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PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

A U M E N T O DEL D I R I T T O D O G A N A L E DI STATISTICA

La Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1947 ha pubblicato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato dell'll stesso mese, n. 223, il quale stabilisce che il diritto di statistica sulle merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, esclu-so il transito ed escluse le merci iirìtanesse nei depositi doganali e poi riesportate, è stabilito in lire 10 (dieci) per ognuna delle unità di misura specificate secondo la qualità delle merci nell'art. 1 del regio decreto 22 n o v e m b r e 1914, n. 1280 e successive modificazioni. Nella stessa m i s u r a di lire 10 è stabilito il minimo del diritto di statistica da riscuotere su ogni spedizione o sulle frazioni di peso di cui all'art. 3 del citato regio decreto 22 novembre 1914.

Rimangono i m m u t a t e le esenzioni dal diritto di sta-tistica previste dall'art. 2 del decreto medesimo.

Finora il diritto di statistica era riscosso nella m i s u r a di lire 0,30 all'importazione e di l i r e 0,25 all'esporta-zione, p e r quintale o tonnellata a seconda delle merci.

P R O V V E D I M E N T I

I N M A T E R I A D I T A S S E D I B O L L O La Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1947 ha pubblicato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato dell'll stesso mese, n. 242 contenente provvedimenti in materia di tasse di bollo. Il decreto entra in vigore il ventesimo giorno dalla data della pubblicazione.

Riportiamo qui di seguito gli articoli che possono interessare gli esportatori e gli importatori.

Art. 2. — Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono aumentate a lire due; quelle dell'importo di lire una e frazioni di lire una sono aumentate a lire tre. Le tasse fìsse di lire 3, 6, 8, 12, 16, 24, 32 stabilite dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1" marzo 1945, n. 89, sono elevate come segue: da li-re 3 a lili-re 12; da lili-re 6 a lili-re 16; da lili-re 8 a lili-re 24; da lire 12 a lire 32; da lire 16 a lire 40; da lire 24 a lire 60; da lire 32 a lire 80.

Art. 3. — Le tasse graduali sulle cambiali ed altri effetti di commercio, previste dall'art. 31 della tariffa allegato A alla legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modi-ficazioni, sono stabilite come segue:

1) cambiali rilasciate da commercianti, emesse e pagabili nello Stato, con scadenza non superiore ad un mese: lire 1 p e r ogni mille lire o frazione di mille lire;

2) cambiali ed altri efletti di commercio, pagabili a vista e a certo tempo vista, quando non risulti fis-sato p e r la scadenza un t e r m i n e eccedente un mese dalla data della presentazione al visto: lire 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

3) cambiali ed altri effetti di commercio con sca-denza non superiore a quattro mesi:

fino a lire 500: tassa lire 1,50,

oltre lire 500 a lire 1000: tassa lire 3,

per le sonflme superiori a lire 1000 o frazione di lire 1000: tassa lire 3 p e r ogni mille lire o frazione di mille lire;

4) cambiali ed altri effetti di commercio con sca-denza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:

fino a lire 500: tassa lire 3,

oltre lire 500 fino a lire 1000: tassa lire 6, p e r le somme superiori a lire 1000 o frazione di lire 1000: tassa di lire 6 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

5) cambiali ed altri effetti di commercio con sca-denza superiore a sei mesi, o con data e scasca-denza in bianco, o m a n c a n t i dell'una o dell'altra; il doppio delle tasse graduali stabilite al n. 4 per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi;

6) cambiali con scadenza non superiore a novanta giorni, emesse da ditte italiane od estere ed accettate dagli istituti di credito, appositamente designati con decreto ministeriale, p e r l'accettazione di tratte a cop e r t u r a di escoportazione: lire 0,50 coper ogni mille o f r a -zione di mille lire.

Art. 4. — La tassa graduale di cui ai numeri 3, 4 e 5 del precedente art., 3 è ridotta alla metà per le cam-biali create nello Stato e pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà p e r le cambiali provenienti dall'este-ro in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine.

Se nessuna tassa di bollo risulta pagata nel paese di origine, le cambiali provenienti dall'estero sono soggette all'intera tassa graduale di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5. — La tassa fissa per le copie, seconde ed ul-teriori di cambio, di cui agli articoli 34 e 201 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, in. 3268, e successive modificazioni, è aumentata a L. 24, Art. 10. — Le aliquote di tassa di bollo stabilite dal-l'art. 52 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, p e r le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti e f a t t u r e distinte e simili sono determinate come segue:

per somme fino a lire 1000: tassa fissa lire 1; per somme superiori a lire 1000 e non a lire 500.000: lire 2 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

quando la somma supera lire 500.000, ovvero sia indeterminata o a saldo p e r somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delie prece-denti quietanze: tassa fissa lire 1000.

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote dell'art. 205.

Art. 13. — Le aliquote di tassa sulle bollette e quie-tanze p e r proventi doganali prescritte dall'articolo 65, lettera A, della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono stabilite nella m i s u r a di lire 2 p e r ogni mille lire o frazione di lire mille con massimo di lire 200. M E R C I LA C U I E S P O R T A Z I O N E C O N

PA-G A M E N T O I N V A L U T A LIBERA È AMMESSA DIRETTAMENTE DALLE D O G A N E

Con note n. 510790/77 e n. 510822/77, il Ministero del commercio con l'estero, Servizio esportazioni, ha di-sposto le seguenti aggiunte e modifiche all'elenco delle merci la cui esportazione con pagamento in valuta libera è ammessa direttamente dalle dogane:

Numero dellla tariffa doganaile

M E R C E

Aggiunte:

672 d Acido carbonico compresso, compreso il ghiaccio secco

717 j Acido tartarico 738 Cremore di tartaro

Modifiche:

160 Tessuti di lino e di canapa

877 P a r t i staccate di strumenti musicali, ec-cetto ancie, voci, m e m b r a n e e loro parti staccate per fisarmoniche ex 932 Coccole di ginepro, piante e parti di

pian-te vive, arancini secchi, cannetpian-te di paglia per sigari ed erbe palustri sono modificate come segue:

160 Tessuti di lino e di canapa, esclusi i tes-suti di canapa da imballaggio (sono considerati tali i tessuti grezzi in pez-za fabbricati con filati di canapa ver-de o sottoprodotti di canapa aventi fino a 10 fili elementari nel quadrato di 5 mm. di lato)

877 Parti staccate di strumenti musicali, ec-cetto ancie, voci, m e m b r a n e e loro p a r t i staccate per fisarmoniche e per armonium

ex 932 Coccole di ginepro, piante e parti di pian-te vive, eccetto talee e barbapian-telle, arancini secchi, cannette di paglia per sigari e erbe palustri.

In rapporto alle modifiche suddette, l'esportazione di tessuti di canapa da imballaggio, di ancie, voci, m e m

-bràne e loro parti staccate per armonium, e di talee e barbatelle, già ammessa direttamente dalle dogane, è ora vincolata a licenza.

I S T R U Z I O N I PER IL R E G O L A M E N T O DEGLI AF-FARI DI RECIPROCITÀ C O N LA P O L O N I A L'Ufficio italiano dei cambi, con circ. n. 4 - Polonia, del 23 aprile 1947, a seguito dello scambio di note in-tervenuto ,il 7 marzo 1947 tra l'Italia e la Polonia, con 11 quale è stato convenuto che l'interscambio tra i due paesi può avvenire anche su.la base di affari di reci-procità (con esclusione del carbone polacco e delle merci italiane destinate a bilanciare l'importazione di carbone), ha emanato le seguenti istruzioni per il regolamento di detti affari:

A) Presentazione delle domande di autorizzazione

-Approvazione degli affari.

Le domande p e r affari di reciprocità che abbiano p e r oggetto lo scambio di merci la cui esportazione o importazione sia soggetta a licenza ministeriale devono essere inoltriate nei modi consueti al Ministero del commercio con l'estero, Servizio compensazioni.

Qualora le ditte interessate abbiano ottenuto le li-cenze di esportazione od importazione in sede di ri-partizione di contingenti, le d o m a n d e devono essere presentate, invece, all'Ufficio italiano dei cambi, Uf-ficio affari di reciprocità. A questo ultimo devono es-sere altresì present at e le doni,ande per affari di reci-procità nei quali vengano scambiate merci che pos-sono essere importate od esportate per diretta conces-sione delle dogane (rispettivamente ali. 3 e 4).

Le domande redatte in carta da bollo di lire 32, debbono essere corredate dalle dichiarazioni A B e C (aLegati 5 e 6).

Appena l'affare di reciprocità ha ottenuto il neces-sario benestare delle competenti autorità italiane e po.acche, l'Ufficio italiano dei cambi informa tempe-stivamente, secondo le norme di carattere generale già in uso, le ditte interessate e la Banca d'Italia compe-tente p e r territorio, perchè accetti i versamenti da parte dell'importatore.

Si fa presente che l'inoltro da parte dell'Ufficio ita-liano dei cambi della proposta dell'affare di recipro-cità all'Istituto di compensazione polacco, come p u r e la comunicazione alle ditte interessate che l'affare è stato approvato, non comportano in alcun caso l'even-tuale proroga dehe licenze che fossero nel f r a t t e m p o scadute, relative alle merci oggetto dell'affare. B) Regolamento degli affari di reciprocità.

I l r e g o l a m e n t o d e l l e o p e r a z i o n i a p p r o v a t e v i e n e e f -f e t t u a t o a t t r a v e r s o d e i « s o t t o c o n t i s p e c i a l i » d e l c o n t o r e c i p r o c o i n d o l l a r i U.S.A., i n f r u t t i f e r o d ' i n t e r e s s i , d i c u i a l c o m m a B d e l l a c i r c o l a r e P o l o n i a n . 1, s o t t o c o n t i a p e r t i p e r o g n i s i n g o l a o p e r a z i o n e e c h e s o n o r e t t i d a l l e m e d e s i m e d i s p o s i z i o n i c o n t e n u t e n e l l a p r e d e t t a c i r c o l a r e p e r i l f u n z i o n a m e n t o d e l c i t a t o c o n t o r e c i -p r o c o . I c o n t r a t t i r e l a t i v i a d a f f a r i d i r e c i p r o c i t à d e v o n o e s s e r e c o n c l u s i , e l e f a t t u r e s t i l a t e , i n d o l l a r i U.S.A.; i p r e z z i i n d i c a t i d e b b o n o i n t e n d e r s i f r a n c o f r o n t i e r a d e l p a e s e e s p o r t a t o r e , a m e n o c h e s i a s t a t o d i v e r s a -m e n t e c o n v e n u t o .

C) Versamenti degli importatori italiani.

Gli importatori italiani, in possesso della comuni-cazione dell'Ufficio italiano dei cambi di cui al com-ma A), effettuano il versamento dell'equivalente in lire degli importi in dollari, dovuti alla Banca d'Italia com-petente per territorio, a favore dell'Ufficio italiano dei cambi.

II cambio da applicare al v e r s a m e n t o è quello indi-cato nella dichiarazione C di cui al comma A.

D) Pagamento agli esportatori italiani.

Il pagamento agli esportatori italiani avviene, su ordine del Biuro Rozrachunkow Miedzynarodowych, Varsavia, p e r il controvalore in lire degli imlporti in dollari accreditati nei rispettivi « sottoconti speciali » presso l'Ufficio italiano dei cambi, nei limiti beninteso delle disponibilità createsi in Italia in dipendenza dei versamenti effettuati a f a v o r e dell'Ufficio italiano del cambi dai corrispondenti importatori italiani

Tale controvalore è calcolato sulla base del cambio convenuto, e cioè sulla base del cambio applicato al momento del versamento da parte dell'importatore italiano.

Nessun rischio di cambio può ricadere sugli istituti di compensazione in dipendenza del regolamento degli affari di reciprocità.

Come ovvio, un ordine di pagamento potrà essere eseguito solo parzialmente, qualora l'importo in lire versato dall'importatore italiano non fosse sufficiente per il regolamento totale dell'ordine stesso.

E) Provvigioni - Rimborso spese.

Le provvigioni sono corrisposte nella normale mi-sura prevista p e r i pagamenti in compensazione (com-missione del 4,635 per mi.le), comprensiva dell'imposta generale sull'entrata, minimo lire 20,60, oltre ad u n rimborso fisso p e r spese postali, stampati e bolli di lire 20 per operazione. Commissione e rimborso non sono comprensivi del 3,06 p e r mille e degli altri even-tuali diritti, commissioni, spese, ecc., spettanti alla Banca d'Italia ed alle banche intermediarie nei con-f r o n t i dei loro clienti importatori ed esportatori.

Le ditte interessate in un affare di reciprocità sono tenute a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi le spese telegrafiche dallo stesso sostenute in relazione all'evasione delle pratiche relative, anche nel caso in cui l'affare, p e r qua.siasi motivo, non vada a buon fine. La richiesta di rimborso delle spese viene appoggiata alla Banca d'Italia competente per territorio ed è avan-zata, per comodità, alla ditta importatrice la quale provvede a rivalersi, al caso, verso la ditta esporta-trice per la quota-parte relativa.

Si richiama in modo particolare l'attenzione degli interessati sulla necessità che tutti i rapporti di cre-dito e debito creatisi in dipendenza dell'affare di reci-procità tra le parti contraenti e tra queste e terzi che eventualmente dovessero i n t e r v e n i r e nell'affare, tro-vino la loro liquidazione nel quadro dei movimenti finanziari inerenti all'affare stesso e ciò ad evitare che si formino dei sospesi che non sarà agevole poter regolare in seguito.

ALLEGATO 1

Elenco delle merci che possono essere esportate in Polonia soltanto su presentazione della licenza mi-nisteriale.

Olio di ricino farmaceutico, olio di mandorle, oli es-senziali, acido borico e borato di soda, altre merci. ALLEGATO 2

Elenco delle merci che possono essere importate dalla Polonia soltanto su presentazione della licenza ministeriale.

P a t a t e da semina, fecola di patate, sali di potassio p e r l'agricoltura, altre merci.

ALLEGATO 3

Elenco delle merci che possono essere importate dalla Polonia per diretta concessione delle dogane.

Uova, nitrobenzolo, anilina e paratoluidina greggie, nerofumo, c a t r a m e vegetale, gas butano e propano. ALLEGATO 4

Elenco delle merci che possono essere esportate in Polonia per diretta concessione delle dogane.

I. S. D R O R Y ' S IMPORT-EXPORT - T O R I N O

I M P O R T S : R a w materials for the industry.

E X P O R T S : Artsilk (rayon) denier yarns in various counts, opaque or lustre - texile piece goods in wool, cotton, silk, rayon and mixed qualities - upholstery and drapery fabrics - hosiery and underwear - felts and hats - bicycles and spare parts - electrical household appliances.

Office: Corso Galileo Ferraris 57, Torino - Cables: DRORIMPEX, Torino - Phone: 45.776

Codex: A. B. C. 5 T H, B E N T L E Y ' S S E C O N D

Limoni, arance, magnesio metallico, celluloide, la-vori in celluloide, steli di saggina, sughero greggio e suoi prodotti, pietra pomice, carbonato di magnesio, solfato di magnesio, acido citrico, succo di liquirizia, piante medicinali, f r u t t a fresca, vino, v e r m u t , semi non oleosi da prato e da orto, campane p e r cappelli. ALLEGATO 5

Dichiarazione « A » (ditta importatrice). Dichiarazione « B » (ditta esportatrice).

La sottoscritta ditta chiede di effettuare mediante affare di reciprocità la seguente importazione-esporta-zione:

1 - Ditta importatrice-esportatrice italiana.

2 - Ditta fornitrice estera - ditta estera destinataria. 3 - Qualità della merce.

4 - Quantità.

5 - Origine della merce (solo p e r l'importazione). 6 - Prezzo.

7 - Importo della fattura.

8 - Modalità di pagamento della merce.

9 - Spese di trasporto ed accessorie sorte all'estero e non comprese nel prezzo di fattura.

10 - Modalità di pagamento delle spese di trasporto ed accessorie.

11 - Epoca dell'importazione-esportazione: 12 - Dogana di entrata-uscita della merce.

13 - Scadenza prevedibile dell'importo della fattura. 14 - Licenza d'importazione-esportazione.

15 - Altre indicazioni.

16 - Voci doganali (numero della tariffa). ALLEGATO 6

Dichiarazione « C » (ditta importatrice e ditta espor-tatrice, congiuntamente).

ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI Affari di reciprocità

ROMA Le ditte sottoscritte importatrice e esportatrice, che intervengono nell'affare di recipro-cità I P dichiarano di aver conve-nuto che il regolamento in Italia del controvalore del rispettivo debito o credito espresso in dollari, attra-verso il sottoconto speciale I P av-venga al cambio di lire

Per conseguenza le ditte sottoscritte si impegnano ad accettare l'applicazione, da p a r t e di codesto Ufficio, del predetto cambio per il regolamento del rispettivo debito o credito anche nel caso in cui al momento del versamento o dell'incasso, il cambio ufficiale vigente tra la lira e il dollaro o la quota addizionale fossero diversi, esonerando di conseguenza l'Ufficio italiano dei cambi e il corrispondente istituto estero di com-pensazione da og-ni e qualsiasi responsabilità in dipen-denza dell'applicazione del cambio stesso.

Le ditte sottoscritte dichiarano inoltre di esonerare codesto Ufficio da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro riguardi nel caso in cui l'affare in oggetto non vada a buon fine per l'inadempienza di una delle parti contraenti.

Le ditte assumono, peraltro, esplicito impegno di sistemare — a semplice richiesta di codesto Istituto — con altra contropartita l'affare in oggetto divenuto « zoppo » per inadempienza — totale o parziale, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore — di una delle parti contraenti, riportando a proprio carico tutti gli oneri eventuali che la predetta sistemazione potrebbe comportare.

li

(Ditta importatrice (firma) (Ditta esportatrice (firma) I S T R U Z I O N I PER L ' A P P L I C A Z I O N E DELL'AC-C O R D O DI P A G A M E N T O DELL'AC-C O N LA T U R DELL'AC-C H I A P e r l'applicazione dell'accordo di pagamento italo-tur ::o del 12 aprile 1947 l'Ufficio italiano dei cambi ha impartite le istruzioni seguenti:

1. Il pagamento dèlie merci ohe f o r m a n o oggetto di scambio con la Turchia e delle relative spese acces-sorie deve a v v e n i r e in dollari U.S.A., con l'osservanza delle disposizioni vigenti nei due paesi per i pagamenti in divisa libera.

2. In relazione a quanto precede le banche inte-ressate rilasceranno con le consuete modalità i pre-scritti benestare all'esportazione.

P e r quanto riguarda le importazioni, le banche prov-vederanno a rilasciare i benestare per l'importazione (moduli B.I.) prescritti per l'utilizzo del conti valu-tari 50 °/o.

3. Le operazioni di' compensazione privata, come p u r e le transazioni in divisa libera iniziate prima dell'entrata in vigore dell'accordo, s a r a n n o regolate in conformità alle disposizioni autonome, vigenti in ciascuno dei due paesi al momento della loro appro-vazione da parte delle rispettive autorità.

P e r quanto riguarda in particolare le compensazioni private, si fa presente che le autorità turche

conside-rano « iniziale » quelle operazioni per le quali sia stata inoltrata regolare domanda di autorizzazione al Ministero dèi commercio turco p r i m a del 1° maggio c. a. PROROGA V A L I D I T À LICENZE D ' I M P O R T A Z I O N E

ED ESPORTAZIONE RELATIVE A LAVORA-Z I O N I PER C O N T O

Il Ministero del commercio con l'estero, con nota n. 356823/1699 del 20 maggio 1947, ha disposto la pro-roga di sei mesi della validità delle licenze sia d'im-portazione che d'esd'im-portazione relative alle operazioni di lavorazione per conto dell'estero non ancora sca-dute o comunque non ancora condotte a termine alla data del 20 maggio 1947, ma di cui sia stato iniziato l'utilizzo.

ESPORTAZIONE VERSO PAESI A CLEARING Il Ministero del commercio con l'estero con tele-g r a m m a n. 806416 del 19 matele-gtele-gio 1947 diretto al Mini-stero delle Finanze e tesoro, ha disposto, analoga-m e n t e a. quanto stabilito per l'ianaloga-mportazione, che l'e-sportazione verso paesi a « clearing » di merci già am-messe direttamente dalle dogane e successivamenve sottoposte a licenza sia ugualmente conseguita senza autorizzazione ministeriale nel caso in cui il contro-valore relativo risulti trasferito per mezzo del conto di compensazione in data anteriore all'emanazione del provvedimento di revoca. All'uopo gli interessati devo-no presentare in dogana apposita dichiarazione dell'Uf-ficio italiano dei cambi comprovante l'avvenuto tra-sferimento.

N O R M E PER L ' A P P L I C A Z I O N E DEL PROTO-C O L L O PROVVISORIO DEL 23 M A G G I O 1947 A D D I Z I O N A L E AGLI ACCORDI COMMERCIALE E DI P A G A M E N T O C O N LA D A N I -MARCA

Il Ministero del commercio con l'estero, con cir-colare n. 806078 del 28 maggio 1947, ha emanato le seguenti n o r m e per l'applicazione del protocollo prov-visorio addizionale agli accordi commerciale e di pa-gamento dell 2 marzo 1946, concluso con la Danimarca il 23 maggio 1947.

Affari di reciprocità. — Le merci previste nelle

tabelle A e B potranno essere scambiate t r a i due paesi esclusivamente mediante affari di reciprocità. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i singoli affari di reciprocità, redatte a n o r m a delle disposizioni generali presentemente in vigore, devono essere inoltrate al Ministero del com-mercio con l'estero, Servizio compensazioni. Ove il Ministero del commercio con l'estero approvi l'affare idi reciprocità sottopostogli, ne dà notizia all'Ufficio italiano dei camb!, il quale, a sua volta, nel comu-nicare telegraficamente alle autorità danesi l'otteni-m e n t o da parte italiana dell benestare di l'otteni-massil'otteni-ma per quella data operazione, sottopone l'operazione stessa all'approvazione danese. Non appena il Ministero del commercio con l'estero avrà conferma che l'affare di reciprocità è stato approvato anche da parte danese, provvederà ad autorizzare il rilascio delle necessarie licenze di iimportaz'one e di esportazione, imputan-dole ai contingenti relativi.

Al fine di evitare il sorgere di ogni incertezza al riguardo, si chiarisce che l'esportazione e rispettiva-m e n t e l'irispettiva-mportazione di tutte le rispettiva-merci previste nelle tabelle dei contingenti è sottoposta a licenza ministe-riale, pur non procedendosi ad alcuna ripartizione di contingenti.

P e r opportuno orientamento degli interessati, si ren-de noto Ohe il Governo danese non autorizzerà, in linea di massima, l'esportazione verso l'Italia in affari di reciprocità delle seguenti merci danesi previste

nella tabella B: cavalli, bestiame e carne di bue, maiali congelati, uova di pollame, strutto, patate da s e -mina e da consumo, se non in contropartita delle merci italiane di cui alla tabella A: canapa greggia e petti-nata, filati di raion, filati cucirini, spaghi e cordami di canapa, borace, acido citrico, acido borico, acido tartarico, autoveicoli, pneumatici per autoveicoli.

Il regolamento finanziario degli affari di recipro-cità dovrà essere effettuato come prescritto dalle nor-m e che s a r a n n o a tal fine enor-manate dall'Ufficio Italiano dei cambi.

Compensazioni private. — Le operazioni di

compen-sazione privata non sono più ammesse. Tuttavia le compensazioni private autorizzate da entrambi i Go-verni entro il 23 maggio 1947, potranno a v e r e esecuzione, al di fuori dei contingenti eventualmente p r e -visti per le merci da scambiare, anche dopo l'entrata in vigore del protocollo.

Pagamenti in divisa libera. — Il regolamento delle

merci non comprese nelle tabelle dei contingenti e la cui esportazione sia ammessa secondo le disposizioni del Paese esportatore, potrà avvenire in divisa libera previo ottenimento, in ogni caso, della licenza d'espor-tazione.

D O M A N D E DI A P P R O V A Z I O N E DEI C O N T R A T T I PER F O R N I T U R E ALLA P O L O N I A Il Ministero dei commercio con l'estero con comu-nicato stampa n. 71 del 26 maggio 1947 ha reso noto che la documentazione relativa alle domande di ap-provazione dei contratti per f o r n i t u r e speciali alla Polonia, di cui alla circolare n. 804410 del 30 marzo 1947, deve essere presentata alla Direzione Generale accordi del Ministero stesso in duplice esemplare.

Oltre al contratto deve essere fornito un elenco dettagliato delle materie p r i m e occorrenti per l'ese-cuzione della fornitura speciale medesima.

Il Ministero del Commercio con l'estero t r a s m e t t e r à subito, in via breve, al Ministero dell'Industria e

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