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Art. 31 - Classificazione

In relazione alle peculiarità e caratteristiche degli Istituti di vigilanza privata, i lavoratori sono classificati nei due seguenti ruoli:

 RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Quadri Dipendenti amministrativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri

Primo livello Responsabili servizi ammnistrativi, Segretari generali di direzione, Capi uffici: Personale, Cassa, Contabilità, Centro meccanografico, Esazione e/o Produzione, Cassieri principali.

Secondo livello Contabili con mansioni di concetto, Prima notisti di contabilità, Segretari di concetto, Programmatori E.D.P., Corrispondenti di concetto, Consegnatari di magazzino con responsabilità amministrativa.

Terzo livello Interpreti, Traduttori, Contabili, Addetti all’ufficio personale, commerciale e statistico, Stenodattilografi, Fatturisti, Archivisti, Operatori EDP.

Quarto livello Impiegati e/o contabili d’ordine che operino anche con l’ausilio di terminali, Addetti all’inserimento dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di Segreteria.

Quinto livello Addetti al magazzino, centralinisti impiegati in unità operativa presso gli Istituti di vigilanza armata.

 RUOLO DEL PERSONALE TECNICO-OPERATIVO

Ritenuta l’opportunità di realizzare un assetto del sistema di classificazione del personale del ruolo tecnico-operativo che, in coerenza con le peculiari caratteristiche dell’attività di vigilanza consenta una puntuale individuazione dei ruoli, mansioni e funzioni della guardia particolare giurata, le Parti convengono quanto segue:

la classificazione del personale tecnico-operativo, fatto salvo il principio della polifunzionalità del ruolo della guardia particolare giurata nell’ambito di tutti i servizi costituenti attività di vigilanza cui l’abilita il relativo decreto di nomina, è articolata in 2 distinte aree professionali, in ciascuna delle quali i livelli di inquadramento vengono stabiliti sulla base delle varie professionalità e delle effettive specifiche mansioni.

Quadro Sono ricompresi i lavoratori tecnici operativi con delega di autonoma iniziativa, decisone e discrezionalità di poteri.

AREA 1

I livello Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, siano in possesso di elevata qualificazione professionale, capacità e competenza, con autonomia di gestione e responsabilità nell’ambito delle direttive loro impartite dai vertici aziendali e che:

- svolgono attività di direzione generale tecnico/operativa dell’istituto. II livello Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, svolgono con autonomia

operativa, compiti di coordinamento e controllo di non meno di 100 guardie in servizio in unità operative autonome operanti su di un territorio ultraprovinciale.

AREA 2

III Livello Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269, svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l’attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti.

IV Livello Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 Dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo esemplificativo:

 operatore di centrale operativa tipologia B e C allegato E D.M. 10 dicembre 2010 n. 269;

 vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;

 vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;

 vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio;

 vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell’ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati il furto e o il danneggiamento dei beni stessi;  telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o

allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata;

 televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata;

 interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;

 scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;

 trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell’istituto.

 addetto all’attività di contazione e trattamento del denaro

Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato

V livello Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, dal 25° al 48° mese di effettivo servizio.

Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico. VI livello Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività

indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio.

Il passaggio della guardia giurata dal 6° al 5° livello avverrà a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel 6° livello per la durata di ulteriori 24 mesi.

I periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, saranno utili per i passaggi di livello previsti dal presente articolo.

Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di aiuto meccanico.

Il passaggio della guardia giurata al 4° livello avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5° livello.

Al personale in forza alla data di stipula del presente CCNL, resta valida la precedente disciplina relativa ai termini di permanenza nel 5° e nel 6° livello.

Al personale in forza alla data di stipula del presente contratto, inquadrato nei terzi livelli di cui al sistema classificatorio previsto dal CCNL 6 dicembre 2006 verrà mantenuto il precedente inquadramento, fermo restando che detto personale, anche in ragione dell’adottato criterio della polifunzionalità sul quale insiste il nuovo sistema classificatorio introdotto con il presente contratto, sarà tenuto a svolgere tutte le mansioni proprie della guardia particolare giurata come indicate dal D.M. 269/2010 salvo il diritto alle effettive mansioni del 3° livello di cui al nuovo sistema classificatorio ove le mansioni da esso precedentemente svolte in via continuativa e prevalente coincidessero con quelle previste dall’attuale terzo livello.

Analogamente, quanto disposto dal precedente comma troverà applicazione rispetto a particolari inquadramenti precedentemente introdotti in sede locale dalla contrattazione decentrata.

Ferma restando la classificazione del personale sopra indicata, ai lavoratori inquadrati nel 6°,5° e 4° livello che svolgono compiti di:

1) addetto al coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino a 30 guardie giurate anche presso i siti aeroportuali;

2) operatore di centrale di tipologia B e C allegato E – D.M. 269/2010; 3) addetto ai servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali;

4) responsabile del servizio e/o caposcorta (già capo macchina) nell’attività di trasporto e scorta valori.

compete una indennità di funzione operativa nelle misure indicate nella allegata tabella B:

Tabella B

addetto al coordinamento e controllo di unità operative

che impieghino fino a 30 guardie giurate anche presso i

siti aeroportuali Euro 3,00 Giornaliera operatore di centrale di tipologia B e C allegato E – D.M. 269/2010 Euro 4,50 Giornaliera

addetto ai servizi di controllo radiogeno presso i siti

aeroportuali

Euro 2,00 Giornaliera

responsabile del servizio e/o caposcorta (già capo macchina) nell’attività di

trasporto e scorta valori

Euro 0,50 Oraria

Le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, ogni eventuale analogo trattamento già in atto e non concorrono a costituire base di computo degli istituti legali e contrattuali, ivi compreso il T.F.R. essendone già stata considerata l’incidenza nella loro quantificazione.

Nota a verbale

Il mantenimento dei gradi non costituisce riconoscimento né diretto né indiretto di qualificazione professionale, ma ha unicamente carattere onorifico.

Norma transitoria

Le parti si danno reciprocamente atto che gli inquadramenti del personale in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto, ancorché non conformi ai sopra indicati criteri di

Rispetto a detti inquadramenti, le differenze tra il trattamento economico del personale già inquadrato secondo il precedente sistema classificatorio, ivi compreso “ il livello terzo super “ e quelli previsti dal presente contratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema, restano acquisite quali trattamenti ad personam non assorbibili che assorbono per intero anche le indennità di cui sopra alla tabella B.

Gli importi degli ad personam di cui al presente articolo, seguiranno la dinamica dei futuri aumenti contrattuali, a far tempo dalla data del 1 febbraio 2013, con l’applicazione della stessa percentuale di aumento, rispetto al trattamento tabellare, riconosciuta all’attuale livello di inquadramento.

Chiarimento a verbale

L’ammontare dell’ assegno ad personam si determina calcolando la differenza tra il trattamento tabellare dell’ originario livello di inquadramento del personale interessato rispetto al trattamento tabellare del diverso livello di inquadramento attribuito allo stesso personale per effetto della intervenuta riclassificazione, considerato al netto degli aumenti contrattuali decorrenti dal 1.2.2013.

Le parti convengono che l’inquadramento del personale secondo i criteri di cui al nuovo sistema classificatorio, sarà, se richiesto, oggetto di verifica tra le parti in sede aziendale.

Ove in detta sede si rilevino incongruità negli inquadramenti, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 31, in ragione della specificità delle mansioni e della peculiarità della struttura organizzativa degli istituti, detti casi costituiranno oggetto di esame da parte della Commissione Paritetica nazionale che delibererà ai sensi dell’art. 5 del presente CCNL.

Art. 32 - Mutamenti di mansioni

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti al livello assegnatogli all’atto dell’assunzione o a quello successivamente acquisito.

In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente.

Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione relativa al nuovo livello, oltre agli importi in cifra delle maggiorazioni derivanti da eventuali scatti di anzianità già maturati. Il ricalcolo di tali scatti avverrà con le norme di cui al successivo art. 111.

Ove il dipendente all’atto della promozione percepisca una retribuzione di fatto superiore al trattamento economico previsto per il nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno “ad personam”, avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.

In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato, temporaneamente, a mansioni diverse da quelle inerenti al proprio livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e normativo né un mutamento sostanziale della sua posizione.

Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni proprie di un livello superiore, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti il livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per ogni altro caso di conservazione del posto.

Capo 2 - Norme speciali per i Quadri

Art. 33

In relazione a quanto stabilito dall’art. 2 della Legge 13 maggio 1985 n. 190 sono Quadri, agli effetti del presente Contratto, quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri.

La qualifica di Quadro comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilità inerenti al proprio ruolo, all’attività diretta a conseguire l’interesse dell’impresa.

Pertanto:

- il Quadro usufruirà di regime di orario di lavoro, in ingresso e in uscita, flessibile e discrezionali in relazione alla riconosciuta autonomia gestionale ed alla responsabilità di ruolo;

- il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali; - formazione ed aggiornamento professionale. Al fine di valorizzare l’apporto professionale

dei quadri volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di aggiornamento professionale; per la partecipazione a tali attività formative, ai Quadri verranno riconosciuti permessi retribuiti; - i Quadri, sono individuati in quelle figure contrattuali, collocate al I livello super, che

abbiano tutti i requisiti previsti dal presente articolo. Essi usufruiranno dello stesso trattamento per il periodo di prova e di preavviso;

- il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro al fondo QUAS. Il contributo obbligatorio a favore del QUAS è fissato nella misura di 406,00 euro annue ( il contributo ripartito è ripartito nella seguente modalità: 350 euro a carico del datore di lavoro e 56 euro a carico del lavoratore) I versamenti delle relative quote sia per le aziende che per i Quadri decorreranno dal 1° febbraio 2013.

Capo 3 - Norme speciali per produttori ed esattori

Art. 34

I produttori e gli esattori senza vincoli di orari e di subordinazione, secondo le norme dell’art. 2094 del Codice Civile, non sono compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto.

Il personale di cui sopra, con rapporto di lavoro subordinato, è disciplinato dal presente Contratto ed è così classificato:

 i primi produttori o primi ispettori di produzione, al II livello;

 i produttori o ispettori di produzione, al III livello;

 gli esattori, al IV livello.

Tale inquadramento non produce effetti economici salvo, che il trattamento economico di fatto mensile, non risulti inferiore a quello dei livelli indicati al precedente comma che costituisce una retribuzione minima garantita.

Il trattamento economico spettante a titolo di 13.ma e 14.ma mensilità o per il periodo di ferie, si determina dividendo l’ammontare delle provvigioni percepite nell’anno.

In caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno l’ammontare delle provvigioni sarà diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso. Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito, si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) e per le ferie.

Il computo dell’indennità sostitutiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto si effettua con le modalità previste dalle leggi vigenti e dal Contratto di lavoro.

Il lavoratore assente per malattia, regolarmente riconosciuta, ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all’art. 105 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell’indennità di malattia a carico dell’INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l’importo dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS.

Nel caso in cui l’indennità di malattia a carico dell’INPS fosse superiore alla normale retribuzione, l’Istituto corrisponderà al lavoratore l’eccedenza. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) nell’intera misura della normale retribuzione di cui all’art. 105.

Nell’ipotesi in cui l’INPS per qualsiasi motivo non corrisponda alcuna indennità, nulla è dovuto dal datore di lavoro.