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La tutela cautelare e anticipatoria del principio di certezza del diritto La tutela del principio di certezza del diritto, così come tutti i diritti

LA TUTELA DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO PRESSO IL GIUDICE NAZIONALE

3. La tutela cautelare e anticipatoria del principio di certezza del diritto La tutela del principio di certezza del diritto, così come tutti i diritti

attribuiti ai singoli dal diritto dell’Unione Europea, può essere perseguita anche attraverso un’azione volta ad ottenere un provvedimento atipico a carattere cautelare ed anticipatorio nel confronti dello Stato membro che si accinge ad adottare una disposizione suscettibile di rivelarsi contraria al diritto comunitario.

E’ noto che l’ordinamento comunitario, sin dal caso Van Gend &

Loos275, per venire alle pronunce più recenti nei casi Francovich, Brasserie du Pecheur276, Kobler277 e Traghetti del Mediterraneo278, ha dato luogo ad un sistema giuridico che pone al centro l’individuo (che si tratti di una persona fisica o giuridica) dando attuazione ad una “comunità di diritto” persino più evoluta, sotto questo profilo, rispetto a quella disciplinata dall’ordinamento italiano (che, ad esempio, non prevede una fattispecie di responsabilità extracontrattuale in conseguenza di un comportamento del legislatore).

Senza qui voler ripercorrere i tratti della evoluzione della comunità giuridica ordinata dall’Unione Europea di oggi e dalla Comunità Europea di ieri, che si connota per l’assoluta primazia del diritto persino rispetto alla azione legislativa e finanche politica, e ad una quota di rinuncia alla

275

Sentenza della Corte di giustizia del 5 febbraio 1963, causa 26/62, NV Algemene

Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. Amministrazione olandese delle imposte, Raccolta p.00003. In dottrina si vedano in particolare i seguenti contributi:

DE WITTE B., The Continuous Significance of Van Gend en Loos, The Past and Future of

EU Law, in The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, 2010, p.9; DURANTE F., Giudizio pregiudiziale, rapporti tra ordinamenti e principio

di effettività nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,

in Rivista di diritto internazionale, 1963, p.415; TELCHINI I., L'interpretazione di norme

comunitarie e le giurisdizioni nazionali, in Diritto internazionale,1963, 3, p.247; TIZZANO A., 50ème anniversaire de l'arrêt Van Gend en Loos : 1963-2013 : actes du colloque, Luxembourg, 13 mai 2013.

276

Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93,

Brasserie du Pêcheur SA c. Bundesrepublik Deutschland e la Regina c. Segretario di Stato al trasporto, Raccolta p. I-01029.

277

Sentenza della Corte di giustizia del 30 settembre 2003, causa C-224/01, Gerhard

Köbler c. Republik Österreich, Raccolta p.I-10239.

278

Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del

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sovranità da parte degli Stati membri279 è indubbio che gli Stati membri sono chiamati a dare attuazione alle norme europee caratterizzate dall’elemento della diretta applicabilità e, nel caso di inosservanza, a risarcire il danno così arrecato al privato che da quelle norme fosse costituito titolare di una posizione giuridica soggettiva tutelata.

In questo contesto il giudice nazionale, pur operando sulla base delle regole di procedura nazionali280, costituisce la garanzia della applicazione del dritto comunitario divenendo ad ogni effetto “giudice del diritto comunitario”. Fra le norme caratterizzate da diretta applicabilità la Corte di Giustizia, e, più di recente, espressamente, lo stesso Trattato di Lisbona (che tuttavia ha una funzione unicamente ricognitiva, sotto questo aspetto), includono anche i principi fondamentali desumibili dalla Convenzione Europea sulla Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri281.

Anzi, proprio la circostanza che i principi fondamentali (o generali) costituiscano parte integrante dell’ordinamento comunitario costituisce la condizione essenziale che garantisce l’operatività di tale ordinamento e la stessa esistenza della comunità di diritto dell’Unione Europea nonché la sua valenza nella prospettiva dell’art. 11 della Costituzione282

.

In questa prospettiva, gli Stati membri che non siano riusciti a garantire il rispetto del principio di certezza del diritto sono chiamati al

279

Principio affermato nelle celebri sentenze della Corte Costituzionale Frontini e Granital, rispettivamente n. 183 del 27 dicembre 1973 e n.170 del 20 giugno 1984.

280

Resta fermo, tuttavia, il principio di effettività per cui vanno disapplicate le norme processuali di diritto interno che rendono eccessivamente difficile od impossibile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento europeo, come sancito dalla Corte di giustizia nella citata sentenza Levez -causa C‑326/9.

281

TESAURO G., Diritto dell’Unione Europea, op. cit., p.87. Nello stesso senso si vedano

anche le seguenti pronunce della Corte di giustizia: sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, causa 44/79, Liselotte Hauer c. Land Rheinland-Pfalz, Raccolta p.03727; sentenza della Corte di giustizia del 14 maggio 1974, causa 4/73, J. Nold,

Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c. Commissione delle Comunità europee, Raccolta

p.00491; sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1969, causa 29/69, Erich Stauder c. città di Ulm-Sozialamt, Raccoltà p. 419; sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, causa 5/88, Hubert Wachauf c. Repubblica federale di Germania, Raccolta p. 2633; ordinanza della Corte di giustizia del 21 settembre 1989, causa 46/87, Hoechst AG c. Commissione delle Comunità europee, Raccolta p.1549.

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risarcimento del danno prodotto ai singoli titolari di posizioni giuridiche soggettive rette dall’ordinamento comunitario.

Oltre al risarcimento del danno, nella decisione Factortame283 la Corte di giustizia afferma espressamente che la tutela effettiva del singolo per effetto della violazione del diritto comunitario implica anche la possibilità per lo stesso di far valere il suo diritto in via anticipatoria e cautelare per evitare il danno ingiusto comunitario. In breve, quando uno Stato membro si accinge a violare il principio di certezza del diritto, il singolo che da tale violazione resterebbe pregiudicato è abilitato a chiedere una inibitoria o altrimenti un provvedimento cautelare al giudice competente, essendo la tutela cautelare parte integrante dell’apparato di garanzia di cui il singolo beneficia ed essendo inimmaginabile uno strumento di protezione dei diritti dei singoli che prescinda da una adeguata forma di tutela cautelare. Ed è del tutto irrilevante che la norma interna (di segno procedurale) non la preveda, né tantomeno si potrà invocare la ripartizione fra i poteri dello stato, dovendo il diritto interno che non consentisse l’adozione di una forma di cautela essere disapplicato in virtù del già citato principio di effettività.

283

Sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 1990, causa C-213/89, The Queen c.

186 CAPITOLO 2

L’INTERPRETAZIONE DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO TRAMITE IL