LA VALUTAZIONE DEL POF
IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
PER L’EDUCAZIONE NELL’ETÀ ADULTA - P.O.F A.S. 2013/14 Nell’elaborazione del piano dell’offerta formativa non si può non tenere conto della complessità di bisogni formativi per adulti a conferma della variabilità del territorio di nostra competenza anche sotto il punto di vista socio-economico. E’ qui utile ricordare che il territorio di riferimento del CTP di Augusta va al di là del solo bacino d’utenza del 2° Istituto di Istruzione Superiore “Ruiz” di Augusta, dovendosi occupare dei bisogni formativi degli adulti del comprensorio Augusta – Melilli – Sortino, con le relative frazioni di Brucoli e Villasmundo. La scuola nel quale il CTP ha sede mantiene, ad ogni modo, un ruolo centrale sia da un punto di vista geografico che in relazione alle attività in essere, uso delle strutture e degli spazi compreso. Va sottolineato che l’ampiezza del territorio e la sua configurazione impongono una diversificazione delle attività sia in termini di decentramento che di apertura ad interventi anche in orario antimeridiano per facilitare l’accesso a coloro che, altrimenti, ne potrebbero essere esclusi. In orario serale, infatti, persistono forti problemi di trasporto con i comuni vicini per chi non possieda un mezzo proprio. È utile evidenziare, inoltre, che la nostra area di competenza è caratterizzata da un discreto flusso migratorio; tale peculiarità comporta l’individuazione di una serie di bisogni primari relativi agli stranieri e al processo della loro integrazione: dall’inserimento in percorsi d’istruzione e formazione rispondenti al nostro ordinamento a partire da quelli dei paesi di origine alla facilitazione di accesso a servizi di cittadinanza attiva (educazione alla legalità, alla salute, alla sicurezza, ecc.), dall’acquisizione della lingua italiana a fini comunicativi, come primo requisito nel pieno inserimento nella nostra realtà sociale e lavorativa, a quella del titolo finale di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media) punto fermo per l’accesso a percorsi di scuola superiore o di formazione professionale e ancora valido per ottenere servizi minimi quali la patente di guida di cat. C o superiore o contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.Vale la pena ricordare, infine, che pure tra gli adulti italiani emergono bisogni formativi forti quali la lotta all’analfabetismo funzionale e di ritorno (fenomeno sociale significativo sempre più denunciato da statistiche ISTAT e non solo, sia nazionali che regionali, che può comportare ricadute negative sull’auto-stima dell’adulto e che esplode, spesso, in tutta la sua drammaticità nel momento dell’espulsione dal sistema lavorativo), il recupero di gap, il primo orientamento degli adulti desiderosi di rientrare nel sistema di istruzione e formazione (uno degli obiettivi di Lisbona 2000) per migliorare la propria posizione culturale e professionale, il rientro tra i banchi per acquisire conoscenze in nuove discipline oppure per mantenere competenze già acquisite a scuola (ad esempio in inglese).
Riferimenti normativi
I Centri Territoriali Permanenti sono stati istituiti nel 1997 con l’O.M. 455 che ha raccolto in eredità e valorizzato le esperienze dell’educazione degli adulti, consolidate nei corsi”150 ore” e in quelli dell’alfabetizzazione, con l’intento di promuovere una maggiore collaborazione tra Scuola, Comunità locali, mondo del lavoro e formazione professionale.
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Il quadro di riferimento normativo che meglio chiarifica finalità e obiettivi dei CTP è il seguente:
• Conclusioni della V Conferenza Mondiale UNESCO “L’apprendimento in età adulta:
una chiave per il XXI secolo”, Amburgo 14-18 Luglio 1997.
• Legge 15 marzo 1997, n° 59 art. 21 comma 10, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
• Legge 24 giugno 1997, n° 196, “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, art. 16 - 17 - 18.
• Legge 18 dicembre 1997, n° 440, “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e il finanziamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”.
• Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, artt. 135-139, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”.
• Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998, “Contenuti delle attività di formazione degli apprendisti”.
• Patto sociale del 22 dicembre 1998 per lo sviluppo e l’occupazione, per gli interventi nel campo del sistema integrato di istruzione, formazione e ricerca.
• Protocollo d’intesa tra MPI - Ministero della Pubblica Istruzione e ISFOL – Istituto per la Formazione dei Lavoratori. (Orientamento, istruzione e formazione degli adulti, metodologie e progettazione di interventi contro la dispersione scolastica, attività integrate tra scuole e centri di formazione professionale ecc.)
Completano il quadro normativo le indicazioni del Consiglio dell’UE riguardo gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere in materia di sistemi di istruzione e formazione e di apprendimento permanente.
• Consiglio Europeo di Lisbona (marzo 2000). Individua, come risposta europea alle sfide della globalizzazione e al passaggio verso economie basate sulla conoscenza, nuove competenze di base da assicurare durante l’apprendimento permanente.
• Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 – nuove competenze di base e apprendimento permanente.
• GU CE 14.6.2002 - competenze chiave e obiettivi dell’istruzione.
• Memorandum della Commissione della Comunità europee Bruxelles, 30.10.2000 sull’istruzione e la formazione permanente.
• Consiglio maggio 2003 – apprendimento permanente e sviluppo di competenze chiave.
• Relazione del Consiglio novembre 2004 – apprendimento di valori sociali e civici essenziali quali la cittadinanza, l’uguaglianza, la tolleranza, il rispetto per affrontare la crescente diversità socioculturale.
• GU UE 15.7.2003 – capitale sociale e umano nella società dei saperi: apprendimento, lavoro, coesione sociale e genere.
• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 – competenze chiave per l’apprendimento permanente.
• GU UE 30.12.2006 – competenze chiave per l’apprendimento permanente – un quadro di riferimento europeo.
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I nuovi adempimenti dei CTP in materia di accertamento delle competenze linguistiche degli immigrati per il rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata vengono inquadrati e definiti da una serie di leggi :
• l’articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.lgs 25 luglio 1998, n 286, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n 94, prevede un accordo di integrazione tra lo straniero e lo stato
• il DPR 14/9/2011 n 179, emanato con il concerto anche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, regola la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato
• l’art. 1, comma 632 della L.296/2006 , in cui i CTP, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”, in seguito CPIA
• il decreto 26/10/2007 del MIUR, applicativo della legge sopracitata, nel definire i criteri generali per il conferimento dell’autonomia ai Centri, individua i percorsi di competenza dei Centri medesimi relativi alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati stranieri per la loro integrazione linguistica sociale
• lo schema di regolamento recante “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per adulti, art.64, comma 4 decreto legge 25/6/2008, n 133, prevede tra le tipologie di percorsi di competenza dei Centri, percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati ad adulti stranieri
• l’accordo Quadro 11/11/2010, dal Ministero dell’Interno ed il MIUR, sancisce la collaborazione interistituzionale per l’attuazione del DM 4/6/2010 (che disciplina le modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo) ed inoltre per lo svolgimento delle sessioni di educazione civica
• art. 3. Comma 1 D.P.R. N° 179/2011, che prevede che lo straniero che ha stipulato l’accordo di integrazione debba partecipare gratuitamente ad una sessione di educazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di durata non inferiore a 5 ore, non superiore a dieci ore
• il comma 2 del predetto articolo 3 , dispone che le conoscenze che lo straniero deve acquisire, relative ai principi fondamentali della costituzione della Repubblica, del funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, devono essere definite d’intesa con il MIUR
• il comma 1, art 5 del D.P.R. n° 179/2011 prescrive che i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possano essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i CTP
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• l’art. 10 del predetto Regolamento dispone che il Prefetto promuova la conclusione di accordi tra lo sportello unico, l’U.S.P. i CTP, in relazione alle sessioni di formazione civica e informazione
• il MIUR ha predisposto un Vademecum contenente indicazioni tecnico operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test, oltre che le linee guida per la progettazione di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, contenenti le indicazioni per l’articolazione dei livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue di competenza
• l’accordo Quadro Ministero dell’ Interno- MIUR, D.P:R. 14 settembre 2011, N°
179, in cui si definiscono:
• i criteri e lo modalità di svolgimento delle sessioni di formazione civica (art. 3 del D.P.R. 179/2011
• i test per l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile
• per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire efficacia, economicità, sostenibilità organizzativa dei procedimenti di cui al D.P.R. 179/2011
• In particolare si identificano (art. 4, comma 1) presso i CPIA (e in attesa della loro organizzazione presso i CTP) le sedi per lo svolgimento delle sessioni di educazione civica, utilizzando i sussidi predisposti dal Ministero dell’interno (comma 6) . L’art.6 comma 1 stabilisce che la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione organizzati presso i CTP costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione
• il comma 2 afferma che il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del quadro comune Europeo di riferimento per le lingue, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui art. 6 del D.P. R: n° 179/2011 e consente allo straniero il raggiungimento della soglia di adempimento (art. 6, comma 5, lettera a del D.P.R. n°179/2011
• il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi consente allo straniero il pieno raggiungimento della soglia di adempimento, di cui art. 6, comma 5, lettera a del D.P.R. n°179/2011