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Clarke v Earl of Dunraven: The Satanita.

Nel documento Contratto di rete e network contract (pagine 125-133)

e il network contract.

A) Clarke v Earl of Dunraven: The Satanita.

In fatto, nel caso124

in esame il Mudhook yacht Club ha organizzato una regata nel Clyde. Mentre i concorrenti stavano manovrando le loro imbarcazioni per posizionarsi per la partenza delle 50 miglia della Muir Memorial Challenge Cup, ci fu una collisione: l’imbarcazione Satanita colpì e affondò un’altra barca, la Valkyrie. In diritto la questione si concentrò nel dubbio se riconoscere in capo al proprietario della imbarcazione Satanita l’obbligo di pagare a Lord Dunraven, proprietario della Valkyrie, i danni previsti dal

Merchant Shipping Act Amendment Act 1862 in una misura più limitata oppure tutti i danni previsti dal regolamento di regata.

Ogni partecipante alla regata firmò una lettera indirizzata al Club organizzatore della regata convenendo di rispettare il regolamento della competizione ma sottolineando che in tale regolamento non era prevista una espressa relazione contrattuale tra i medesimi concorrenti.

In ultima istanza, la House of Lords, confermando la sentenza della Corte d’Appello sentenziò che ogni concorrente deve considerarsi vincolato in un’obbligazione con ogni altro concorrente partecipante alla regata, il quale è allo stesso tempo obbligato reciprocamente con gli altri.

Se la giurisprudenza di common law ha recepito l’idea del network contract è stato al fine di trattare il complesso della vicenda come costituente un network, al quel consegue come effetto, la possibilità per ogni concorrente di riferirsi al regolamento della regata contro l’altro concorrente.

Occorre sottolineare che il medesimo concorrente avrebbe ottenuto la medesima tutela tramite l’estensione degli effetti del contratto al terzo beneficiario.

B) OFT v Lloyds TSB Bank plc.

La Section 75(1) del Consumer Credit Act 1974 prevede per il creditore che è

parte di un accordo tra debitore, creditore e rivenditore, di essere congiuntamente e distintamente responsabile con il rivenditore per la violazione o l’annullamento del contratto finanziato.

Nel 1974 l’uso da parte dei consumatori di carte di credito era relativamente moderato rispetto all’utilizzo attuale che avviene anche online.

Nella soluzione del caso in esame i giudici si sono concentrati sulla possibilità di estendere la protezione accordata dalla normativa richiamata anche a rivenditori stranieri con un aumento del rischio da parte dell’ente erogatore del credito inglese Lloyds.

Senza entrare nel merito della questione giuridica, ciò che interessa al presente studio è che la House of Lords affermò che gli emittenti delle carte di credito

divengono membri di uno dei due maggiori network internazionali di carte di credito VISA e MasterCard.

L’utilizzo del termine <network> non ha voluto accogliere il concetto giuridico in esame ma solo descrivere una pratica commerciale in essere al livello internazionale. Pur non riferendosi i giudici al concetto di network contract delineato dalla dottrina, resta interessante il ripetersi della parola “network”, considerato come fatto giuridico, nel testo della sentenza125

.

C) New Zealand Shipping Company Ltd v A M Satterthwaite & Co Ltd:

The Eurymedon.

Il caso126

in The Eurymedon è molto familiare. Un proprietario di un bene (A)

contratta con lo spedizioniere (B) il trasporto di beni da Liverpool a Wellington e B contratta con lo stivatore (C) di scaricare i beni all’arrivo a Wellington. A causa della trascuratezza di C i beni vengono danneggiati e A cita in giudizio C per il ristoro. Nella difesa C rileva ed eccepisce le limitazioni di responsabilità convenute nel contratto di trasporto tra A e B, ritenendosi beneficiario di un contratto stipulato anche in suo favore.

Al fine di risolvere la questione il Privy Council ha dovuto cercare un collegamento tra A e C.

Senza entrare nel merito del caso, sono eclatanti le parole riportate nella sentenza di Lord Wilberforce dove si afferma che le relazioni di ogni parte verso le altre in una relazione commerciale si inseriscono all’interno di una ragione di affari e perseguono un fine ulteriore. Non è facile descrivere il tipo di legame giuridico esistente tra tutte le parti, anzi forse è impossibile. Una precisa analisi del complesso delle relazioni nel classico incrocio di offerta e accettazione, con una giustificazione causale è difficile da svolgere, come del resto si presenta difficile in molte occasioni della vita comune.

***

125

[2007] UKHL 48, parag. 23.

Considerando la rilevanza della giurisprudenza citata e le trasformazioni in atto nel diritto contrattuale inglese è possibile considerare l’ipotesi di una ricezione del concetto di network contract anche da parte della giurisprudenza inglese, in particolare al fine di estendere la tutela del consumatore.

Questi casi mostrano la tendenza evolutiva della giurisprudenza inglese in una prospettiva aperta all’accoglimento nel sistema legale del concetto di network contract, anche al fine di proteggere il consumatore che entra in contatto con le imprese aggregate e che offrono servizi a terzi.

7. Segue: la responsabilità nei rapporti interni tra imprese e nei rapporti esterni versi i terzi.

La generalizzata reciprocità delle prestazioni che è alla base della costituzione di un network crea l’aspettativa da parte dei partecipanti di condividere i benefici degli sforzi assunti da ogni singola impresa.

In questa direzione emerge la natura particolare del fenomeno del network, nel quale le singole obbligazioni non possono essere costrette nell’ambito del generale duty of care riconosciuto nel tort law.

Una struttura di relazione complessa richiede una alta coordinazione tra le imprese nei punti nevralgici del lavoro da svolgere e l’ordinamento deve proteggere lo scopo perseguito dalle parti attraverso la previsione di un generale dovere di correttezza nei rapporti tra le imprese.

Una struttura gerarchica potrebbe lasciare sullo sfondo una responsabilità dell’aggregazione di imprese unitariamente considerato, affidando alla impresa gestore la tutela degli interessi comuni e i conflitti interni tra le imprese troverebbero, in prima istanza, la impresa gestore come referente. In questa direzione, la struttura organizzativa acquisisce sempre più i connotati di una società e potrebbe profilarsi anche secondo alcuni autori inglesi, l’applicazione analogica di norme di corporate law.

Un eventuale danno ai propositi del network potrebbe, in tale prospettiva, essere tutelato in analogia alle azioni riconosciute dal corporate law. In tal

modo, un singolo membro potrebbe agire per la tutela dell’interesse collettivo anche da solo, estendendo in via analogica la tutela offerta dall’actio pro socio

prevista nel company law.

In genere, tale azione è adoperata in presenza di conflitti interni tra soci che non permettono alla società di agire in suo nome, per la tutela di propri interessi e responsabilità a lei imputate.

In principio, solo l’organo responsabile della società può esercitare le azioni a tutela degli interessi sociali. Ciononostante, l’actio pro socio è prevista al fine di permettere una condivisione della responsabilità. L’actio pro socio non è una tutela contrattuale posseduta da un soggetto individuale, ma è un rimedio sussidiario da attivarsi nell’ipotesi in cui l’organo rappresentativo della società rimanga inattivo.

Tale tutela, in questa linea ricostruttiva, potrebbe applicarsi anche nell’ipotesi di mancanza di un organo deputato alla gestione e alla rappresentanza dell’intera aggregazione tra imprese, restando, in tal modo, ogni impresa responsabile per le obbligazioni assunte.

Altre tutele possono essere attivate nei rapporti tra i membri stessi. Ad esempio, potrebbe trovare applicazione il dovere di informazione (duty of disclosure) che rientra nel generale dovere di correttezza nel rapporto relazionale che unisce le imprese.

Le differenze rispetto alla costituzione di un ente sono però eclatanti, soprattutto con riguardo alla struttura contrattuale che distingue i singoli contratti bilaterali, dove, al contrario, una relazione multilaterale non si esprime con separati contratti bilaterali.

Ogni nuova forma di aggregazione tra imprese pone dei rischi anche nei rapporti esterni verso i terzi sia per l’ipotesi che il n.c. si presenti come una unità, che, diversamente, agiscano le singole imprese ciascuna come attore autonomo e individuale.

Ancora una volta, occorre primariamente distinguere tra le diverse forme in cui può realizzarsi un network.

Il n.c. che possiede una propria organizzazione destinata ad operare per il raggiungimento dello scopo anche con i terzi e un suo patrimonio, è soggetto

alla intensa responsabilità applicabile alle associazioni e, in particolare, dedicata alla responsabilità delle società di fatto. Ma il network non sarà soggetto soltanto alle responsabilità individuate nel corporate law. Nel sistema inglese in accordo con i principi di tort law, questa intensa responsabilità sta evolvendo in un concetto indipendente applicabile in tutti i casi di dipendenza economica, qualsiasi sia la forma legale prescelta.

Tale responsabilità potrà essere riconosciuta solo nei casi in cui il network

adotti la forma organizzativa complessa con struttura che assomiglia a quella degli enti e degli organi dotati di potere di gestione e di rappresentanza per tutte le imprese associate.

Nell’ipotesi di network privo di una struttura organizzativa organica adatta a perseguire il progetto comune, nella quale le singole imprese restano autonome e indipendenti, occorre procedere con un’ottica differente.

Mentre nel n.c. “organizzato”, la gestione accentrata dell’attività non permette di indentificare con certezza i limiti del lavoro svolto da un’impresa rispetto ad un’altra, nel network privo di organizzazione emergono con chiarezza le specifiche aree di operazione. È possibile, pertanto, individuare una specifica responsabilità individuale del singolo operatore relativa alla quota di lavoro ad esso spettante.

Imputare la responsabilità al solo operatore al quale è affidata la relazione con l’esterno potrebbe essere una forma inadeguata di responsabilità per una forma

di network che prevede un numero più ampio di imprese che provvedono allo

sviluppo interno del network senza assumere rapporti verso l’esterno.

In accordo con quanto affermato nella forma di contratto di rete privo di struttura amministrativa che però opera verso l’esterno, anche la dottrina inglese estende la responsabilità dal singolo associato ad una forma di responsabilità esterna del network unitariamente considerato, sviluppando tale opinione sulla base della dottrina della responsabilità dei contratti collegati. La responsabilità verso i terzi del network sorge dalla responsabilità imposta ad ogni singolo membro in forza dello status di partner contrattuale del

commesso da una singola impresa. In tal modo si offre anche una maggiore garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi.

La responsabilità del network non deve essere intesa come una responsabilità dell’ente, come espressamente previsto nella rete dotata di soggettività, che possiede un fondo e un organo comune. Fino a quando il network non possiede un patrimonio distinto dal patrimonio delle imprese aderenti, non è possibile individuare una responsabilità distinta da quella delle imprese stesse. Saranno quest’ultime a rispondere in modo solidale tra loro nei rapporti instaurati con i terzi, anche se diritti ed obblighi del singolo rapporto nel quale si è verificato l’inadempimento, fanno capo ad una sola impresa.

In tale ottica, il n.c. permette di trasferire la responsabilità e il rischio derivante da una particolare attività di lavoro da un membro verso tutti i membri aderenti al network.

Si realizza, così, una condivisione della responsabilità tra le imprese in

network.

Tale innovativo effetto di condivisione del rischio è stato affermato anche dalla High Court che sancì la responsabilità in un caso di collegamento tra istituti di credito.

Attraverso tale ricostruzione un cliente di una banca la quale è inserita in un più ampio network di banche, potrebbe diventare anch’esso parte del network

per la stipula di un contratto con la propria banca.

Al fine di evitare che l’estensione della responsabilità a tutto il network

disperda, in concreto, il possibile rimedio offerto al cliente in caso di inadempimento, ad esso è permesso di agire direttamente nei confronti della sua banca.

L’estensione della responsabilità a tutto il network si realizza nei rapporti interni con un meccanismo simile alle nostre obbligazioni solidali. Tale estensione è giustificata attraverso l’esistenza di un potere di rappresentanza attribuito mediante un contratto di agenzia, non espresso, da parte degli altri membri.

La divisione del lavoro e il decentramento del controllo affidato ad ogni impresa rappresenta la tipica forma di network, nel quale non è facile individuare la forma di legame che unisce tutte le imprese aderenti.

In tale contesto, riconoscere sia una responsabilità verso i terzi della singola impresa in network alla quale si riferisce la quota di lavoro commissionata, sia una responsabilità solidale nei rapporti interni del network unitariamente considerato permette di offrire maggiori garanzie verso i terzi che entrano in contatto con il network e, allo stesso tempo, di condividere il rischio tra tutti gli operatori, dividendo all’interno le eventuali perdite.

Nel documento Contratto di rete e network contract (pagine 125-133)