Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, i concorrenti sono esonerati dalla presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.
5.2GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs.50/2016, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.lgs.50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per le garanzie provvisorie e riportate all’art. 93 comma 7 del D.lgs.50/2016.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La Stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori a qualsiasi titolo addetti all’esecuzione dei lavori e presenti nel cantiere. La Stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 103 comma 1 del D.lgs.50/2016 determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs.50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.lgs.50/2016, è
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
5.3COPERTURE ASSICURATIVE
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.
La polizza deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La polizza di assicurazione deve essere stipulata nella forma “Contractors All RisKs”
(CAR) in conformità allo Schema Tipo 2.3 ed alle Schede Tecniche 2.3 e 2.3-bis (appendice di proroga e aggiornamento somma assicurata), allegate al D.M. AP del 12 marzo 2004 n. 123, con le seguenti somme assicurate e i seguenti massimali:
Sezione “A” - somme assicurate alla stipula:
partita 1 - importo totale contrattuale (al netto del ribasso d’asta) partita 2 (preesistenze): € 500.000,00
partita 3 (demolizione e sgomberi): € 200.000,00
Sezione “B” – massimale/sinistro alla stipula: € 500.000,00
La polizza con le relative somme assicurate e massimali deve essere trasmessa alla Stazione appaltante prima della stipula del contratto per una verifica della conformità alla normativa di riferimento. Copia della polizza dovrà essere trasmessa al RUP almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
La copertura assicurativa decorrerà dalla data d’inizio effettivo dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
L’Appaltatore è tenuto ad aggiornare la somma assicurata di cui alla partita 1 inserendo gli importi relativi alle perizie suppletive e/o compensi per lavori aggiuntivi.
La garanzia sopra indicata prestata dall’Appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’Appaltatore sia una associazione temporanea di imprese, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI TUTELA DEI LAVORATORI