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7 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE, VALUTAZIONI E APPLICAZIONI NEL P 3

Nel documento PROGETTO POWER PARK: ITER NORMATIVO (pagine 38-45)

7.1 - Certificazione ambientale.

• Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

• Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

• Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 7.1.1 - Elementi comuni e norme analizzate.

Per semplicità di notazione si è scelto di definire alcune abbreviazioni dei processi e degli iter inclusi nel presente capitolo, a questo scopo si definisce:

IA (Impatto Ambientale): l’alterazione qualitativa e/o quantitativa diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni tra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.

VA (Verifica di assoggettabilità): la verifica attivata allo scopo di valutare se i progetti (verifica VIA) , possono avere impatti significativi sull’ambiente.

PV (Provvedimento di verifica): il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità.

VIA (Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale): è il provvedimento dell’autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E’ un processo obbligatorio e vincolante che sostituisce e coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nullaosta in materia ambientale e di patrimonio culturale.

AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) (Art. 2 Lett. l del D.L. n. 59/2005): è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del D.L. n. 59/2005. Un’AIA può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.

Il D.L. n. 4/2008 relativo alle procedure di VAS e di VIA a livello nazionale ha recepito:

• La DIR 2001/42/CE del 27/06/2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)

• La DIR 85/337/CEE del 27/06/1985 concernente la valutazione degli impatti di determinati progetti pubblici e privati (VIA) come modificata e integrata dalla DIR 97/11/CE del 03/03/1997 e dalla DIR 2003/35/CE del 26/05/2003

Nel contesto della Regione Puglia tramite le:

• Circ.G.R. n 1/2008 (note procedura VAS)

• LR del 12/04/2001 N. 11 recante:“Testo coordinato della l.r. 12 aprile 2001, n. 11, così come modificata dalla l.r. 14 giugno 2007, n. 17; l.r. 3 agosto 2007, n. 25; l.r. 31 dicembre 2007, n.

40, in materia di procedura di Valutazione di impatto ambientale”.

• LR del 21/10/2008 N. 31 recante: “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”

• DGR del 14/03/2006 N. 304 recante:”Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003”.

7.2 - Valutazione ambientale strategica (VAS)

Tiene conto dell’impatto di piani e programmi sull’ambiente, in particolare tiene conto dei possibili effetti che l’insediamento dell’opera comporta sul sito di interesse. Secondo l’Art 6 Com 2 Lett b del DL 152/06 come aggiornato e modificato dal DL n 4/08, il progetto in esame è sottoponibile a VAS. In particolare la VAS deve essere effettuata, nell’ambito dell’industria termoelettrica, nei seguenti casi:

• Luogo non sottoposto a tutela paesaggistica – culturale - storica: Impianti di co-combustione aventi Pt>300 MW;

• Luogo sottoposto a tutela paesaggistica – culturale - storica: Impianti di co-combustione aventi Pt>150 MW;

Mentre la procedura di incidenza VAS deve essere effettuata solo se l’intervento ricade all’interno di aree naturali protette (ANP) come definite dalla Legge 06/12/1991 N 394.

7.2.1 - Elementi informativi relativi alla VAS

Dalle considerazioni sopra esposte si ritiene che la VAS non sia necessaria, essa secondo il DL N 4/2008 è il processo che attua la valutazione di piani e programmi e comprende:

• Lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni di cui all’Art. 12

• L’elaborazione del rapporto ambientale secondo le disposizioni di cui all’Art. 13

• Lo svolgimento di consultazioni di cui all’Art. 14

• La valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni di cui all’Art. 15

• La decisione di cui all’Art. 16

• L’informazione sulla decisione di cui all’Art. 17

• Il monitoraggio di cui all’Art. 18

Ha lo scopo di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi, della salvaguardia della biodiversità e di un equa distribuzione delle risorse economiche. In altre parole la VAS deve garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente.

7.2.2 - Questioni temporali.

Poiché nel presente lavoro sono stati evidenziati i tempi necessari ad effettuare le procedure, si specifica di seguito il tempo necessario all’attesa conseguente all’eventuale compilazione delle schede

riguardanti la fase di screening e di valutazione appropriata (fase I e II) utili ad effettuare la valutazione di incidenza (IVAS):

mesi gg

tIVAS =70 ≅2,35

7.3 - Valutazione impatto ambientale (VIA).

Tiene conto degli impatti effettivi sull’ambiente derivanti dall’insediamento delle infrastrutture sul sito ipotizzato, e appartiene all’insieme dei provvedimenti più importanti per attuare il progetto esecutivo, esso inoltre è integrato nell’AIA, per questo deve essere preliminarmente eseguito. La normativa che regola le modalità applicative della VIA sono in ambito nazionale il DL N 4/2008 ed in ambito regionale la LR N 11/2001 così come aggiornata e modificata dalle: LR 14/06/2007 N 17, LR 03/08/2007 N 25, LR 31/12/2007 N 40. Nella figura seguente s’illustra il diagramma di flusso relativo alla procedura di VIA regionale, così come appreso dalla legge regionale, inoltre è presente un richiamo anche alla valutazione di incidenza ambientale (IVAS) prevista ai sensi della DGR N. 304 del 14-03-2006.

7.3.1 - Linee guida relative alla VIA, DL N 4/2008

VIA (Valutazione Impatto Ambientale): è il processo volto ad analizzare l’impatto ambientale del progetto nel luogo di insediamento scelto e comprende:

• Lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni di cui all’Art. 20

• La definizione dei contenuti del SIA (Studio di Impatto Ambientale) di cui agli Art. 21,22 e all’allegato VII

• La presentazione e la pubblicazione del progetto di cui all’Art. 23

• Lo svolgimento di consultazioni di cui all’Art. 24

• La valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni di cui all’Art. 25

• La decisione di cui all’Art. 26

• L’informazione sulla decisione di cui all’Art. 27

• Il monitoraggio di cui all’Art. 28

Ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere alla conservazione delle specie e conservare la capacità di rigenerazione degli ecosistemi. Essa descrive e valuta secondo le disposizioni del D.L. n. 4/2008 gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

1. l’uomo, la fauna e la flora 2. il suolo, l’acqua, l’aria e il clima

3. i beni materiali ed il patrimonio culturale 4. l’interazione tra i fattori di cui sopra

Con il D.L. n. 4 del 16/01/2008 (di seguito D.L. n. 4/2008) relativo alla VIA recepita in sede nazionale, il legislatore ha modificato lievemente la parte I del D.L. n. 152 del 03/04/2006 (di seguito D.L. n. 152/2006) introducendo in particolare gli Articoli 3-ter e 3-quater i quali affermano:

• Il principio dell’azione ambientale (Art. 3-ter): la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali nonché del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti i soggetti pubblici e privati e dalla persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un azione basata sui principi della precauzione, prevenzione, correzione prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” .

• Il principio dello sviluppo sostenibile (Art. 3-quater): ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Inoltre il com. 2 del medesimo articolo sottolinea l’importanza dello sviluppo sostenibile anche all’interno delle attività pubbliche le quali, devono dare la priorità alle attività di salvaguardia degli ecosistemi e del patrimonio culturale.

7.3.2 - I tempi necessari ad ottenere l’esito della PVIA inclusi nel presente lavoro.

La Provincia entro 10 gg dall’invio della richiesta, effettua una eventuale richiesta di integrazione, ove necessaria; terminato detto termine, e se la documentazione non fosse fornita, il richiedente dovrà ricompilare una domanda ex-novo. Terminata la fase di analisi della documentazione fornita, la Provincia, valutando la domanda, discrimina l’eventuale avvio della VIA: l’Ente provinciale infatti, valuta le domande pervenute ed in base alle informazioni fornite decide se consultare il soggetto richiedente allo scopo di stilare l’eventuale SIA, necessario a compilare la VIA. Ove la VIA non fosse necessaria, la Provincia comunica entro 60 gg l’esito della richiesta, ovvero della VIA negativa.

L’esito della richiesta resta valido per 3 anni, oltre i quali il soggetto richiedente è tenuto, se i lavori non fossero ancora iniziati, a ricompilare la domanda.

7.4 - Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Rappresenta il provvedimento integrato che tiene conto di quasi tutti gli aspetti legati all’impatto sull’ambiente generato dall’insediamento dell’opera ed in particolare tiene conto di:

• inquinamento dell’aria;

• inquinamento dell’acqua;

• inquinamento del suolo;

• inquinamento acustico;

Non è incluso nella procedura AIA:

• l’inquinamento da onde elettromagnetiche incluso nelle direttive emanate da Terna in fase di

La normativa principale che regola l’emanazione dell’AIA è costituita dal DPCM 337/88, aggiornato con DPR 11.2.1998, dal DPR 12.4.1996 e dal più recente D.Lgs. 59/05 che, recependo la direttiva comunitaria IPPC n. 9/61/CE, istituisce la Autorizzazione Integrata Ambientale (cosiddetta A.I.A. o IPPC). L’A.I.A. sostituisce ogni altra autorizzazione in materia ambientale, ed in particolare supera il DPR 203/88 relativo alle emissioni in atmosfera.

7.4.1 - Particolarità della DGR N. 1388.

La delibera della Giunta regionale, che definisce le condizioni procedurali relative all’AIA :

• consente di integrare l’eventuale procedura di VIA con l’AIA;

• sottolinea le potenzialità dell’AIA come atto sostitutivo alle varie autorizzazioni concernenti: la tutela delle acque, del suolo, del rumore, dell’aria;

• consente di ottenere l’AIA entro 150 gg, previa corretta prassi procedurale;

7.4.2 - Allegato II, modalità applicative.

L’allegato II della delibera specifica tutti i documenti che il soggetto richiedente deve compilare ed allegare al fine di presentare l’istanza AIA; quest’ultima deve essere inviata ai seguenti enti:

• Regione Puglia;

• Provincia di Bari;

• Comune di Bari;

• Dipartimento di Prevenzione ASL competente per territorio;

• ARPA Puglia.

Nel momento di presentazione dell’istanza il soggetto richiedente deve consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento dell’acconto per le spese di istruttoria pari a € 4000,00 (Allegato IV importo corrispondente a “grande impresa” di cui alla DGR N. 1388) intestata a:

“Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”

Cod. 3120 C/C 60225323

La domanda per effettuare l’istanza presente nell’allegato II della DGR N. 1388 contiene i dati del richiedente nonché l’ubicazione dell’impianto da autorizzare, inoltre nell’istanza il richiedente s’impegna a pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento da parte della Regione, un annuncio contenente la localizzazione dell’impianto e il nominativo del gestore e a trasmetterlo entro 5 gg alla regione per confermare l’avvenuta pubblicazione, indicando in quest’ultima, quale luogo di presa visione degli atti il

“Settore Ecologia dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia”

“Viale delle magnolie 6/8 Modugno (BA)”;

a tal fine il richiedente allega i seguenti elaborati tecnici e schede di cui al paragrafo 7.4.4.

7.4.3 - Documenti ed elaborati tecnici da allegare all’istanza..

Secondo la delibera N 1388 i documenti che il richiedente deve allegare all’istanza per la richiesta dell’AIA sono:

• (1)Relazione tecnica: stilata in fase di progetto;

• (2)Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000;

• (2)Mappa Catastale;

• (3)Stralcio del PRG in scala 1:2000;

• (4)Planimetria dell’impianto in scala opportuna;

• (5)Planimetria dell’impianto con indicazione dei punti di emissione in atmosfera;

• (6)Planimetria dell’impianto con rete idrica con l’individuazione dei punti di ispezione alla rete e ai punti di scarico;

• (7)Planimetria dell’impianto con l’individuazione delle sorgenti sonore;

• (12)Progetto sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni;

• (13)Sintesi non tecnica;

• (14)Altri documenti scelti a discrezione del proponente.

Ove i numeri di riferimento sono stati letti dall’Allegato II della DGR N. 1388, mentre alcuni punti non affini al tipo di attività/impianto, sono stati omessi..

7.4.4 - I tempi di attesa..

Per l’AIA i tempi prescritti nella DGR N. 1388 sono pari alla somma tra:

• tempi di effettuazione della richiesta:

mesi gg

t1EFF =30 =1

• tempi di ricezione della richiesta:

mesi gg

t1AIA =150 =5

Pertanto in via approssimativa e a grandi linee i tempi di attesa si attestano intorno a:

mesi gg

gg

tAIA =150 +30 =6

Mentre i costi della procedura, dipendenti dal soggetto richiedente, che nell’ambito di questo progetto si configura in AMGAS S.p.a. sono pari a:

In merito agli adempimenti ambientali, il progetto power park deve essere autorizzato per:

• le emissioni in atmosfera

• le emissioni acustiche

In merito alle emissioni elettromagnetiche, si rimanda all’autorizzazione rilasciata da Enel/Terna, in quanto dipendente dal livello di tensione per effettuare la connessione. Inoltre Enel/Terna acquisisce tutte le informazioni e indicazioni necessarie da fornire al richiedente per accedere al provvedimento unico come prescritto dall’art. 12 del DL N. 387/2003, pertanto alla luce del fatto che le autorizzazioni richieste da terna riguarderanno anche quelle ambientali i tempi di dette procedure saranno sommati a quelle di Enel/Terna, di cui al capitolo 9 relativo alle conclusioni.

Le emissioni in atmosfera e quelle acustiche discusse nel presente capitolo sono disciplinate dall’AIA mentre lo stato di conservazione degli habitat atto a preservare e garantire lo sviluppo sostenibile delle generazioni future, è tutelato dai procedimenti precedentemente accennati relativi alla VAS e alla VIA; alla luce delle considerazioni esposte quindi si possono verificare 2 situazioni:

• incidenza VAS (IVAS), verifica assoggettabilità VIA e AIA, in tal caso i tempi necessari sono pari al massimo ovvero:

mesi

• verifica assoggettabilità VIA e AIA, in tal caso i tempi necessari sono pari a:

mesi

Ulteriori considerazioni relative al power park sono state evidenziate nei capitoli 9 e 10.

8 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’, PERMESSO DI COSTRUIRE, NORMATIVA

Nel documento PROGETTO POWER PARK: ITER NORMATIVO (pagine 38-45)

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