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Clausola di monitoraggio specifica

Nel documento (Atti non legislativi) REGOLAMENTI (pagine 81-84)

6) Spese generali di produzione, SGAV e profitti

7.3. Clausola di monitoraggio specifica

(664) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accom­

pagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società".

(665) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supple­

mentari (documenti di spedizione, ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, in conformità della normativa doganale.

(666) Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le condizioni necessarie può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

8. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(667) Il 3 luglio 2020, le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base a cui si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PVA originari della RPC.

(668) Alle parti interessate è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione delle informazioni. Sono pervenute osservazioni da 17 parti. Su richiesta, si sono tenute audizioni con Kuraray, Sekisui, Wacker, Cordial, Solutia, Ahlstrom-Munksjö, Sinopec e Wegochem.

(669) A seguito delle osservazioni ricevute in risposta alla divulgazione delle informazioni, il 24 luglio e il 6 agosto 2020 le parti interessate sono state informate di fatti e considerazioni supplementari che non erano stati inclusi nella divulgazione finale del 3 luglio 2020. Ulteriori osservazioni sono pervenute dall’industria dell’Unione, dai produt­

tori esportatori cinesi e da diversi utilizzatori.

(670) Su richiesta, si sono tenute audizioni con Kuraray, Sekisui, Wacker, Cordial, Solutia, Ahlstrom-Munksjö, Sinopec e Wegochem.

(671) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza.

(672) Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere e la maggioranza semplice dei membri che lo compongono si è opposta al progetto di regolamento di esecuzione della Commissione. La Commissione ha quindi nuovamente sottoposto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione al comitato di appello a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 102 ).

29.9.2020 Gazzetta IT ufficiale dell’Unione europea L 315/81

( 101 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

( 102 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(673) In conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato, in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione acquosa al 4 % a 20 °C) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas·e un grado di idrolisi non inferiore a 80,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, entrambi misurati secondo il metodo ISO 15023-2, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice CN ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905 30 00 91).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice aggiuntivo TARIC

Gruppo Shuangxin 72,9 % C552

Gruppo Sinopec 17,3 % C553

Gruppo Wan Wei 55,7 % C554

Altre società che hanno collaborato

elencate nell’allegato I 57,9 % Cfr. allegato I

Tutte le altre società 72,9 % C999

3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione:

"Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono esentati dal dazio antidumping definitivo se importati per la fabbricazione di adesivi a miscela secca prodotti e venduti in polvere per l’industria del cartone. Tali prodotti sono vincolati al regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di dimostrare che sono importati esclusiva­

mente per il suddetto uso.

5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l’allegato può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all’elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell’ali­

quota del dazio antidumping, pari al 57,9 %. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

(a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta (1 o luglio 2018-30 giugno 2019);

(b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e (c) ha effettivamente esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese o ha

assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

29.9.2020 Gazzetta IT ufficiale dell’Unione europea L 315/83

ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome Codice addizionale TARIC

Chang Chun Chemical (Jiangsu) Co., Ltd. C555

Nel documento (Atti non legislativi) REGOLAMENTI (pagine 81-84)

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