tra il vitigno e il territorio.
Anche per gli altri vitigni l'interazione col suolo porta a varianti interessanti e talora particolarmente significative. La predilezione del Bombino bianco, come del resto dell'Albana, per l'areale bertinorese e' sicuramente da mettere in relazione con i terreni poveri e calcarei derivati dalla formazione geologica dello Spungone, che proprio in quest'area presenta le sue «emergenze» piu' significative. I suoli riescono a contenere la naturale vigoria di questi vitigni, consentendo un miglior equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza una piu' equilibrata composizione dei mosti; mentre il calcare contribuisce alla maggiore finezza olfattiva dei vini. Nei terreni argillosi di pianura, che limitano naturalmente la vigoria e la produttivita' del Trebbiano romagnolo, si riescono ad ottenere vini di buona struttura e con una buona finezza aromatica, nonostante il vitigno sia normalmente definito «neutro». Vini di Trebbiano con maggiore struttura si ottengono nei terreni piu' poveri di collina.
Buona finezza olfattiva anche per i vini ottenuti da uve coltivate su terreni sabbiosi (Terrano e Trebbiano, ad esempio). Anche le Albane tendono a differenziarsi sui vari tipi di suolo: vini strutturati e con sentori di miele e albicocca essiccata nei terreni piu' argillosi, fruttato di albicocca piu' deciso nell'Imolese e sentori piu' floreali nelle Albane del Faentino. La tradizione di vini frizzanti e spumanti ottenuta a partire dai vitigni bianchi romagnoli e' stata molto migliorata grazie all'introduzione del freddo e di altre tecnologie in cantina, senza dimenticare che la maggior cura nella produzione e nella scelta delle uve in campo ha fatto comunque la sua parte.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Valoritalia S.r.l.
Nome e indirizzo: Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l., via Piave n. 24 - 00187 Roma - telefono 0039 0445 313088 fax 0039 0445 313080.
Mail [email protected] - website www.valoritalia.it
Valoritalia S.r.l. e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente alla vigente normativa della UE, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.
Allegato 1
Disciplinare menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Bertinoro»
Art. 1.
Denominazione e vini
Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l’unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Pagina 27 di 63 1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Bertinoro» e'
riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Romagna»
Sangiovese anche riserva e «Romagna» Pagadebit, anche nella versione frizzante, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
2.1. Le denominazioni di origine controllata «Romagna» Sangiovese anche Riserva e «Romagna» Pagadebit con la specificazione della menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Bertinoro» sono riservate ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva):
Sangiovese: minimo il 95%;
possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Pagadebit (anche frizzante):
Bombino bianco: minimo 85%;
possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro anche con la menzione riserva e «Romagna» Pagadebit con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro, anche frizzante, comprende l'area di seguito delimitata:
partendo dall'incrocio, a Forlimpopoli, tra la Via Armando Diaz e la SS 9 Via Emilia, si segue tale Statale in direzione Est sino ad incrociare la Via Settecrociari che si percorre fino alla frazione S.
Vittore; ci si innesta poi sulla Via S. Vittore, la si segue sino ad incontrare Via Montebellino lungo la quale si prosegue in direzione Formignano; indi per Via Formignano sino all'incrocio per Teodorano;
si continua a destra per la strada Teodorano - Montecavallo sino a Teodorano; poi per la strada Meldola - Teodorano fino a Meldola;
quindi si prosegue per Via Meldola per Fratta; prima di Fratta Terme si gira a sinistra per Via Monte Fratta comprendendo l'intera collina; indi si prosegue fino a Via Tro Meldola fino all'incrocio con Via Meldola per ritornare al punto di partenza, sulla SS 9 Via Emilia, Via Meldola e Via Armando Diaz.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro anche riserva la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.
Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC
Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l’unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
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«Romagna» Pagadebit Bertinoro, la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.
4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata, «Romagna»
Sangiovese Bertinoro e «Romagna» Pagadebit Bertinoro sono le seguenti:
=====================================================================
| | Produzione massima | Titolo alcolometrico |
| | (t) | vol. naturale minimo | +====================+=====================+========================+
|«Romagna» Sangiovese| | |
|Bertinoro riserva | 8 | 13% vol | +---+---+---+
|«Romagna» Sangiovese| | |
|Bertinoro | 9 | 12,50 vol | +---+---+---+
|«Romagna» Pagadebit | | |
|Bertinoro | 14 | 11,5% vol | +---+---+---+
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle Province di Bologna, Ravenna, Forli' - Cesena e Rimini.
5.2. Per il vino DOC «Romagna» Pagadebit Bertinoro le operazioni di vinificazione, nonche' quelle di elaborazione per la tipologia frizzante, devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia le predette operazioni possono essere effettuate nell'intero territorio delle Province di Bologna, Ravenna, Forli' - Cesena e Rimini.
5.3. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna Sangiovese» Bertinoro anche riserva e «Romagna Pagadebit» Bertinoro devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione ed elaborazione di cui ai precedenti comma 5.1. e 5.2.
5.4. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
===============================================================
| | | Produzione massima | | |Resa uva/vino (%)| (l/ha) | +=====================+=================+=====================+
|«Romagna» Sangiovese | | | |Bertinoro riserva | 65 | 5200 | +---+---+---+
Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l’unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
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