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CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Con l’asseverazione, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, oltre che attestare l’efficacia degli interventi, come già disposta dalla norma sul sismabonus (decreto MIT n. 58 del 28/2/20), attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’art. 5 del Dpr 380/01.

Rilascio dell’asseverazione

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Asseverazione

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Prezzari

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MITE più volte modificati. Il 14.2.22 è stato siglato il decreto che modifica i prezzari del 6 agosto 2020.

Il tecnico abilitato che sottoscrive l’asseverazione allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento prendendo a riferimento:

- i prezziari predisposti dalle Regioni o Province autonome territorialmente competenti; oppure

- i prezzi riportati nelle guide sui «prezzi informativi dell’edilizia» edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

Solo nel caso in cui nei prezzari locali non vi sia corrispondenza per l’intervento agevolabile, il tecnico dovrà avvalersi dei massimali specifici di costo indicati nell’allegato I del decreto del MISE.

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

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Polizza Assicurativa

Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato anche con una polizza assicurativa già sottoscritta per danni derivanti da attività professionale purché non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specifico per il rischio di asseverazione e garantisca un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività.

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Controlli

Responsabilità del beneficiario

Ai fini L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Responsabilità del fornitore o cessionario del credito

Il fornitore che ha concesso lo sconto in fattura e il cessionario del credito rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Pertanto, se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

Nel caso però sia dimostrato un concorso nella violazione, il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari rispondono in solido con il beneficiario.

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Comunicazione dell’opzione

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’opzione per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura, come anticipato, deve essere oggetto di apposita Comunicazione da inviare esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Per gli interventi trainanti e trainati per l’efficienza energetica che danno diritto al Superbonus, la Comunicazione deve essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione prevista per tali interventi.

Comunicazione dell’opzione

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Provv. AGE 03/02/2022

Comunicazione dell’opzione

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi che non richiedono obbligatoriamente l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute.

Nel caso vi sia tale obbligo la comunicazione è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, per i quali non vi è obbligo di visto, è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Viceversa, è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

Utilizzo del credito

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta “ricevuti” dall’originario beneficiario esclusivamente in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate da parte del contribuente.

A tale scopo cessionari e fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate attraverso il servizio «Piattaforma Cessione Crediti».

Per tali compensazioni, non si applica:

• il limite di € 700.000, elevato a 2 milioni dal 2022, ex art. 34 L. 388/2000;

• il limite di € 250.000 di cui all’art. 1 c. 53 L 244/2007;

• Il divieto di compensazione in presenza di debiti per imposte erariali scaduti di importo superiore ad € 1.500 ex art. 31 D.L. 78/2010.

In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i fornitori che hanno applicato gli sconti in fattura possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

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