ART. 8 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI
1. Il Comune di Besnate non dispone di camera idonea all’utilizzo quale deposito di osservazione o di obitorio. Pertanto, per lo svolgimento di tali servizi, si avvale di strutture gestite da operatori pubblici o privati, eventualmente anche mediante convenzioni. Non sarà possibile l’assolvimento delle funzioni obitoriali quali:
a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone senza assistenza medica;
b. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell’Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico/legale, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo;
c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico/conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l’A.S.L.
territorialmente competente ha certificato l’antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.
4. Il deposito delle salme di cui al precedente comma è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l’attività funebre.
5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata - a carico dei richiedenti - per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
a. alla sala del commiato;
b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
c. alla abitazione propria e dei familiari.
ART. 9 – DEPOSITO MORTUARIO
1. Il Comune provvede, al deposito mortuario in locali idonei nell’ambito cimiteriale per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. L’ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal responsabile di Stato Civile previo versamento della tariffa, fatto salvo il caso in cui l’uso sia determinato da necessità del Comune o del terzo affidatario.
3. Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.
4. Qualora la permanenza del feretro nel deposito si protragga per un periodo superiore a tre giorni e la struttura dello stesso non sia idonea, si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l’interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni.
ART. 10 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva, ovvero se la salma risulta portatrice di radioattività, devono tassativamente osservarsi le prescrizioni normative previste per i casi di specie.
ART. 11 – CARATTERISTICHE, CHIUSURA E VERIFICA DEI FERETRI
1. I feretri devono avere le caratteristiche imposte dalla vigente normativa.
2. Analogamente le operazioni di verifica e chiusura dei medesimi devono conformarsi alle prescrizioni normative in essere.
ART. 12 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO
1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
ART. 13 – TRASPORTI FUNEBRI
1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti secondo le modalità dalla normativa vigente.
2. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri all’interno del territorio comunale sono determinati con ordinanza del Sindaco.
ART. 14 – NORME GENERALI
1. L’autorizzazione per i trasporti funebri di qualsiasi genere è rilasciata, quale atto di natura gestionale, dal funzionario comunale competente per materia ovvero da un suo delegato allo svolgimento delle funzioni di Polizia Cimiteriale; il rilascio di detta autorizzazione, ad eccezione di quella per urne contenenti residui di cremazione, può avvenire solo a favore di soggetti aventi titolo all’esercizio dell’attività funebre. Sono in ogni caso fatte salve le attribuzioni dei sanitari per i trasferimenti e i trasporti di loro competenza, quali quelli di salma, di parti anatomiche riconoscibili, di prodotti abortivi e di feti.
2. Per ottenere l’autorizzazione comunale al trasporto di cadavere, deve essere preventivamente acquisita l’autorizzazione al seppellimento o alla cremazione, rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile competente; nel caso di trasporto successivo alla prima sepoltura, la preventiva autorizzazione al seppellimento o alla cremazione non necessita.
3. Alla autorizzazione al trasporto è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro, prodotto dall’incaricato al trasporto.
4. Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze al feretro.
5. Nel caso di trasporto di cadavere, il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto, che ha l’onere di suggellare la bara redigendo apposito verbale di chiusura, al quale viene consegnata l’autorizzazione al trasporto e al seppellimento o alla cremazione.
L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i relativi citati documenti al personale incaricato presso il cimitero od il forno crematorio.
6. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive e nelle ipotesi di cadaveri portatori di radioattività, il dirigente del Servizio di igiene pubblica dell’A.S.L. prescrive i tempi, i modi, i limiti, i divieti e gli obblighi relativi al trasporto.
7. I feretri provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove il personale comunale accerta la regolarità dei documenti e delle caratteristiche delle casse, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate.
8. Il trasporto del feretro da Besnate ad altro comune per la cremazione e il trasporto delle relative ceneri al luogo del definitivo deposito o spargimento, sono autorizzati con unico provvedimento. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell’affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di destinazione finale dell’urna o delle ceneri di cui all’art. 14, comma 6, del R. R. n. 6/2004, compilata e sottoscritta a cura di uno dei soggetti elencati nel comma 3 dello stesso citato articolo.
ART. 15 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI RITI FUNEBRI
1. Al fine di coordinare adeguatamente l’attività di tutti i soggetti interessati (Servizio cimiteriale, Comando di Polizia Locale, Operatori cimiteriali, eventuali imprese appaltatrici, etc.) le richieste di trasporto connesse con lo svolgimento di riti funebri e/o inumazioni o tumulazioni nel territorio comunale dovranno pervenire, per iscritto anche a mezzo fax, almeno 24 ore prima dell’inizio del trasporto stesso.
2. Il Comune, nei giorni di chiusura completa al pubblico, garantisce la reperibilità dalle ore 8 alle ore 20 di un dipendente cui gli interessati dovranno rivolgersi contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma precedente.
3. Il responsabile comunale competente per materia, ovvero il suo delegato, fissa l’ora dei funerali secondo l’ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario e per quanto possibile, dell’ora del decesso e delle indicazioni del richiedente.
ART. 16 – MODALITA’ DI TRASPORTO E PERCORSO
1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre richiedere preventiva autorizzazione.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri ed ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Per ragioni di viabilità, motivate e relazionate per iscritto dal Comando di Polizia Locale, i cortei a piedi potranno essere limitati o vietati.
ART. 17 – RITI RELIGIOSI E CIVILI
1. Il feretro può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
2. Il comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; detti spazi, devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell’orazione funebre, nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
3. L’uso degli immobili di proprietà comunale per i funerali civili a ciò destinati dal comune è oneroso.
ART. 18 – CIMITERO COMUNALE
1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale, con accesso dalla via A. di Dio.
2. E' vietato il seppellimento in luoghi differenti dal cimitero di cui al precedente comma, fatte salve le autorizzazioni diverse ammesse dalla normativa vigente.
3. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Comune, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.
ART. 19 – PIANO CIMITERIALE
1. In conformità alla normativa vigente, il Comune approva un piano cimiteriale che tenga conto delle necessità di sepoltura per i successivi 20 anni.
2. Trascorsi 10 anni dalla sua approvazione, si provvede alla verifica della rispondenza di detto piano alle necessità originariamente ipotizzate e, se dal caso, si procede al suo adeguamento alle nuove esigenze eventualmente emerse.
ART. 20 – AMMISSIONE AL CIMITERO
1. Nel cimitero comunale sono accolti, compatibilmente con la rispettiva destinazione e senza distinzione di razza, di cittadinanza, di religione, i cadaveri o i resti mortali:
a. di persone decedute nel territorio del Comune;
b. di persone residenti nel Comune al momento del decesso;
c. di persone aventi diritto alla tumulazione in tombe di famiglia oppure alla tumulazione o alla inumazione in area data in concessione;
d. di persone che hanno avuto in vita la residenza, anagraficamente documentata, nel Comune di Besnate per almeno 10 anni;
e. di persone residenti presso case di riposo, istituti e simili, la cui ultima residenza era presso il Comune di Besnate;
f. di persone, ovunque residenti al momento del decesso, che abbiano già presente presso il cimitero di Besnate il coniuge o convivente more uxorio (purché la convivenza risulti documentata al momento del decesso), un genitore, un figlio od un fratello/sorella (anche unilaterale).
2. Nel cimitero comunale sono altresì accolti i nati morti, i prodotti abortivi ed i prodotti del concepimento generati da soggetti aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri cittadini, nonché i resti mortali e le parti anatomiche riconoscibili degli stessi soggetti.
3. Possono altresì essere accolti nel cimitero comunale i cadaveri o i resti mortali dei soggetti che avevano maturato, in vita, particolari benemerenze culturali, sociali, politiche, religiose, sportive ecc., per i quali risulti documentato che, viventi, avevano manifestato tale desiderio; l’accoglimento è in ogni caso subordinato all’adozione di un formale provvedimento della Giunta Comunale che dichiari, motivatamente, la sussistenza di un pubblico interesse in tal senso.
ART. 21 – REGIME PARTICOLARE PER LE CELLE OSSARIO E DEI RESTI MORTALI
1. In deroga a quanto stabilito nel precedente art. 20, nelle celle ossario possono essere collocate anche urne ossarie e urne cinerarie contenenti resti mortali appartenenti a soggetti diversi da quelli elencati nello stesso citato articolo.
2. La Giunta Comunale, accertato l’eventuale graduale venir meno dell’abbondante disponibilità di celle ossario, dispone la sospensione della facoltà in deroga di cui al precedente comma.
ART. 22 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura, esumazione, trasferimento di salma/cadavere/resti mortali, (salva l’esistenza di norme specifiche, quali quelle per la cremazione) sono il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla totalità degli stessi.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1) il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione contratto.
ART. 23 – PRESUNZIONE DI UNANIMITA’
1. Le istanze di prestazioni (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) di concessione (costituzione, modificazione, cessazione, etc.) o quant’altro (apposizione di croci, lapidi, busti, costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), si presumono presentate in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà totalmente estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto esistente al momento in cui la stessa è venuta formalmente a conoscenza dell’esistenza della controversia, fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Nel caso in cui non fosse oggettivamente possibile il mantenimento dello stato di fatto, l’Amministrazione disporrà secondo necessità, nel rispetto dei principi di interesse pubblico, e scegliendo comunque l’opzione maggiormente conservativa.
ART. 24 – INUMAZIONE
1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
a. sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
b. sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree in concessione, ove eventualmente previste dal Piano cimiteriale.
2. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l’una dall’altra e l’ordine di impiego, sono stabiliti dalla normativa in vigore.
4. Nei campi di cui sopra, così come in tutte le altre sepolture comuni, si ripongono i cadaveri/resti delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private, o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
ART. 25 – CIPPO O LAPIDE IN CAMPO COMUNE
1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un codice identificativo progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l’installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba avente le dimensioni massime di cm 170 di lunghezza per 70 di larghezza e/o di una lapide in pietra o marmo avente le dimensioni massime di cm 130 di altezza per 70 di larghezza.
4. Nel caso straordinario di contestuale inumazione di due persone legate da vincoli affettivi, decedute in occasione di unico evento, le due fosse adiacenti possono avere distanza inferiore da quella canonica e possono essere coperte da un unico manufatto tombale.
5. E' vietata la posa in opera di lastre sepolcrali, di copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno. Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi.
6. L’installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. Lapidi, cippi e ornamenti funerari in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi, dei copritomba, ecc., per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
8. E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti, ecc., salvo quanto previsto dal comma 10 di questo articolo.
9. Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
10. E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti, posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo. Nel
caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti, diverranno di proprietà dell'Amministrazione.
11. Nel caso di inadempienza a quanto prescritto dal Comune, in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede direttamente con addebito delle spese agli interessati.
ART. 26 – TUMULAZIONI
1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l’attività richiesta.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di legge in vigore.
ART. 27 – TUMULAZIONI PROVVISORIE
1. A richiesta di parte, il feretro è provvisoriamente deposto in colombaro, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a. per coloro che richiedono l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba familiare, fino alla sua agibilità;
b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c. per temporanea carenza di manufatti della tipologia richiesta. In tal caso, allorquando si renda disponibile la tipologia richiesta, si provvederà alla traslazione della salma con tumulazione nel manufatto richiesto;
d. in ogni altro caso in cui, a giudizio del Responsabile del Servizio Cimiteriale, l’attesa della tumulazione renda sconsigliabile il ricorso al deposito mortuario.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata in un massimo di 24 mesi, non prorogabile.
4. All’atto della tumulazione provvisoria, il richiedente è di norma tenuto al pagamento anticipato delle spese relative alle operazioni di tumulazione e successiva traslazione (estumulazione, ritumulazione, etc.) così come quantificate con apposito prospetto di liquidazione, salvo che non sussistano obiettive condizioni di incertezza che rendano impossibile determinare anticipatamente i costi.
5. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, il concessionario sarà tenuto al versamento:
a. del canone relativo alla tumulazione provvisoria, calcolato per periodi non inferiori a gg. 30. Le frazioni di mese sono computate come mese intero;
b. dell’eventuale canone relativo concessione definitiva, posta in essere mediante apposito successivo atto, la quale avrà decorrenza dalla data della tumulazione definitiva;
c. dell’eventuale conguaglio delle spese di traslazione nel caso in cui, fra il momento in cui sono state anticipate e l’effettiva realizzazione siano intercorsi aumenti.
6. Scaduto il termine massimo di occupazione, così come previsto al precedente comma 3, qualora per causa non imputabile al Comune non fosse agibile la sepoltura definitiva ovvero il richiedente non si fosse attivato per la stipula della concessione definitiva, si provvederà, previa diffida, ad inumare la salma in campo comune.
6. Scaduto il termine massimo di occupazione, così come previsto al precedente comma 3, qualora per causa non imputabile al Comune non fosse agibile la sepoltura definitiva ovvero il richiedente non si fosse attivato per la stipula della concessione definitiva, si provvederà, previa diffida, ad inumare la salma in campo comune.