiede altri fabbricati, questi rientreranno nei calcoli ordinari togliendo invece dal conteggio dei ricavi effettivi quelli prodotti dai beni sopra citati.
Le società che detengono partecipazioni in: società considerate operative; società escluse dalla disciplina o per le quali l’interpello disapplicativo sia stato accolto; società collegate residenti in paesi a fiscalità privilegiata a cui si applica l’articolo 168, del Tuir. Produce effetto per il periodo d’imposta in cui si verifica la causa di disapplicazione.
Sorge un problema per quanto riguarda le società che possiedono partecipazioni in società estere di ogni tipo, in quanto, è da ritenere che tali partecipazioni non possano essere escluse automaticamente perché la norma in esame non si applica. Si può perciò intendere che faccia riferimento alle sole società italiane in quanto sottoposte al regime. Al contrario, se tutte le società estere fossero escluse, allora, non avrebbe senso l’estromissione in particolare per quelle in paesi black list. Per giunta le società estere redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali e dunque il test di operatività potrebbe essere poco attendibile. Allorché si voglia escludere queste partecipazioni dal computo dei ricavi minimi sarebbe appropriato presentare apposita “istanza di
disapplicazione parziale”78.
Infine il secondo provvedimento79ha inserito, con riferimento al periodo d’imposta in corso a tale data, altri due casi.
76
Come specifica Leoni S., “I Dossier di diritto 24”, in Gruppo 24 ore, anno 2013, pagina 12.
77
Si veda ex Legge 9 dicembre 1998, n. 431 o per altre Leggi Statali o Regionali.
78
Come indicato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, n. 331/E.
79
Si fa riferimento al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 11 giugno 2012, n. 87956.
Il primo, interessa le società che svolgono attività agricola80e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e permane per tutti i periodi d’imposta in cui si svolge quella specifica attività. Il secondo, riguarda le società che beneficiano della sospensione o proroga dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari a seguito di notifica dello stato di emergenza. La disapplicazione si verifica per il periodo d’imposta nel quale si presenta lo stato di calamità e in quello successivo.