• Non ci sono risultati.

Chiusure dei musei e degli altri luoghi di cultura

SANZIONE ENTRO 5 GIORNI € 400,00 € 280,00

SANZIONI ACCESSORIE Nessuna Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00

 Comma 1 - Quale responsabile della scuola secondaria di secondo grado ______________________

consentiva lo svolgimento dell’attività didattica in presenza senza rispettare le forme flessibili previste dall’articolo 21, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021 (1)

 Comma 1 – Quale soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non vigilava e si assicurava che lo stesso indossasse la mascherina protettiva (1)

 Comma 5 - Quale responsabile della scuola, consentiva le riunioni degli organi collegiali effettuate in presenza (2)

 Comma 5 - Quale responsabile della scuola, consentiva che l’elezione degli organi collegiali fossero effettuate in presenza (2)

 Comma 6 - Quale responsabile dell’ente gestore non provvedeva ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia (3).

 Comma 6 - Quale responsabile dell’ente gestore consentiva lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali 􀂖senza l'ausilio di personale qualificato 􀂖senza adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 del DPCM 2 marzo 2021 􀂖senza provvedere pulizia e igienizzazione necessarie (4).

Note

(1) Ambito di applicazione. L’articolo 21, c. 10, lett. s), del DPCM 2 marzo 2021, dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (della violazione risponderà chi era tenuto alla sorveglianza del minore).

(2) Organi collegiali degli istituti scolastici. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

(3) Pulizia degli ambienti. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia.

(4) Attività ludiche, ricreative ed educative non scolastiche né formali. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi

27. Inosservanza delle modalità di svolgimento delle lezioni, delle riunioni e

delle elezioni degli organi collegiali

39

alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati

(5) Sanzione accessoria. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la chiusura da 5 a 30 giorni. La competenza all’irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati.

(6) Sospensione anticipata. All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell’accertatore, applicata nell’immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l’illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l’illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell’applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all’autorità competente all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività o dell’esercizio.

(7) Rinvio. Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

 Quale accompagnatore del paziente __________________ permaneva nella sala di attesa 􀂖del Dipartimento Emergenza e Accettazione (DEA) 􀂖del Pronto Soccorso (PS) della struttura ospedaliera sopra indicata, senza autorizzazione del personale sanitario preposto.

Note

(1) Ambito di applicazione. L’articolo 11, c. 5, del DPCM 2 marzo 2021 dispone che è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

(2) Rinvio. Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).