• Non ci sono risultati.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 6.2) MORTE

Se l’Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, in conseguenza di questo, l’Im-presa liquida la somma assicurata ai beneficiari.

Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza dell’Assicurato e del coniuge o del convivente more uxorio, l’indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50% fino ad un indennizzo globale massimo di € 260.000.

L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pa-gamento dell’indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortu-nio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.

Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, l’Impresa liquida ai beneficiari la somma assi-curata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che l’Impresa ha pagato l’indennizzo, quest’ul-tima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicu-rato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

6.3) INVALIDITÀ PERMANENTE

L’Impresa liquida l’indennizzo per invalidità permanente se l’invalidità stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.

Il grado di invalidità permanente è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nell’allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 con rinuncia all’applicazione della franchigia prevista dalla legge.

Si applica invece la franchigia prevista dal punto successivo.

Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indica-te nell’allegato 1) di cui al DPR 1124/65 vengono ridotindica-te in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nell’allegato 1) del DPR 1124/65, la va-lutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall’allegato 1) al DPR 1124/65, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nell’allegato 1) di cui al DPR 1124/65, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’As-sicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

L’Impresa riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo in caso di invalidità permanente stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita. L’As-sicurato può richiedere l’anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.

Franchigia

L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato, applicando la percentuale di invalidità accertata - diminuita delle franchigie di seguito indicate - alle componenti di capitale nelle quali si intende suddivisa la somma assicurata per invalidità permanente totale:

a) per la prima componente, pari a € 77.500, l’indennizzo viene liquidato in base alla invali-dità permanente accertata senza applicazione di franchigia;

b) per la seconda, pari all’eccedenza oltre € 77.500 fino a € 155.000, la franchigia è del 5%;

c) per la terza, pari all’eccedenza oltre € 155.000, la franchigia è del 10%.

Se l’invalidità accertata è maggiore del 15% l’indennizzo è liquidato applicando la percen-tuale di invalidità accertata alla somma assicurata per invalidità permanente totale senza alcuna franchigia.

Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia:

A B

Somma assicurata per Invalidità Permanente € 100.000 € 100.000 Franchigia 5% (oltre 77.500) 5% (oltre 77.500) Invalidità permanente conseguente al sinistro 4% 10%

Esempio A: il danno indennizzato è di € 3.100 (ottenuto con il seguente conteggio:

€ 77.500 x 4% = € 3.100), mentre non viene previsto indennizzo per quota superiore a € 77.500 in quanto assorbita dalla franchigia.

Esempio B: il danno indennizzato è di € 8.875 ottenuto con il seguente conteggio:

77.500 x 10% = € 7.750; 22.500 X 5% quota di invalidità superiore alla franchigia = € 1.125;

Totale: 7.750 + 1.125 = € 8.875 Maggiorazione

L’invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 70% è considerata invalidità permanente totale.

6.4) RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA

Per la cura delle lesioni determinate da infortunio indennizzabile ai sensi della polizza l’Im-presa rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato:

a. durante il ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari, per i diritti di sala operatoria e per le rette di degenza. Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, l’Impresa, in sostituzione del rimborso, corrisponde una diaria pari a

€ 104 per ogni pernottamento, fino a 90 pernottamenti per sinistro;

b. dopo il ricovero o in assenza di ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari e per il noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche, con l’applicazione di una franchigia di € 50 per sinistro; le spese sostenute per cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio con l’applicazione di una franchigia di € 50 per sinistro. Le spese per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza di € 1.100. Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell’infortunio. Qualora le spese siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, l’Impresa rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della franchigia;

c. le spese sostenute per l’assistenza infermieristica domiciliare, con il limite di € 52 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;

d. le spese sostenute in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia

plastica fino a € 5.200 per sinistro purché l’intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell’infortunio provato da documentazione medica;

e. le spese di trasporto dell’Assicurato alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all’altra, con il limite di € 520 o di € 2.600 in caso di intervento di eliambulanza.

6.5) DIARIA DA RICOVERO

In caso di ricovero in un istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi della polizza, l’Impresa corrisponde all’Assicurato l’indennità giornaliera indicata in polizza per ogni giorno di ricovero, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni infortunio.

6.6) RENDITA VITALIZIA

Se l’infortunio determina un’invalidità permanente accertata pari o maggiore del 60% della totale e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa assicura, mediante l’emissione di una polizza Vita, il pagamento, a favore dell’Assicurato, di una Rendita Vitalizia rivalutabile dell’importo iniziale lordo annuo di € 6.200, emessa in base alla tariffa dell’Impresa in vigore al momento del suo effetto. L’effetto della polizza Vita decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto con il quale l’Assicurato accetta la liquidazione a titolo definitivo dell’indennizzo per invalidità permanente. I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati all’Art. 6.3) Invalidità permanente della presente Sezione.

Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall’effetto della polizza Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l’Assicurato sarà in vita.

6.7) RENDITA “4X4”

Se l’infortunio determina un’invalidità permanente accertata pari o maggiore del 65% della totale e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa assicura il pagamento, a favore dell’Assicurato, di una rendita mensile dell’importo lordo di € 4.000 per la durata di 4 anni. La rendita è erogata purché l’Assicurato sia in vita.

Il pagamento della suddetta rendita decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto con il quale l’Assicurato accetta la liquidazione a titolo definitivo dell’indennizzo per invalidità perma-nente. I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati all’Art. 6.3) Invalidità permanente della presente Sezione.

CHE COSA NON È ASSICURATO