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In questa sezione verrà approfondito il capitolo 16 dell’EPA, al quale si è deciso riservare un trattamento particolare dal punto di vista dell’analisi dei contenuti. L’Economic Partnership Agreement tra Unione Europea e Giappone è infatti il primo trattato commerciale a prevedere un impegno reciproco per quanto riguarda il rispetto dell’ Accordo sul clima di Parigi del 2015. Inoltre, sempre per la prima volta, il trattato comporta anche il riconoscimento ed il rispetto, da parte di entrambe le parti, della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna in pericolo (CITIES) e della Convenzione sulla biodiversità (CBD).

Il capo 16 dell’EPA è suddiviso in 19 articoli. Nei paragrafi che seguono, si approfondiscono quelli ritenuti di maggior interesse:

o Articolo 16.1: Contesto ed obiettivi

Unione Europea e Giappone riconoscono, tra gli altri obiettivi dell’accordo, quello di promuovere lo sviluppo sostenibile, convenendo che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell’ambiente siano tre componenti strettamente legate ed in grado di rafforzarsi vicendevolmente. In questa direzione, le parti si impegnano a riconoscere le disposizioni contenute nei documenti e nelle deliberazioni di seguito elencate:

- Agenda 21 adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (14 giungo 1992);

- dichiarazione dell’ International Labour Organization (ILO) sui principi e sui diritti fondamentali nel lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro (18 giugno 1998);

- piano di attuazione adottato dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (4 settembre 2002);

- dichiarazione ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro (10 giugno 2008);

- documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile dal titolo "The future we want", adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (27 luglio 2012);

- documento finale del vertice delle Nazioni Unite per l'adozione dell' Agenda per lo sviluppo, dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", adottato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite (25 settembre 2015).

o Articolo 16.4: Accordi multilaterali in materia di ambiente

Unione Europea e Giappone si impegnano a rispettare gli accordi multilaterali ambientali di cui sono firmatari, attuandoli in maniera efficace attraverso disposizioni legislative e regolamenti specifici. Vige l’obbligo di fornire con periodicità,

informazioni alla controparte relativamente ad intenzioni di adesione, accettazione, ratifica, modifica, attuazione di qualunque accordo di carattere ambientale realizzato con parti terze.

Con particolare riferimento alla sottoscritta convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (“UNFCCC”, formalizzata a New York il 9 maggio 1992) ed all’accordo di Parigi sul clima del 12 dicembre 2015, Unione Europea e Giappone si impegnano a collaborare ed a contribuire attivamente per la riduzione delle emissioni dei gas serra e per l’attuazione di provvedimenti contro i cambiamenti climatici. o Articolo 16.6: Biodiversità

Unione Europea e Giappone si impegnano, attraverso lo sviluppo del commercio e degli investimenti, a compiere gli interventi necessari alla conservazione e all’utilizzo responsabile della biodiversità, rispettando gli accordi multilaterali ambientali sottoscritti. Tra questi, figurano la Convezione sulla biodiversità (CBD) realizzata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna considerate in pericolo di estinzione (CITIES), formalizzata a Washington D.C. in data 3 marzo 1973.

Nel rispetto di tali convenzioni, le parti incentiveranno l’uso, nei rispettivi mercati ed attraverso sistemi di etichettatura dei prodotti, di beni realizzati attraverso un uso sostenibile delle risorse naturali e che contribuiscano alla preservazione della biodiversità. Inoltre, svilupperanno azioni di sensibilizzazione contro il commercio illegale di tutte le specie di flora e fauna considerate a rischio estinzione, applicando ingenti sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori. Anche in questo caso, le autorità delle due controparti saranno tenute a scambiarsi vicendevolmente e periodicamente tutte le informazioni relative al commercio di specie selvatiche, allo sfruttamento intensivo delle risorse energetiche ed alla situazione complessiva dei rispettivi ecosistemi.

o Articolo 16.7: Gestione sostenibile delle foreste e commercio di legname

Attraverso lo sviluppo del commercio e degli investimenti, Unione Europea e Giappone si impegnano a conservare ed a gestire in maniera sostenibile le foreste, monitorando con intensità il commercio di legname e di prodotti derivati, assicurandone la conformità ai regolamenti internazionali ed alle disposizioni legislative emanate dal Paese d’origine.

Le parti promuovono attivamente la lotta al disboscamento illegale prevedendo le dovute sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori e garantiscono inoltre uno scambio reciproco e reiterato di informazioni, condividendo casi, esperienze e azioni intraprese.

o Articolo 16.8: Commercio e uso delle risorse della pesca e acquacoltura sostenibile La preservazione, l’utilizzo e la gestione sostenibile delle risorse della pesca e dell’acquacoltura, vengono perseguite dalle parti attraverso lo sviluppo del

commercio e degli investimenti. Secondo quanto previsto dall’accordo, Unione Europea e Giappone si impegnano a rispettare e ad attuare il contenuto delle convenzioni e degli accordi di seguito riportati:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare47 (Jamaica, 10 dicembre 1982);

- l’accordo per il rispetto, da parte dei pescherecci in alto mare, delle disposizioni internazionali relative alla conservazione sostenibile delle acque (Roma, 24 novembre 1993);

- l’accordo per la preservazione e la gestione degli stock ittici trans-zonali e degli stock ittici migratori (New York, 4 agosto 1995);

- il Codice di condotta per una pesca responsabile formalizzato in occasione della Conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura48 (31 ottobre 1995);

UE e Giappone fanno parte di diversi organismi internazionali che promuovono la preservazione delle acque e l’utilizzo sostenibile della risorse della pesca, quali ad esempio le “organizzazioni regionali per la gestione della pesca” (ORGP), le quali prevedono il rispetto di accurati sistemi di documentazione e di certificazione delle catture. Inoltre, entrambe le parti si impegnano ad incoraggiare i Paesi terzi che non l’abbiano già fatto, ad accettare e ratificare i codici e gli accordi sopra esposti, promuovendo parallelamente ed in maniera attiva la lotta alla pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata (“pesca INN49”).

o Articolo 16.11: Esame dell’impatto sulla sostenibilità

Unione Europea e Giappone assumono l’impegno reciproco di controllare, monitorare e valutare, sia separatamente che congiuntamente, gli impatti dei contenuti del capo 16 dell’EPA sullo sviluppo sostenibile attraverso l’operato delle rispettive autorità competenti e nel rispetto dei processi istituiti nell’ambito del nuovo accordo di libero scambio e partenariato economico.

47 La “United Nations Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS), è un trattato internazionale che delinea i

diritti e gli oneri dei Paesi relativamente allo sfruttamento responsabile dei mari e degli oceani. La convenzione definisce le linee guida inerenti la conduzione delle trattative e la gestione intelligente delle risorse marine.

48 La Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), fondata a Québec nel 1945, è una

organizzazione delle Nazioni Unite che si propone di aumentare la produttività agricola, accrescere i livelli di nutrizione, migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale.

49 Il regolamento UE contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, denominata “pesca INN”,

o Articolo 16.13: Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Ai fini della corretta attuazione e del rispetto dei principi contenuti nel capo 16 dell’EPA, Unione Europea e Giappone hanno istituito un apposito comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, incaricato di attuare e di verificare la corretta applicazione dei principi stessi. Il comitato UE - Giappone per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce (salvo accadimenti di straordinaria rilevanza) con cadenza annuale, lavorando coerentemente ed in linea con gli istituti e con gli organismi multilaterali riconosciuti a livello internazionale in ambito ambientale. Tra le sue funzioni principali vi sono:

- il controllo e la riesamina del funzionamento del capo 16 dell’EPA;

- l’esame e la validazione di qualunque questione ambientale non contenuta nel capo 16 in quanto concordata in seguito all’entrata in vigore dell’accordo; - l’interazione con la società civile50 per quanto riguarda l’applicazione dei

contenuti del capo 16 dell’EPA;

- la ricerca di un’intesa, mediante apposite procedure prestabilite, nel caso in cui dovessero manifestarsi incomprensioni o divergenze tra le Parti in merito all’applicazione o alla sola interpretazione dei contenuti del capo 16 dell’EPA. o Articolo 16.18: Gruppo di esperti

Nel caso in cui, nonostante l’intervento e l’intermediazione del sopra citato comitato UE – Giappone, le parti non dovessero raggiungere un’intesa reciprocamente soddisfacente per la risoluzione di eventuali divergenze nell’interpretazione dei contenuti del capo 16 dell’EPA, entro 75 giorni dalla data di convocazione del comitato è loro consentito il ricorso all’intervento di un gruppo di esperti, incaricato di esaminare la questione irrisolta. Tale gruppo è composto da tre individui imparziali ed indipendenti dalle parti, selezionati in base a specifiche competenze tecniche o giuridiche che ovviamente conciliano con le questioni da esaminare e giudicare. Ciascuna parte nomina uno dei tre membri e presenta una lista di tre candidati per la selezione del terzo esperto, il quale verrà scelto di comune accordo. In mancanza di un’intesa circa la nomina del terzo membro del gruppo, questo verrà estratto in maniera del tutto casuale. Una volta

50 Si intende per “società civile”, tutti i soggetti indipendenti interessati in ambito economico, sociale ed

ambientale. Sono comprese le organizzazioni dei lavoratori, le organizzazioni dei datori di lavoro ed i gruppi ambientalisti.

costituito, il gruppo di esperti può esercitare il diritto di richiedere, a qualunque fonte ritenuta appropriata, tutte le informazioni utili e necessarie alla formulazione di un verdetto il più equo possibile. Tali informazioni verranno ad ogni modo esposte preventivamente alle parti in modo tale da concedere loro la possibilità di avanzare osservazioni o precisazioni.