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98 Cessazione attività

Nel documento Carta della qualità dei servizi (pagine 98-106)

Direttore di Direzione Tecnica: Angela Mussumeci ad interim Responsabile del servizio: Gianluca Bravi

Telefono: 06/69611404

email: gianluca.bravi@comune.roma.it

Posta elettronica certificata: protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it Sede: Via Benedetto Croce n. 50

Orari: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 Destinatari del servizio

Titolare dell’attività (Legale rappresentante in caso di Società).

Documentazione

Compilazione del modello di comunicazione disponibile sul sito www.suaproma.comune.roma.it da presentare in forma cartacea presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Municipio territorialmente competente oppure tramite PEC sempre al SUAP del Municipio competente.

Tempi di risposta

La cessazione ha efficacia a partire dalla data indicata nella comunicazione di cessazione.

Costo del servizio

 € 16,00 per imborso spese istruttoria Il pagamento può essere effettuato tramite:

 Bonifico bancario intestato alla Tesoreria Roma Capitale - Banca Unicredit Spa - Municipio (I, II, III, etc.) codice IBAN: IT69P0200805117000400017084

 Reversale da pagare alla cassa del Municipio Norme di riferimento

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

Delibera Consiglio Comunale n. 2995/1977; Legge n. 443/1985; Legge n. 241/1990 e s.m.i.

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STANDARD DI QUALITÀ

Per garantire una buona erogazione dei servizi sono stati individuati alcuni “standard”. Con il termine “standard” si intende il livello di qualità minimo che il Municipio garantisce agli utenti.

Nella tabella che segue sono stati indicati i fattori da cui dipende la qualità di ciascun servizio erogato, gli indicatori con i quali la stessa è misurata ed i relativi standard. Il rimborso degli utenti sarà effettuato relativamente ai soli standard per i quali è indicato il valore positivo “SI”

alla colonna “rimborso”. Gli standard di qualità dovranno essere aggiornati e migliorati progressivamente negli anni successivi.

TABELLA DEGLI STANDARD DI QUALITÀ - Sportello Unico Attività Produttive

SERVIZIO FATTORI DI

QUALITA’ INDICATORI STANDARD RIMBORSO

Tutti i servizi Accessibilità

Ore di apertura al

Acconciatori ed estetisti (avvio di

attività) S.C.I.A. Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

Trasferimento di titolarità / affitto di

azienda S.C.I.A. Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

S.C.I.A. di trasferimento di sede Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

Acconciatori ed estetisti (S.C.I.A.

di affitto di poltrona/cabina) Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

Commercio al dettaglio su aree

pubbliche Tempestività

(rilascio nuove autorizzazioni) Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

90 gg SI

Trasferimento di titolarità /

gestione di azienda Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

90 gg SI

Cambio / aggiunta di settore merceologico; trasformazione in

attività artigianale o di servizi

Tempestività

Cambio / aggiunta di settore merceologico; trasformazione in

attività artigianale o di servizi

Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

90 gg SI

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100

Trasferimento di titolarità /

gestione di azienda Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

90 gg SI

Mercati saltuari (rilascio di nuove

autorizzazioni) Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

90 gg SI

Cambio / aggiunta di settore merceologico; trasformazione in

attività artigianale o di servizi

Tempestività

Cambio / aggiunta di settore merceologico; trasformazione in

attività artigianale o di servizi

Tempestività

(rilascio nuove autorizzazioni) Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

90 gg SI

Trasferimento di titolarità /

gestione di azienda Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

90 gg SI

Cambio / aggiunta di settore

merceologico Tempestività

Commercio in sede fissa Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

Esercizi di vicinato Tempestività

Intervallo di

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Forme speciali di vendita al dettaglio (apparecchi automatici,

Subingresso / reintestazione Tempestività

Intervallo di

Trasferimento di titolarità / affitto di

azienda S.C.I.A. Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

Occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali (O.S.P.) Nuova autorizzazione per la

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Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande S.C.I.A. per l’apertura attività di

somministrazione fuori dagli ambiti di tutela o mediante installazione

di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente

destinati a tale attività di cui alla Delib. 35/2010

art. 13 c. 1 Delib. 35/2010 Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

S.C.I.A. di somministrazione ex

art. 18 Delib. 35/2010 Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

S.C.I.A. di somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle associazioni e circoli privati ex

artt. 2 e 3 DPR 235/2001 alimenti e bevande in occasione di

sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o

eventi locali straordinari -

all’interno di librerie Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

S.C.I.A. subingresso /

reintestazione / riattivazione Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

Trasferimento di sede fuori dagli

ambiti - S.C.I.A. Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

Pubblici esercizi-attività ex Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) Autorimessa di veicoli (apertura)

Trasferimento di titolarità / affitto

d’azienda S.C.I.A. Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

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Sale da gioco (apertura) Tempestività

Intervallo di indiretta degli apparecchi da gioco

ed intrattenimento (apertura)

Spettacolo viaggiante (apertura) Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

Fino a 90

gg SI

Attività di vendita di quotidiani e

periodici - edicole Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

120 gg SI

Autorizzazione alla vendita di

quotidiani e periodici Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

120 gg SI

Trasferimento di titolarità /

gestione di azienda Tempestività

Intervallo di

Ottimizzazione punto vendita Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

90 gg SI

Attività di fochino limitatamente al brillantamento delle mine con

innesco a fuoco e/o elettrico

Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

30 gg SI

Attività di direttore o istruttore di

tiro Tempestività

Intervallo di tempo dalla richiesta del titolo

30 gg SI

Internet point / phone center Tempestività

Intervallo di tempo dalla comunicazione

Immediato NO

Depositi ed esposizioni chiuse -

avvio di attività S.C.I.A. Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

Trasferimento di titolarità / affitto di

azienda S.C.I.A. Tempestività

Intervallo di tempo dalla segnalazione

Immediato NO

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Attività artigianale di panificazione Tempestività

Intervallo di tempo dalla

segnalazione Immediato NO

*

Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

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a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

In relazione al punto c) dell’articolo sopra riportato, il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n.3642/C del 15/04/2011 definisce i titoli di studio validi ai fini dell’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

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Nel documento Carta della qualità dei servizi (pagine 98-106)

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